Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/33801 presentata da CENTO PIER PAOLO (MISTO) in data 20010202
Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: in base alla legge 504 del 1997 del 1o gennaio 2000 si riduce da 18 a 9 i mesi di attesa massimi per la chiamata degli obiettori di coscienza al servizio, decorso tale termine si ha diritto alla dispensa; non si fa distinzione tra chi ha fatto domanda come obiettore prima o dopo l'entrata in vigore di tale legge, quindi, presumibilmente, e' da applicare a tutti; per gli obiettori che hanno fatto domanda prima del 2000, pero', l'UNSC, Ufficio Nazionale per il servizio civile, si e' invece riconosciuto il diritto di stabilire che i mesi complessivi di attesa alla chiamata del servizio come obiettore devono essere 15; parrebbe che la norma stabilita dall'UNSC sia scaturita dalla fusione della 504, sopra citata, con la precedente legge che stabiliva 18 mesi come tempo massimo per la chiamata in servizio; i diciotto mesi, per la vecchia legge, comprendevano 6 mesi per il riconoscimento della posizione di obiettore, una volta fattane richiesta, e 12 di attesa effettiva alla chiamata; di fronte a questa accadimenti i giovani coinvolti hanno reputato necessario presentare ricorso al TAR; le sentenze fino ad ora emesse, addirittura 19, sono state tutte contro le interpretazioni dell'UNSC a favore della corretta applicazione della legge n. 504 del 1997 -: quali iniziative intenda intraprendere per consentire il rispetto della legge n. 504 del 1997. (4-33801)