Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/33829 presentata da COSENTINO NICOLA (FORZA ITALIA) in data 20010206
Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro del commercio con l'estero. - Per sapere - premesso che: l'articolo 18, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 prescrive che le direttive per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 sono decise con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la conferenza Stato-regioni; e' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2000, serie generale, n. 163, il decreto del 3 luglio 2000 del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale e' stato approvato il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni nelle aree depresse ai sensi della legge 14 dicembre 1992, n. 488; dal testo del citato decreto non risulta essere stato acquisito l'atto d'intesa tra il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Conferenza Stato-regioni previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per cui risulterebbe essere gravemente inficiata la legittimita' del citato decreto del 3 luglio 2000 -: quali siano le ragioni della mancata acquisizione dell'atto d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e quali tempestivi ed urgenti iniziative intenda assumere in proposito il Governo. (4-33829)
Oggetto dell'interrogazione in esame risulta essere il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge 488/92. In merito a tale decreto nell'interrogazione medesima si rileva che nel testo dello stesso non risulta acquisito l'atto d'intesa tra il Ministero dell'industria e la Conferenza Stato-regioni, previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e che, pertanto, la legittimita' del medesimo decreto potrebbe risultare inficiata. Al riguardo si precisa quanto segue. Invero, nelle premesse del decreto ministeriale del 3 luglio 2000 non e' menzionato il detto atto d'intesa, ma cio' non si sostanzia in un'illegittimita' del decreto stesso per le ragioni appresso specificate. Con l'entrata in vigore dell'articolo 18, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le competenze per la determinazione delle direttive di cui trattasi sono state trasferite dal CIPE al Ministero dell'industria, che procede d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Premesso che le agevolazioni della legge n. 488/92, inizialmente riguardanti il solo settore "industria", sono state poi estese al settore "turistico-alberghiero" con l'articolo 9, comma I della legge 449/97, nonche' al settore del "commercio" con l'articolo 54, comma 2 della legge n. 448/98, si evidenzia, in primo luogo, che le originarie direttive disposte dal CIPE per il settore "industria" sono state modificate con il decreto del Ministro dell'industria emanato il 22 luglio 1999, previo atto d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, espresso nella seduta del 1 luglio 1999. Inoltre, con i decreti ministeriali emanati il 20 luglio 1998 ed il 2 marzo 2000, preceduti dagli atti d'intesa espressi, rispettivamente, nelle sedute del 1 luglio 1998 e del 10 febbraio 2000, sono state determinate le direttive riguardanti, nell'ordine, il settore "turistico-alberghiero" e quello del "commercio". In particolare, occorre segnalare che il citato decreto del 2 marzo 2000, recante le direttive per il settore "commercio", ha apportato alcune modifiche al decreto del 22 luglio 1999 prevedendo all'articolo 8 che il Ministro dell'industria provveda, con proprio decreto, a redigere il testo unico delle direttive emanate in materia di agevolazioni della legge 488/92. In attuazione, quindi, del predetto articolo 8 e' stato emanato il decreto ministeriale del 3 luglio 2000, recante il testo unico delle direttive relative ai tre menzionati, settori della legge n. 488/92, che risponde, essenzialmente, ad esigenze di riordino in un unico contesto delle disposizioni gia' in vigore che erano contenute in diversi provvedimenti. Pertanto, il testo unico delle direttive, finalizzato a facilitarne la conoscenza e l'applicazione, ha riproposto integralmente, senza introdurre alcuna modifica, tutte le precedenti norme emanate, come gia' detto, con tre distinti provvedimenti, a seguito dell'acquisizione dei corrispondenti atti d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. In definitiva, le direttive di cui al decreto ministeriale del 3 luglio 2000 erano state gia' determinate d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e l'emanazione dello stesso decreto costituisce diretta e conforme attuazione di quanto previsto dal citato articolo 8 del decreto ministeriale del 2 marzo 2000, il quale, come gia' precisato, e' stato definito d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero: Enrico Letta.