Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/33876 presentata da GALDELLI PRIMO (COMUNISTA) in data 20010207
Al Ministro dei lavori pubblici, al Ministro per i beni e le attivita' culturali. - Per sapere - premesso che: l'articolo 8 della legge n. 109 ha delegato al ministero dei lavori pubblici la proposta di regolamento per l'istituzione di un sistema di "qualificazione unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici", mentre il sistema di qualificazione e' attuato da organismi di diritto privato; lo stesso articolo 8, al comma 11-sexies ha delegato il Ministro dei beni e delle attivita' culturali a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori "di lavori relativi al restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici"; con il decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 e' stato emanato il "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici", mentre con il decreto ministeriale n. 294 del 2000 il ministero dei beni culturali ha provveduto a definire i requisiti generali e i requisiti speciali per l'esecuzione dei lavori indicati nel citato articolo 8, comma 11-sexies; il su citato decreto ministeriale n. 294 del 2000 appare in netto contrasto con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 relativamente ai requisiti generali, ai requisiti speciali e all'idoneita' organizzativa fissati per l'esecuzione dei lavori, laddove prevede la figura del restauratore dei beni culturali intesa come soggetto fisico che "ha seguito direttamente e in proprio attivita' di restauro e manutenzione"; tale figura quasi mai e' contemplata nei lavori eseguiti precedentemente all'entrata in vigore del decreto ed e' sostitutiva dei soggetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 appare incongruo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto ministeriale n. 294 del 2000 in quanto pur disciplinando il regime transitorio che parrebbe permettere alle stazioni appaltanti di verificare fino al 31 dicembre 2001 i requisiti tecnico-organizzativi alla stregua di quanto effettuato in precedenza, obbliga le stazioni appaltanti ad ammettere alle procedure di affidamento solo imprese in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale n. 294 del 2000; l'applicazione di tale articolo impedirebbe, di fatto, l'attuazione del regime transitorio per tutte le imprese interessate anche perche', nei requisiti di cui al decreto ministeriale n. 294 del 2000, non si calcolano gli ammortamenti, cosa che invece va calcolata nell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000; un quadro normativo contraddittorio pone le societa' di attestazione di fronte alla necessita' di dover arbitrariamente scegliere la norma da applicare con possibili conseguenze disomogenee per il sistema delle imprese, non e' prevista una fase transitoria che prenda atto di situazioni consolidate relative ad imprese che per anni hanno eseguito quei lavori contemplati nell'articolo 8; tutto cio' potrebbe avere l'effetto di rendere non qualificabili imprese anche quando possono vantare referenze di tutto riguardo nel settore identificato con la categoria OS2 e di bloccare di fatto gli appalti dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, o comunque determinare gravi ritardi rispetto agli intendimenti del Governo -: se non ritengano doveroso intervenire affinche' venga fatta chiarezza sulla normativa permettendo la partecipazione agli appalti ad imprese che possano documentare l'effettiva realizzazione, almeno negli ultimi cinque anni, di lavori di restauro di opere d'arte effettuati con il benestare degli enti preposti alla loro tutela. (4-33876)