Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/33797 presentata da MIGLIORI RICCARDO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 20010202
Al Ministro delle finanze, al Ministro per la solidarieta' sociale. - Per sapere - premesso che: l'articolo 13 della VI direttiva CEE n. 388/77 del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari-Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme; l'articolo 8, comma 2, della legge 11 agosto 1991 n. 266 ha escluso dall'ambito applicativo dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato individuate dall'articolo 3 della legge medesima, costituite esclusivamente per fini di solidarieta'; la circolare n. 3 del 25 febbraio 1992 del ministero delle finanze, con la quale lo stesso ha ritenuto di escludere dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni effettuate nei confronti delle organizzazioni di volontariato di beni mobili registrati quali ambulanze ed altri mezzi di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione sociale; la R.M. del 6 giugno 1994 n. VI-12-0011 della direzione centrale affari generali e contenzioso tributario, divisione XII dello stesso ministero delle finanze, in cui si afferma che "gli acquisti operati dalle organizzazioni di volontariato sono assimilabili a quelli compiuti uti civis, come privati, sui quali si abbatte l'imposta fiscale" contraddicendo la precedente interpretazione ministeriale; la nota della direzione generale affari generali e contenzioso tributario del 23 ottobre 1995 n. VI-13-0464, la R.M. 8 settembre 1998 n. 138/E, la circolare 12 aprile 2000 n. 13/E-29695 della D.R.E. Lombardia, attraverso le quali e' stata ribadita l'interpretazione del 1992; la circolare ministeriale n. 217 del 30 novembre 2000, con la quale si invertiva indirizzo interpretativo, si' da prevedere un'interpretazione tassativa della suddetta direttiva comunitaria escludendo dalle operazioni esenti le cessioni alle organizzazioni di volontariato di beni mobili registrati; l'articolo 96 comma I della legge n. 342 del 2000 il quale prevede a favore delle organizzazioni di volontariato contributi compensativi dell'IVA che le stesse andranno a pagare in sede di acquisto di mezzi speciali; lo stesso articolo 13 della direttiva comunitaria citata fa riferimento a " ...cessioni di beni connesse con l'assistenza sociale..." e non a cessioni di beni effettuate da organizzazioni di volontariato; nello stesso articolo 13 della direttiva comunitaria si prevede l'esclusione dal beneficio dell'esenzione per "...le forniture di beni..." laddove queste non siano indispensabili all'espletamento delle operazioni esentate; e' pertanto possibile un'interpretazione estensiva della suddetta disposizione comunitaria prevedendo l'estensione delle forniture di beni mobili registrati quali ambulanze, fatte alle associazioni di volontariato, tant'e' che lo stesso Ministero delle finanze aveva piu' volte provveduto in tal senso; dallo stesso articolo 96 sopra citato appare l'evidente intenzione del legislatore di intervenire a favore delle suddette organizzazioni sollevandole dall'onere impositivo dell'Iva; tuttavia, con tale soluzione conseguirebbe un utile gravoso ed aleatorio iter burocratico per il recupero dell'Iva pagata -: se non si reputi opportuno chiarire in via definitiva la inclusione nelle operazioni esentate da pagamento dell'Iva degli acquisti dei beni mobili registrati, quali ambulanze ed altri mezzi di soccorso, effettuati da organismi riconosciuti dallo Stato come aventi carattere sociale, e a trasmettere la seguente deliberazione ai ministeri ed agli uffici competenti (4-33797)