Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/06863 presentata da SCANTAMBURLO DINO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 20010202
Al Ministro della pubblica istruzione, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: l'articolo 68 della legge n. 144 del 1999 istitutisce: "l'obbligo di frequenza di attivita' formative fino al diciottesimo anno di eta'", progressivamente a partire dall'anno scolastico 1999-2000 e lo stesso puo' essere assolto in "percorsi, anche integrati, di istruzione e formazione nel sistema di istruzione scolastica, nel sistema di istruzione professionale di competenza regionale o nell'esercizio dell'apprendistato". Pertanto, dal mese di settembre 2000 i giovani che hanno compiuto 15 anni e che hanno assolto l'obbligo scolastico, possono decidere di abbandonare la scuola, ma non possono entrare nel mondo del lavoro, prima di avere frequentato il periodo triennale di formazione; il regolamento ministeriale n. 257 del 12 luglio 2000 ha stabilito le tappe della riforma, fissando, tra l'altro, i principi e i criteri per la collaborazione tra le scuole e i centri per l'impiego, per cui entro il mese di dicembre di ciascun anno scolastico, ciascun istituto e' tenuto a comunicare ai nuovi centri per l'impiego, l'elenco degli studenti che intendono assolvere all'obbligo formativo nei canali alternativi a quello scolastico. I centri regionali per l'impiego nominano il tutor, il quale deve orientare lo studente al percorso piu' adatto alle sue capacita' e seguirlo fino ai 18 anni di eta', per verificare i progressi compiuti; nell'anno 2000 risultano essere stati circa 83.000 i quindicenni che hanno lasciato la scuola per iniziare successivamente i corsi di formazione o di apprendistato. Pero', i corsi di formazione sono effettivamente partiti in numero molto limitato e in modo non omogeneo nel territorio nazionale. Risulta che molte scuole non abbiano rispettato il termine stabilito dal regolamento di attuazione, di trasmettere ai centri per l'impiego, alla fine dell'anno scorso, l'"anagrafe" dei ragazzi soggetti all'obbligo formativo; inoltre la specifica competenza dell'obbligo di formazione, riservata alle amministrazioni provinciali in molti casi non ha potuto estrinsecarsi per la ritardata omancata delega alla provincia da parte delle regioni. Soltanto il 60 per cento delle amministrazioni provinciali avrebbe raccolto le liste degli studenti soggetti all'obbligo. Soprattutto nelle regioni del sud la lenta e insufficiente procedura di riorganizzazione delle strutture e dei compiti degli ex uffici di collocamento sta ritardando pesantemente la soluzione del problema -: se non ritengano di affrontare in modo urgente e piu' operativo il problema aperto, magari provvedendo a definire dei modelli condivisi di trasmissione degli elenchi dalle scuole ai centri per l'impiego, stimolando le regioni e le province a una piu' rapida e coerente collaborazione effettiva con i centri per l'impiego, attivando verifiche e controlli a livello regionale e locale sullo stato di attuazione dei progetti, al fine di rendere effettiva l'importante legge che stabilisce il diritto-dovere alla formazione di ciascun cattadino. (3-06863)