Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/06867 presentata da TASSONE MARIO (MISTO) in data 20010205
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: e' in corso la procedura per la promulgazione del decreto del Presidente della Repubblica recante "Disposizioni in materia di ordinamento degli Uffici territoriali di Governo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300"; se, intanto, alle Amministrazioni pubbliche interessate ratione materiae nonche' alte confederazioni ed alle organizzazioni sindacali rappresentative nel settore il provvedimento in trattazione sia stato diramato dall'Amministrazione di competenza soltanto pochissimi giorni prima del 9 gennaio 2001 (data in cui esso e' stato inserito nell'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri ed ivi approvato), e se l'importanza nonche' la complessita' e la delicatezza della materia che e' oggetto dello schema di provvedimento contrastino in maniera assoluta con l'eccessiva speditezza del termine assegnato alle medesime Amministrazioni, quasi a voler neutralizzare ogni possibilita' d'intervento dalle rispettive componenti -: se, innanzitutto, il trasferimento delle competenze dai vari ministeri all'UTG permetta allo schema di regolamento in esame di spostare in modo evidente il baricentro della gestione di essi sul territorio nazionale, trasferendole quindi in effetti al ministero dell'Interno, e se cio' presenti profili d'illegittimita' rispetto ai principi sanciti dal citato decreto legislativo n. 300 del 1999; se, in particolare, l'assorbimento dei compiti istituzionali in capo al Prefetto ed ai funzionari prefettizi, ipotizzato dallo schema di regolamento, svilisca le specifiche funzioni e professionalita' rappresentate negli altri dicasteri e percio' rischi di determinare nell'attivita' amministrativa contrapposizioni nonche' confusioni, con inevitabili ripercussioni sulla qualita' e sull'efficienza dei servizi resi alla collettivita'; se cosi', inoltre, la struttura prefettizia resti impermeabile al nuovo assetto organizzativo e si ponga come un nucleo forte nonche' dominante dello Stato-apparato, e se tale scelta d'indirizzo possa determinare gravi contraccolpi e reazioni che non gioverebbero alla migliore funzionalita' dell'amministrazione pubblica in quanto non consentirebbero di realizzare le necessarie sinergie; se invece il citato decreto legislativo n. 300 del 1999 preveda la direzione funzionale del ministero di riferimento, se per contro il regolamento in esame stravolga questo principio attribuendo al prefetto ed al ministero dell'interno, rispettivamente, potere gestionale nonche' di controllo e d'indirizzo, se particolarmente sia previsto che il prefetto assegni gli incarichi dirigenziali, disponga i servizi di carattere generale con personale del ministero dell'Interno, istituisca un proprio servizio ispettivo, sia responsabile delle risorse finanziarie ed eserciti il controllo interno, e se per giunta sia contemplato che il controllo strategico venga effettuato dal servizio di controllo interno del Viminale, onde tale ministero invierebbe la relazione annuale al proprio ministro e (solamente per conoscenza) al segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri nonche' ai ministri le cui funzioni siano assegnate agli UTG; se quindi lo schema di regolamento in esame urti contro i principi dell'intero disegno normativo del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, poiche' conferirebbe al Prefetto - in quanto titolare dell'Ufficio del Governo, e con immutata caratterizzazione - poteri invece nei confronti di tutte le articolazioni (specialmente di quelle assorbite), fino al punto d'annullare la dipendenza funzionale dai ministeri di settore; se erroneamente l'Ufficio di Governo sia identificato col suo titolare (ossia il Prefetto), se venga soppressa ogni autonomia funzionale delle strutture periferiche confluite, e se non sia prevista neppure la partecipazione dei responsabili alla Conferenza permanente; se, per di piu', la dipendenza funzionale di talune articolazioni amministrative dal ministero di settore sia ridotta a mera potesta' d'indirizzo generico, se conseguentemente rimangano misconosciute le specificita' professionali di singoli settori lavorativi (alle quali non sarebbe dedicata alcuna attenzione organizzativo-funzionale), e se pertanto l'esercizio di funzioni