Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/33880 presentata da RIVELLI NICOLA (FORZA ITALIA) in data 20010207
Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei trasporti e della navigazione. - Per sapere - premesso che: la societa' di navigazione "Amadeus spa", avendo necessita' di attivare il servizio di collegamento marittimo nello Stretto di Messina, con istanza del 26 giugno 2000, chiedeva all'Amministrazione Marittima di Reggio Calabria che le fosse assentito l'accosto all'invasatura "O" del porto di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), utilizzata, in via esclusiva, dalle Ferrovie dello Stato spa per l'attracco delle proprie navi bidirezionali addette al trasporto del traffico gommato (e non anche quello ferroviario); seguiva un breve scambio di corrispondenza anche con l'Ufficio Locale Marittimo di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), al quale la richiesta era stata trasmessa d'ufficio per competenza, nel corso della quale la "Amadeus" precisava che per il servizio di traghettamento si sarebbe servita della nave bidirezionale "Ostfold" alla quale avrebbe affiancato subito dopo un'altra unita' dalle caratteristiche analoghe; con nota del 26 ottobre 2000, la societa' Amadeus, alla luce delle esigenze prospettate dall'amministrazione marittima in ordine alle modalita' di gestione del traffico degli automezzi diretti e provenienti alla invasatura in questione, manifestava la propria disponibilita' a procedere, in contraddittorio con l'amministrazione marittima, alla ricognizione dei luoghi al fine di individuare le modalita' operative del percorso degli automezzi diretti e provenienti all'invasatura di che trattasi; l'ufficio locale marittimo di Villa San Giovanni, anziche' procedere in contraddittorio, con nota del 2 dicembre 2000 ha indetto una riunione convocando, oltre alla Amadeus spa, anche la Prefettura di Reggio Calabria, la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, il Sindaco di Villa San Giovanni, il Comando Distaccamento della Polizia Stradale di Villa San Giovanni, l'Anas e le Ferrovie dello Stato spa, assumendo che le aree interessate dal flusso dei mezzi diretti e provenienti dall'invasatura non rientrerebbero strettamente nelle competenze dell'Amministrazione Marittima, in quanto al di fuori dell'area portuale; in tale riunione e' emerso: che le Ferrovie dello Stato spa, sostenendo di essere proprietaria del sottopassaggio che dal piazzale dell'Anas, conduce all'interno del porto e, quindi, all'invasatura in questione si oppone all'accoglimento della domanda di accosto dell'Amadeus; che "le sbarre di accesso sono regolate da personale delle Ferrovie, cosi' come pure il semaforo", il che, secondo il Comandante del porto di Villa San Giovanni, impedirebbe il deflusso dei mezzi verso l'esterno del porto; che le Ferrovie dello Stato spa non gode di alcun provvedimento di assenso all'accosto, e che usufruisce solo in via di fatto degli ormeggi all'interno del porto di Villa San Giovanni (Reggio Calabria); nel corso della riunione la "Amadeus spa" ha depositato note con le quali ha contestato il procedimento seguito dall'amministrazione marittima e rilevato, fra l'altro, che in nessun caso la stessa puo' impedire l'accesso di altri armatori alle infrastrutture portuali a causa dell'opposizione di una societa' privata che, oltretutto, non ha mai effettuato il servizio di traghettamento con criteri concorrenziali con le altre societa' private di navigazione che operano nel settore (Caronte e Tourist Ferry Boat); le Ferrovie dello Stato spa, cosi' come dichiarato dal Tar Calabria, Sezione di Reggio Calabria, con sentenza n. 172/2000, resa inter partes, occupa sine titulo le aree portuali di Villa San Giovanni; il Comandante del porto di Villa San Giovanni, sul presupposto che l'area di accesso al porto sarebbe nella disponibilita' delle Ferrovie dello Stato spa, che si oppone all'utilizzo di altri operatori, riterrebbe, cosi' come si evince nel resoconto della riunione del 15 dicembre 2000, di non poter esercitare le sue funzioni e di non potere assentire l'accosto richiesto dall'"Amadeus", se non dopo aver preventivamente chiesto il "gradimento" alle Ferrovie dello Stato spa, poiche' la via di accesso al porto non sarebbe nella disponibilita' dell'Amministrazione; la suddetta determinazione e' semplicemente paradossale poiche' l'accesso di che trattasi appartiene al demanio; il Comandante dell'Ufficio Locale Marittimo di Villa San Giovanni non puo' subordinare l'accosto all'esistenza di eventuali accordi tra l'Amadeus spa e le Ferrovie dello Stato spa relativi all'uso dell'invasatura "O"; il governo del porto non puo' essere sottratto al Comandante del Porto, ne' questi puo' abdicarvi; ma, al contrario, deve adottare con la massima tempestivita' tutte le iniziative volte ad assicurare la fruibilita' della struttura; dal 1o gennaio 1999, giusto regolamento CEE n. 3577/92, e' stato liberalizzato il "cabotaggio"; il comportamento tenuto dall'Amministrazione Marittima integra, innanzitutto, quelle "barriere di carattere amministrativo" all'ingresso di altri operatori nella rotta Villa San Giovanni-Messina, la cui esistenza e' stata accertata dall'Autorita' Garante della concorrenza e del mercato con delibera n. 8962 del 7 dicembre 2000 -: se, alla luce di quanto esposto, non vada valutato con particolare severita' il comportamento dell'Amministrazione Marittima e, pertanto, non si ritenga opportuno svolgere un'accurata ispezione per accertare fatti ed eventuali "misfatti" ed avviare, nel frattempo, azione disciplinare, con proposta di trasferimento ad altre sedi, nei confronti del Comandante della Capitaneria di porto di Reggio Calabria e del Comandante del porto di Villa San Giovanni; se l'atteggiamento tenuto dai Comandanti della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria e del Porto di Villa San Giovanni non violi il principio del libero accesso alla navigazione di cabotaggio e quali urgenti provvedimenti si intendano adottare a tutela di tale principio; se i due Comandanti non abbiano violato le norme sulla concorrenza; se nel loro comportamento non si appalesino atti degni di essere sottoposti al vaglio dell'autorita' giudiziaria (4-33880)