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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/33807 presentata da BERGAMO ALESSANDRO (FORZA ITALIA) in data 20010202

Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: con atti inoltrati, rispettivamente in data 30 dicembre 1999 e 13 marzo 2000, al procuratore della Repubblica di Catanzaro la dottoressa Silvana Miranda Grasso, magistrato in servizio presso il tribunale di Reggio Calabria, quale presidente della prima sezione penale, sporgeva formale querela nei confronti del dottor Francesco Gangemi, direttore responsabile nonche' articolista del mensile Il Dibattito, pubblicato in Reggio Calabria, ed altresi' avverso "... chiunque risultasse ispiratore della campagna giornalistica intrapresa nei suoi confronti..." (terza pagina della denuncia-querela del 13 marzo 2000); il pubblico ministero, dottor Salvatore Dolce, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro, in data 29 settembre 2000, chiedeva al giudice per le indagini preliminari di disporre l'archiviazione del procedimento n. 1460/2000 a carico del dottor Francesco Gangemi, esponendo nella motivandone, tra l'altro, che "... nel caso di specie si ritiene non configurabile alcuna ipotesi delittuosa dovendosi ravvisare nella condotta del Gangemi l'esercizio del cosiddetto diritto di cronaca e del cosiddetto diritto di critica, quali devono essere annoverati tra i diritti pubblici soggettivi inerenti alla liberta' di pensiero e di stampa, la cui titolarila' spettante pertanto, ad ogni individuo ed il cui esercizio, del pari, purche' contenuto nei limiti fissati dall'ordinamento giuridico, e' ritenuto lecito anche quando possa derivarne la lesione all'altrui reputazione; prestigio e decoro... nel caso de quo detti limiti non appaiono superati dal Gangemi con i cinque articoli dallo stesso redatti e pubblicati sul mensile Il Dibattito...." ed inoltre "... nella valutazione complessiva del carattere diffamatorio di un articolo cio' che realmente rileva e' il contenuto dello stesso, cosi' che se quest'ultimo costituisce; nel rispetto dei limiti sopra evidenziati, espressione di critica giornalistica deve escludersi la sussistenza della diffamazione in base alla sola formulazione del titolo..." e concludeva affermando che "...le indagini non consentono un valido esercizio dell'azione penale dovendosi ritenere che il fatto non e' previsto dalla legge come reato" (terza, quarta, settima ed ottava pagina della richiesta di archiviazione del pubblico ministero del 29 settembre 2000); la dottoressa Silvana Grasso, nell'atto di opposizione avverso la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, presentato al procuratore della Repubblica di Catanzaro in data 28 ottobre 2000, affermava, tra l'altro: "... e' sufficiente leggere gli articoli dell'epoca e quelli successivi per constatare come il Gangemi pretenda di disegnare a suo piacimento la pianta organica degli uffici giudiziari di Reggio Calabria, "eliminando" quei magistrati non disponibili a tutelare gli interessi dei suoi amici. Le finalita' della persecuzione del Gangemi, particolarmente accanita nei confronti della scrivente e, poi, anche del proprio coniuge, dottor Franco Greco, inizialmente ricollegata dalla esponente a due condanne per diffamazione dalla stessa inflitte al Gangemi nel corso della sua attivita' professionale ed evidenziate dalla volonta' ripetutamente espressa di vedere l'allontanamento della scrivente insieme al proprio coniuge in servizio presso la Corte di Appello e applicato alla Corte di Assise di primo grado di Reggio Calabria per la celebrazione di alcuni gravissimi processi di mafia, sono state manifestate in modo plateale dallo stesso Gangemi nel numero speciale pervenuto di recente nell'esponente..."; a questo punto, la dottoressa Grasso, esplicitamente afferma quanto in precedenza e fino a quel momento solo velatamente illazionava: "... in esso il querelato prende ufficiale posizione in ordine alla pendenza di separati processi a carico di due politici, Matacena Amedeo e Romeo Paolo, trattati - guarda caso - rispettivamente dalla scrivente e dai proprio marito. Il Gangemi esprime tutto il suo disappunto per le vicende processuali relative..." (seconda e terza pagina dell'atto di opposizione del 28 ottobre 2000); Considerato che: gia' nel primo atto di querela nei confronti del dottor Gangemi la dottoressa Grasso assumeva che: "... evidentemente, pur di sbarazzarsi della scrivente per se' o per i propri referenti - e a questo punto sarebbe interessante accertare quali - il Gangemi suggerisce persino ufficialmente e pubblicamente, tanto e' sicuro della sua impunita', quella che durante la seconda guerra mondiale veniva definita la "soluzione finale" questa volta non degli ebrei, ma della dottoressa Grasso, che dovrebbe essere condotta al punto di togliersi di mezzo con il suicidio... la scrivente, che non ha alcuna intenzione di accontentare l'articolista ne' i suoi referenti, chiede, invece, la punizione