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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/06872 presentata da DE CESARIS WALTER (MISTO) in data 20010207

Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente. - Per sapere - premesso che: il decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 ha istituito l'Anpa Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente; compito dell'Agenzia e' di svolgere attivita' tecnico scientifiche connesse alle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente consistenti in una serie di attivita' quali, tra le altre, la promozione della ricerca di base e applicata sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi, la raccolta e la pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale, la formulazione alle autorita' amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri, i controlli di fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, del suolo, il supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attivita' produttive, i controlli ambientali delle attivita' connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare, gli studi e il supporto tecnico-scientifico alla valutazione di impatto ambientale; l'Agenzia, inoltre, e' tenuta a prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali e di quelle sindacali; per le medesime finalita', sono state istituite, a livello regionale, le Arpa, Agenzie regionali per la protezione ambientale; fin dalla sua istituzione l'Anpa ha avuto grandi difficolta' operative e gravi sono stati i ritardi nella costituzione e nel concreto avvio operativo delle Arpa; presso l'Anpa presta servizio personale proveniente da diversi settori, in particolare, dalle commissioni e comitati tecnico scientifici operanti a suo tempo presso il Ministero dell'Ambiente, dall'Enea, personale comandato da altri ministeri; problema sostanzialmente irrisolto e' rimasto l'integrazione di detto personale, altamente qualificato, in un quadro contrattuale unitario che valorizzasse le alte professionalita' esistenti; l'Anpa ha approvato una pianta organica che non prevede alcuna posizione di ricercatore; la situazione relativa al personale viene aggravata dal ricorso esteso all'assunzione di consulenti esterni, spesso con contratti assai remunerativi e con una mortificazione delle professionalita' interne. Tale fenomeno favorisce, altresi', il ricorso al lavoro precario e sottopagato; l'Agenzia ha fatto notevole ricorso all'assegnazione di molti contratti di ricerca ad organismi esterni; non risultano chiare le procedure di selezione delle consulenze e assegnazione dei contratti di ricerca; ancora non risolta e' la questione dell'inquadramento unico del personale nel comparto contrattuale degli Enti pubblici di ricerca, anzi sono sorte difficolta' circa le tabelle di equiparazione e le norme per il primo inquadramento del personale nel suddetto comparto contrattuale; il Consiglio di amministrazione dell'Anpa, pur avendo evidenziato riconoscimenti retributivi piu' sfavorevoli e sperequazione per alcune fasce di ricercatori, non risulta abbia posto in essere alcun provvedimento compensativo; questa situazione di incertezza viene ulteriormente alimentata dalle previsioni contenute nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; attraverso tale strumento legislativo, l'Anpa viene accorpata ai Servizi tecnici nazionali, ad esclusione di quello sismico, e trasformata in Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici; tale accorpamento e trasformazione avviene secondo le procedure degli articoli 8 e 9 del medesimo decreto legislativo, che disciplinano la trasformazione in agenzie delle strutture ministeriali che svolgono attivita' tecnico-operative di interesse nazionale; in tal modo, si rischia che tale struttura, di fatto, venga risucchiata in un ambito di stretto controllo ministeriale, facendo smarrire quelle caratteristiche di autonomia, terzieta' e multereferenzialita', che rappresentano caratteristiche fondamentali, accanto a quella del mantenimento del carattere pubblico, di un moderno e funzionale sistema di controlli ambientali nel nostro Paese; diversamente, per altre strutture, trasformate in agenzie, si e' provveduto, ad intervenire, in deroga agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo, per preservarne le caratteristiche di autonomia e di operativita'. Cio' vale, per esempio, per l'Agenzia di protezione civile che, al contrario dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, mantiene personalita' giuridica, autonomia regolamentare, amministrativa, finanziaria patrimoniale e contabile; l'Istituto superiore di sanita' e l'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, che esercitano funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico nelle materie di competenza dell'area sanitaria, mantengono autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile e mantengono, altresi', un proprio