d'ambito periferico sia consegnato al ministero dell'Interno con risalto preminente delle pur legittime esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ma in danno della funzionalita' delle strutture amministrative considerate (fisiologicamente, e non patologicamente) in vista degli scopi da raggiungere per un vero servizio alla collettivita'; se lo spostamento istituzionale delle attribuzioni - gia' fonte di perplessita', anche se attuato nei limiti della previsione del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 - risulti enfatizzato in modo straripante con lo strumento regolamentare; se ogni rapporto tra i singoli ministeri e le loro rispettive articolazioni rimanga drasticamente soppresso, dato che il titolare dell'UTG conferirebbe anche gli incarichi di direzione (articolo 9 - terzo comma - dello schema di regolamento) e valuterebbe i dirigenti (articolo 13, secondo comma), malgrado il personale delle strutture periferiche trasferite venga mantenuto nei ruoli di provenienza (conformemente a quanto stabilito dall'articolo 11 - quarto comma - del decreto legislativo n. 300 del 1999); se il richiamo, effettuato dallo schema di regolamento agli articoli 3, 14, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per i rapporti tra il prefetto e i dirigenti in ordine alle strutture confluite (articolo 12 - primo comma - dello schema in esame), di fatto risulti chimerico o - meglio - implicitamente abrogativo, dato che il citato articolo 12 s'affretta ad esplicitare che tale richiamo sarebbe effettuato "per quanto non diversamente previsto dal presente articolo"; se peraltro i vari ministri non possano permettersi d'assegnare obiettivi al titolare dell'UTG, bensi' solamente risorse, e se il medesimo titolare dell'UTG non risponda in alcun modo dei risultati dell'attivita' amministrativa ai rispettivi ministri; se il regolamento intervenga pesantemente anche sulla struttura organizzativa e funzionale dei vari ministeri, fino a specificare i criteri cui si dovrebbero attenere i dirigenti di primo livello (ossia i direttori generali) di ciascun ministero nella formulazione delle istruzioni tecniche e nella distribuzione delle risorse (articolo 12 - secondo comma -); se risulti, altresi', sufficientemente regolamentata la posizione del titolari degli UTG all'interno del sistema dalle autonomie di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e se particolarmente risulti omesso il necessario collegamento funzionale in ordine al rapporto tra tali istituendi uffici ed il dipartimento per gli affari regionali, struttura essenziale - nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri - all'interno del riformato sistema di decentramento amministrativo; se sia stata inoltre omessa ogni regolamentazione dell'organizzazione delle sedi regionali dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, attualmente in fase d'ubicazione presso gli uffici dei Commissariati di Governo, per effetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352, attuativo dell'articolo 8 - primo comma - della legge 8 luglio 1998, n. 230 (recante nuove norme in materia d'obiezione di coscienza); se sia stato trascurato anche il disposto normativo di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 139 del 2000, che disciplina la posizione giuridica dei dirigenti appartenenti al ruolo dei Commissariati di Governo (tabella "C" della legge 23 agosto 1988, n. 400), e se in specie l'Amministrazione proponente non riconosca l'esistenza del predetto ruolo e degli uffici pertinenti, all'atto in cui istituisce la riserva dei posti di funzione di livello periferico limitando tale riserva al personale appartenente ai ruoli del ministero dell'Interno; se dunque, in conclusione, lo schema in esame rischi - qualora sia approvato - di stravolgere palesemente uno dei principi-cardine su cui sarebbe fondato l'intero impianto del decreto legislativo n. 29 del 1993, ossia la separazione tra i compiti nonche' le responsabilita' di direzione politica ed i compiti nonche' le responsabilita' di direzione delle amministrazioni, e se percio' si debba amaramente constatare che nella storia amministrativa italiana, fin dall'anno 1861 ed ancora una volta, tale assunto sia stato e sia sempre destinato a rimanere un'illusione smentita da una prassi costante di concentrazione del potere nell'organo di direzione politica. (3-06867)