Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08780 presentata da CE' ALESSANDRO (LEGA NORD PADANIA) in data 20010206
Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: dal 16 gennaio e' in circolazione una bozza di regolamento concernente l'individuazione della figura, e del relativo profilo professionale, dell'odontotecnico, in attuazione dell'articolo 6, comma 3 del decreto, legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; la sopraccitata bozza di regolamento identifica come odontotecnico "l'operatore sanitario che... sviluppa e realizza il progetto tecnico esecutivo relativamente ai dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico"; sempre nell'ambito della sopraccitata bozza di regolamento si consente all'odontotecnico "... su richiesta e alla presenza dell'abilitato a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria... a collaborare ad interventi di carattere tecnico incruento...", senza che vi sia una definizione univoca di cio' che e' cruento; e' utile provvedere ad un ammodernamento di tutte le categorie professionali che si affiancano ai medici, anche agli odontoiatri, naturalmente, purche' cio' avvenga in coerenza con i principi costituzionali e legislativi vigenti ed auspicabilmente in una cornice regolatoria comunitaria, posto che l'esercizio delle professioni puo' avvenire indifferentemente in tutti i Paesi dell'Unione europea; in nessun modo l'odontotecnico, qualunque sia la sua formazione, e' in grado di affrontare una sola delle evidenze che possono presentarsi quando si opera direttamente sul paziente e quando, soprattutto, e' in gioco la tutela della salute del paziente cui il medico, e solo lui, e' preposto in funzione della sua preparazione specifica; l'esercizio abusivo della professione di odontoiatra e' diffuso proprio fra quelli odontotecnici che sono agevolati da medici odontoiatri, criminali e irresponsabili, tali da permettere il compimento di atti a danno di pazienti ignari e della professione nel suo complesso e, conseguentemente, deve essere rafforzato il quadro legale che scoraggi ed inibisca l'ambiguita' dei ruoli -: se non sia quindi doveroso rivisitare il testo della citata bozza di regolamento, mantenendo il divieto assoluto per l'odontotecnico ad intervenire nella cavita' orale dei pazienti, anche se in presenza dell'odontoiatra e su richiesta di quest'ultimo, non ravvisandosi alcuna giustificazione professionale, semmai operandosi una evidente lesione del quadro legale urgente, con le inevitabili e giustificate conseguenze di ordine giurisdizionale. (5-08780)