del colpevole per tutti i reati che nella sua condotta verranno ravvisati" (quinta pagina della querela del 30 dicembre 1999); anche nella seconda querela, datata 13 marzo 2000, la dottoressa Grasso, esplicita, con le proprie affermazioni, il personale convincimento dell'esistenza di "ispiratori" dell'azione giornalistica condotta a suo carico dal dott. Gangemi del quale, infatti, scriveva: "... ha posto in essere ogni tentativo per coagulare l'attenzione al dichiarato fine di costringere la scrivente ad abbandonare la sede e cosi' i processi in corso e il proprio impegno presso il Tdl, evidentemente non graditi in settori a lui vicini che" sarebbe opportuno, a questo punto, ove possibile, individuare con chiarezza e perseguire" al pari dello stesso Gangemi, per tutti i reati che dovessero essere ravvisati anche nei loro confronti, qualora dovessero risultare ispiratori. Grave e profondamente significativo e' il messaggio ricattatorio addirittura inviato nella prima parte dell'articolo del mese di dicembre al fine di coagulare l'interesse altrui contro la scrivente che dovrebbe essere allontanata al fine di evitare pubblicazioni dirompenti aventi ad oggetto ben altri soggetti non meglio precisati; "... e non e' escluso che vada avanti fino ad arrivare alle grandi famiglie che gestiscono magna pars dei tribunali della Repubblica". Orbene, non sa la scrivente a quali centri di potere il Gangemi voglia riferirsi, ma non intende essere accomunata ad alcuno di essi, ove esistenti, ne' utilizzata quale merce di ricatto o di scambio da parte del Gangemi o di chicchessia per fini che le sono oscuri", ed inoltre: "... Probabilmente non si perdona da alcuni settori alla scrivente di non essersi sottratta a tale onere, avanzando infondate cause di astensione o malattie per mantenere immutato lo status quo..." (prima e seconda pagina della querela del 13 marzo 2000); nella denuncia-querela del 30 dicembre 2000, la dottoressa Grasso, nella sua ferma determinazione di dimostrare l'esistenza di qualche colpevole "suggeritore" del dottor Gangemi, arriva addirittura a "censurare" un atto, esercizio della funzione parlamentare, infatti afferma: "... che l'articolo giornalistico fosse destinato a dare la stura a un'aggressione di maggiori proporzioni emergeva da un'immediata interpellanza parlamentare, avanzata da un consistente numero di deputati di un unico settore politico, che aveva posto a fondamento delle loro informazioni proprio l'articolo in questione: si badi che la tiratura esclusivamente locale esclude che parlamentari del Trentino o di altre regioni d'Italia avrebbero potuto averne la disponibilita' se non perche' portati a conoscenza specificamente e da chi del luogo era" (terza pagina quercia del 30 dicembre 1999); Considerato altresi' che: la dottoressa Silvana Grasso, presiede la prima Sezione penale del Tribunale di Reggio Calabria, dove e' in corso il dibattimento relativo al processo "Olimpia 3" che vede un parlamentare imputato per concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso e, per il cui rinvio a giudizio, sono stati addotti atti posti in essere nell'esercizio dell'attivita' parlamentare; risulta evidente, ad avviso dell'interrogante, che quanto affermato esplicitamente dalla dottoressa Grasso, all'ottava pagina dell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero nel procedimento 1460/2000 a carico del dottor Gangemi, valga, in definitiva, a "certificare", quasi quale anticipazione della futura sentenza, il suo personale convincimento in ordine alla colpevolezza del parlamentare in questione nel processo in questione, nefasto preludio, dunque, di una inevitabile futura condanna; la dottoressa e' coniuge del dottor Franco Greco, magistrato in servizio presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria; ad avviso dell'interrogante, dovrebbe essere garantito ad un parlamentare della Repubblica di esperire il proprio mandato senza coercizione alcuna e senza che la funzione parlamentare esercitata attraverso liberi interventi in aula o attraverso atti prodotti nelle forme previste dal Regolamento possa diventare fonte per incriminazione -: se non si ritenga incompatibile la contemporanea presenza di due coniugi magistrati (l'una, Presidente della prima sezione penale del Tribunale, l'altro in servizio presso la Corte d'Appello) nello stesso distretto giudiziario; se il Ministro della giustizia non intenda avvalersi della facolta' di avviare, intanto, indagini ispettive ed eventualmente, successivamente, azione disciplinare (4-33807)

 
Cronologia
martedì 30 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il disegno di legge Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (AC 5979), che sarà approvato dal Senato il 7 marzo (legge 4 aprile 2001, n. 154).

lunedì 26 febbraio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    In seguito al Consiglio europeo del dicembre 2000 a Nizza, in Francia, viene firmato il Trattato di Nizza, che entrerà in vigore il 1° febbraio 2003.