autonomo Consiglio di amministrazione; sarebbe necessario, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 55 del suddetto decreto legislativo 300 del 1999, prevedere che, per la nuova Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, operi come comitato di settore quello di appartenenza, definito secondo le modalita' del comma 3 dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e cio' per impedire che si configuri per tale Agenzia un comparto contrattuale di tipo ministeriale con conseguente mortificazione delle peculiarita' tecnico-scientifiche di un'agenzia che deve agire secondo i ricordati principi di autonomia, terzieta' e multireferenzialita'; il medesimo atto camera 7280 concernente "disposizioni in campo ambientale", interviene sull'articolo 38 del citato decreto legislativo 300 del 1999, prevedendo alcune modifiche alla struttura della futura Agenzia che vanno nella giusta direzione di riconoscere un piu' ampio coinvolgimento delle Regioni nel comitato direttivo. Tale intervento, pure se positivo, appare comunque limitato e non esaustivo per rispondere alle esigenze sopra descritte; nel mentre e' in corso un'ennesima modifica della struttura dell'Agenzia, in un momento in cui ancora non risulta concluso il processo di unificazione e di inquadramento unico del personale e in una prospettiva che non sembra garantire l'autonomia e la valorizzazione dell'attivita' fondamentale che tale struttura dovra' garantire, e' scaduto il Consiglio di Amministrazione ed e' stato avviato un concorso per la costituzione di un nuovo Consiglio di Amministrazione, la cui operativita', comunque, sarebbe assai limitata, in quanto, secondo la previsione del decreto legislativo 300 del 1999, dalla prossima legislatura, la struttura che dovra' dirigere l'Agenzia dovrebbe non prevedere piu' la costituzione di detto organismo. Nella situazione di precarieta' sopra descritta, l'attuale fase sembra determinare ulteriori elementi di incertezza e confusione; e' in corso un'agitazione del personale per richiedere elementi di trasparenza e di correttezza gestionali, in particolare con riferimento al ricorso a consulenze esterne e a forme di precarizzazione del rapporto di lavoro, l'inquadramento unico attraverso la contrattazione nel comparto degli Enti pubblici di ricerca, la salvaguardia del carattere di autonomia e indipendenza dell'Agenzia per potenziare la sua capacita' di fornire il supporto tecnico-scientifico necessario alle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente in un quadro di sempre maggiore precarieta' delle condizioni derivanti dai vari agenti inquinanti e, pertanto, della necessita' di una politica di salvaguardia e prevenzione sempre piu' accurata e determinata -: se non ritengano opportuno verificare se siano state rispettate tutte le condizioni, in merito alla trasparenza e alla opportunita' delle decisioni, per il ricorso a consulenze esterne e se, al contrario, non vengano adeguatamente utilizzate e valorizzate le professionalita' interne esistenti; se non ritengano opportuno favorire il processo di inquadramento unico del personale nel quadro del comparto degli Istituti pubblici di ricerca, superando le difficolta' e le resistenze ancora esistenti; se non ritengano inopportuna l'eliminazione della figura professionale di ricercatore, in quanto si determinerebbe una diminuzione dell'impegno sulla ricerca per l'ambiente e la conseguente marginalizzazione delle professionalita' presenti nell'Agenzia impegnate in attivita' di ricerca; quali iniziative intendano assumere per garantire autonomia e indipendenza di ricerca alla nuova Agenzia, confermandone il carattere pubblico, contrastando ogni eventuale iniziativa che vada in direzione di una privatizzazione aperta o strisciante, in analogia con quanto fatto per altre strutture che svolgono funzioni analoghe in altri comparti pubblici; se non ritengano di dover intervenire, con modifiche al decreto legislativo 300 del 1999, in particolare per garantire personalita' giuridica e autonomia regolamentare alla nuova agenzia; se non ritengano di dover intervenire, anche con una iniziativa di modifica legislativa, al fine impedire che porre l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualita' di comitato di settore, prefiguri un contratto e un'organizzazione di tipo ministeriale, mortificando, al contempo, l'autonomia e l'autorevolezza dell'Agenzia nonche' le competenze e la professionalita' del personale. (3-06872)

 
Cronologia
martedì 30 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il disegno di legge Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (AC 5979), che sarà approvato dal Senato il 7 marzo (legge 4 aprile 2001, n. 154).

lunedì 26 febbraio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    In seguito al Consiglio europeo del dicembre 2000 a Nizza, in Francia, viene firmato il Trattato di Nizza, che entrerà in vigore il 1° febbraio 2003.