Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/33798 presentata da ASCIERTO FILIPPO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 20010202
Al Ministro della pubblica istruzione, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: il comune di Conegliano sin dall'anno scolastico 1984/1985 ha appaltato a ditte esterne i servizi di pulizia, collaborazione e di vigilanza (funzioni Ata) che era tenuto ad assicurare per legge alle istituzioni scolastiche; nel predetto anno il comune di Conegliano in ossequio al principio del contenimento di spesa che ha ispirato il decreto legislativo n. 25 del 1993 (nonche' le leggi finanziarie succedutesi negli ultimi anni) non ha provveduto all'assunzione in forma diretta del personale ausiliario da fornire alle scuole statali; le predette funzioni Ata quindi di collaboratore scolastico sono state svolte dal 1984 in poi da personale esterno mediante contratti d'appalto; con l'entrata in vigore della legge 3 maggio 1999 n. 124 e del decreto ministeriale 23 luglio 1999 n. 184 le funzioni e le attribuzioni degli enti locali attinenti al personale Ata sono passate dalla competenza comunale a quella statale; lo stato di conseguenza e' subentrato ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale n. 184 del 1999 nei rapporti contrattuali stipulati in data 24 maggio 1999 e rinnovati in data successiva per la parte con la quale sono state assicurate le funzioni Ata per le scuole statali in luogo dell'assunzione diretta di personale dipendente; in base alle disposizioni legislative e stato bandito il 10 agosto 2000 un concorso ordinano per soli titoli del personale Ata per il profilo di collaboratore scolastico; il provveditore agli studi di Treviso con proprio provvedimento avrebbe disposto la esclusione della partecipazione al concorso per "mancanza del requisito della qualifica di personale di Ata" di quegli aspiranti che hanno presentato domanda in quanto per conto dell'ente locale avevano svolto per l'appunto mansioni Ata; tale esclusione sarebbe stata determinata da una interpretazione restrittiva da parte del provveditore agli studi che non avrebbe considerato il personale impiegato presso le scuole con mansioni e funzioni Ata come "personale della scuola gia' dipendente dagli enti locali" -: se non ritenga legittimo oltre che assimilare ai fini della partecipazione al concorso per titoli il personale Ata utilizzato dai comuni tramite ricorso a dine esterne al personale Ata direttamente assunto; se non ritenga ancora piu' legittima oltre che equa tale assimilazione se si considera che le maestranze di ditte di pulizie in genere anche se operanti presso enti pubblici o privati vengono normalmente riassunte dalle ditte subentranti a seguito di gare d'appalto; quali iniziative intendano assumere per indurre il provveditore agli studi di Treviso a revocare il provvedimento di reiezione delle domande di partecipazione al concorso ordinario per soli titoli in argomento stante anche il disposto del decreto ministeriale n. 184 del 1999 che prescrive che il provveditore subentra nel rapporto di impiego dell'ente locale nel contratto d'appalto stipulato dal comune con ditte assumendo gli oneri economici conseguenti per chi tramite convenzione tra ditta, comune e provveditore gli addetti hanno continuato la prosecuzione del servizio dell'attivita' e funzioni Ata con datore di lavoro non piu' la ditta concessionaria di pubblico servizio ma il provveditore agli studi (4-33798)