Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/33802 presentata da FAGGIANO COSIMO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 20010202
Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: un elevato numero d'insegnanti precari delle scuole materne, ha evidenziato il mancato riconoscimento del servizio prestato presso le scuole materne non statali, legalmente riconosciute ed autorizzate, ai fini del punteggio utile per l'inserimento nelle graduatorie permanenti; alcuni provveditorati hanno deciso di non riconoscere il servizio prestato presso le scuole materne non statali in assenza di certificazione attestante il versamento dei contributi nei confronti degli Enti preposti, ignorando completamente le disposizioni legislative e le ordinanze ministeriali su tale argomento come l'ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994, la legge n. 124 del 3 maggio 1999 e l'ordinanza ministeriale n. 153 del 15 giugno 1999; l'articolo 4 comma 17 dell'ordinnanza ministeriale n. 317 del 29 dicembre 1994 ha regolamentato che l'obbligo del versamento dei contributi decorre dall'anno scolastico 1994/1995, pertanto tutto il periodo precedente e' da ritenersi utile ai fini del riconoscimento del servizio anche in assenza di contribuzione. A decorrere dall'anno scolastico 1994/1995 e sino al 31 dicembre 1996, le insegnanti di scuole materne non statali che operavano in qualita' di societa' di nome collettivo o altro, mancando il vincolo di subordinazione, non avevano obbligo di versamento della contribuzione Inps; tale obbligo inizia dal 1o gennaio 1997 in quanto ai sensi dell'articolo 1 comma 202 della legge n. 662 del 1996 viene esteso l'obbligo della contribuzione anche ai soggetti prima citati in quanto parificati all'attivita' commerciale in qualita' di lavoratrici autonome (l'articolo 49/1 lettera d) della legge n. 88 del 9 marzo 1989); in tale materia per esempio, si evidenziano due orientamenti diametralmente opposti nella definizione delle graduatorie provinciali permanenti; il primo (Provveditorato agli studi di Brindisi) coerente con le disposizioni prima citate e il secondo (Provveditorato agli Studi di Bologna) che ha ignorato completamente le stesse disposizioni; nello specifico il Provveditorato di Brindisi ha assegnato il punteggio spettante sino all'anno scolastico 1993/1994 per il servizio prestato presso le scuole materne non statali in assenza di contribuzione; dall'anno scolastico 1994/1995 e sino al 31 dicembre 1996 ha assegnato il punteggio anche in assenza di contribuzione a coloro i quali non erano obbligati dalla legislazione vigente; dal 1o gennaio 1997 ha assegnato il punteggio solo in presenza di contribuzione, mentre il Provveditorato di Bologna non ha assegnato alcun punteggio per il servizio prestato presso le scuole materne non statali in assenza di contribuzione -: se non ritenga opportuno ritenere legittimo il riconoscimento dei diritti vantati da migliaia d'insegnanti precari delle scuole non statali; quali interventi urgenti e chiarificatori si intendano prendere al fine di evitare l'insorgere di una notevole quantita' di contenziosi indicando quindi a tutti i provveditorati agli Studi la corretta applicazione delle norme sopra richiamate, permettendo agli stessi nell'esercizio dei poteri di autotutela, di porre in essere le modifiche necessarie per il ripristino di una corretta composizione delle graduatorie permanent (4-33802)