Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/02886 presentata da PAISSAN MAURO (MISTO) in data 20010208
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della sanita', per sapere - premesso che: a dieci anni dall'approvazione della legge quadro sul randagismo, la legge n. 281 del 14 agosto 1991, dobbiamo constatare come sia ancora largamente inapplicata, o peggio, spesso applicata in modo scorretto se non addirittura strumentale; da diverse Regioni, Lazio, Campania, Calabria, Abruzzo, Puglia, Molise, Basilicata, Sardegna, Lombardia e Sicilia, solo per citarne alcune, sono segnalate ripetute violazioni della normativa riguardo al dovere di assicurare ai cani ospitati nelle strutture di accoglienza di cui all'articolo 4, comma 1, condizioni di vita adeguate e assistenza sanitaria. Vale la pena ricordare i seicento cani spariti da un giorno all'altro dal canile di S. Giorgio a Brindisi, oppure l'inchiesta condotta dalla Procura di Cagliari nei confronti del co-direttore del canile comunale della medesima citta', sospettato di aver utilizzato il plasma dei cani ospitati nella struttura pubblica per curare privatamente, nel suo ambulatorio, animali che si teme siano stati usati per combattimenti illegali, oppure le tragiche immagini trasmesse sul canile di Palermo, dove gli inservienti della struttura assistevano senza intervenire al massacro di numerosi cani operato da altri animali ospitati nel ricovero e provocato dall'incredibile sovraffollamento, per ricordare, infine, il canile "Europa" di Olbia, sequestrato dall'autorita' giudiziaria a causa delle pessime condizioni igienico-sanitarie e di denutrizione in cui versavano i circa 800 cani detenuti, nonche' le polemiche sull'attivita' del canile convenzionato "Casaluca" di Roma; in molti canili la mortalita' e' altissima e spesso l'ingresso ai cittadini e' precluso; sempre piu' frequentemente condizioni di vita nei ricoveri di cui al citato articolo 4, primo comma della legge in discorso, sono oggetto dell'interesse dei media televisivi nazionali e locali che hanno mostrato situazioni di detenzione davvero inaccettabili per un Paese moderno e civile, ma che, soprattutto, contrastano con il dettato degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 281 del 1991. Tali norme attribuiscono allo Stato la finalita' di "favorire la corretta convivenza tra uomo ed animale" e di "tutelare la salute pubblica e l'ambiente" (articolo 1), affidano ai servizi sanitari pubblici la funzione di "controllo della popolazione di cani e gatti mediante la limitazione delle nascite" e proibiscono atti di violenza o la soppressione degli animali custoditi nelle strutture di accoglienza se non nei casi di malattia incurabile o comprovata pericolosita' (articolo 2), affidano alle regioni (articolo 3) il dovere di "garantire buone condizioni di vita per i cani" e "vigilare sul rispetto delle norme igienico-sanitarie"; maltrattamenti, incuria, abbandono, denutrizione, fra l'altro, sono elementi del reato previsto dall'articolo 727 del codice penale come modificato dalla legge n. 473 del 1993, in molti casi, infatti, proprio per punire tale reato la magistratura e' stata costretta ad intervenire; anche dal punto di vista della correttezza della spesa molte osservazioni possono essere fatte a carico dei comuni, ma anche delle Asl e del ministero della sanita'. Si verificano da tempo, infatti, vere e proprie forme di speculazione sul fenomeno del randagismo. La legge n. 281 del 1991 affida ai comuni, singoli o associati, e alle comunita' montane il compito di risanare i canili municipali esistenti e di costruirne di nuovi secondo le norme regionali di adeguamento alla legge quadro. La realta', a dieci anni dall'approvazione della legge anzidetta, vede quasi esclusivamente la presenza di strutture private convenzionate con Asl e comuni, sovente prive dei requisiti richiesti dalla legge n. 281 e dalle leggi regionali di adeguamento. Gli indennizzi per le strutture private, a carico dell'erario, in caso di morte e conseguente smaltimento degli animali sono molto diversi da caso a caso anche all'interno della stessa regione; in molti canili gestiti da singoli e cooperative varia improvvisamente ed in modo molto consistente il numero degli animali ospitati, viene impedito ai cittadini di visitare i ricoveri allo scopo di adottare animali che non sarebbero percio' piu' fonte di reddito; il sovraffollamento e' spesso indotto proprio per mantenere piu' alta la retta a carico dei comuni. Tutto cio' senza che i competenti enti pubblici intervengano per vigilare sul rispetto delle convenzioni e della legge stessa, nonche' sull'uso del pubblico denaro; fra gli strumenti piu' efficaci per fronteggiare il problema del randagismo la legge n. 281 del 1991 individua all'articolo 2 quello della limitazione delle nascite da ottenere mediante il ricorso alla sterilizzazione effettuata dalle strutture sanitarie pubbliche; tale importante strumento di intervento e' stato pero' largamente ignorato per tutti questi anni: da una parte la mancanza di adeguate strumentazioni nei rifugi privati, dall'altra una gestione spesso speculativa di tali strutture, accompagnate dall'indifferenza del Dipartimento di sanita' veterinaria del Ministero e delle regioni, oltre che degli enti locali, ha precluso un mezzo efficace per fronteggiare il fenomeno del randagismo; rimanendo in tema di Dipartimento di sanita' veterinaria del Ministero della sanita', vale la pena ricordare la nota n. 600.8/24461/AG/6/1713 del 26 maggio 1995, nella quale si afferma fra l'altro che: "la cattura dei cani randagi e la loro successiva reimmissione sul territorio, benche' anagrafati, tatuati e sterilizzati e' da ritenersi contraria agli intendimenti e agli obiettivi della legge n. 281 del 1991". Tale affermazione, a parte la contraddittorieta' evidente, e' l'esempio migliore di quale sia l'impostazione del Ministero in materia: se i cani randagi non si possono catturare e liberare dopo essere stati anagrafati, tatuati e sterilizzati, cosa resta da fare? Forse sopprimerli in massa? Ma non e' vietata dalla legge la soppressione dei cani se non in caso di malattia incurabile o evidente pericolosita'? Francamente risulta arduo trovare nelle argomentazioni del Dipartimento di sanita' veterinaria del Ministero una qualche idea apprezzabile sul modo piu' efficace di attuare la legge -: se non ritenga il Governo di attivarsi per verificare le responsabilita' in seno al Ministero sulle inadempienze alla legge quadro sul randagismo; quali le iniziative del Governo, a dieci anni dall'approvazione della legge quadro sul randagismo, per fronteggiare il problema, in particolare se non si reputi di dover incrementare i controlli da parte degli organi competenti sui canili privati convenzionati, ma anche sulle strutture comunali, in relazione agli aspetti sanitari e contabili; se non si ritenga imprescindibile avviare una efficace campagna di sterilizzazione dei cani vaganti e di quelli ospitati nei ricoveri attualmente esistenti, in modo da poterli, dopo gli opportuni trattamenti, reintrodurre sul territorio; se non si reputi opportuno cancellare l'insensata nota ministeriale del Dipartimento di sanita' veterinaria del Ministero della sanita' citata, che tanta confusione ha creato negli operatori volontari come fra gli addetti dei comuni e delle Asl e, nel contempo, invitare le strutture periferiche del Ministero e le regioni ad attivare tutti gli strumenti per attuare la legge n. 281 del 1991; se non intenda emanare tempestivamente un regolamento per la piena attuazione della legge sia per quanto riguarda le sterilizzazioni sia per quanto riguarda misure tese a stroncare ogni forma di speculazione, come di 200 animali per ogni struttura e la dotazione di spazi adeguati. (2-02886)