Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/02885 presentata da STUCCHI GIACOMO (LEGA NORD PADANIA) in data 20010208
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle finanze, per sapere - premesso che: l'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (collegato fiscale alla manovra finanziaria per l'anno 2000) ha modificato, con effetto dal 1o gennaio 2001, il trattamento fiscale riservato ai redditi prodotti dagli amministratori di societa' e piu' in generale ai redditi di collaborazione coordinata e continuativa (ex articolo 49 comma 2o lettera A del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986). Ad essi, infatti, si applicheranno tutte le regole previste per i redditi prodotti dai lavoratori dipendenti (essendo stati inseriti nell'articolo 47 alla lettera C-bis) e non piu' quelle proprie del lavoro autonomo; le disposizioni dell'articolo 48 del T.U.I.R., che disciplinano la determinazione del reddito da lavoro dipendente e, per relationem, quella prodotta dagli amministratori e dai collaboratori, prevede al 4o comma il trattamento fiscale da riservare alla concessione in uso promiscuo di autovetture ed altri mezzi di trasporto (articolo 54 decreto legislativo n. 285 del 1992) da parte delle aziende ai suddetti lavoratori. In tal caso, ciascun soggetto, ed in riferimento al modello dell'autovettura utilizzata, verrebbe riconosciuto un compenso in natura quantificato in misura parti al 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base delle tariffe A.C.I.. Di contro, ai sensi dell'articolo 121-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la stessa azienda concedente si vedrebbe riconosciuta la piena deducibilita' dei costi sostenuti nell'esercizio per l'autovettura concessa; sebbene tutta la stampa specializzata sia concorde nel riconoscere l'applicabilita' di tali norme ai collaboratori ed alle relative imprese, data l'importanza della norma, soprattutto sotto l'aspetto fiscale, si era in attesa di conoscere anche il pensiero dell'amministrazione finanziaria, la quale non si fece attendere. Secondo quanto risulta all'interrogante, il 23 dicembre 2000, infatti, attraverso le proprie Direzioni regionali delle entrate della Lombardia e del Piemonte, impegnate con un'associazione professionale in un incontro di studio a dare sostanzialmente risposta a quelle tematiche che non avevano trovato esplicite soluzioni nella precedente circolare ministeriale 207/E, a fronte di uno specifico quesito tendente a chiedere la possibilita' di dedurre integralmente le spese relative alle autovetture date in uso promiscuo agli amministratori, in applicazione dell'articolo 121-bis, comma 1o lettera A numero 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, queste rispondevano positivamente, confermando che tale norma potesse essere estesa anche alle auto date in uso promiscuo agli amministratori, a condizione che l'incarico non fosse riconducibile all'oggetto proprio dell'attivita' professionale esercitata; solo successivamente, ed in risposta ad una domanda posta durante la video conferenza tenuta dall'agenzia delle entrate il 18 gennaio scorso, il ministero delle finanze, come riportato al punto 10 della propria circolare 5/E del 26 gennaio 2001, ribalta quanto precedentemente asserito dalle suddette Direzioni Regionali, disponendo quanto segue: "L'articolo 34 della legge n. 342 del 2000 ha modificato il trattamento fiscale applicabile ai redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, disponendone l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente. Tale assimilazione concerne le modalita' di determinazione del reddito del collaboratore ai fini delle Imposte dirette, ma non si configura quale assimilazione delle due tipologie di rapporto di lavoro agli effetti di legge. Poiche' la legge n. 342 del 2000 non ha modificato il disposto dell'articolo 121-bis comma 1o lettera A, numero 2 del T.U.I.R., che prevede la deducibilita' integrale dei costi dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, per i veicoli concessi in uso ai collaboratori coordinati e continuativi devono essere applicate le disposizioni della successiva lettera B della norma citata"; va notato che, dal punto di vista letterale, l'articolo 121-bis del T.U.I.R. nel prevedere la deducibilita' integrale dei costi, fa riferimento al solo costo dell'auto concessa in uso al dipendente. Considerato pero' che si tratta di una norma tributaria, la stessa dovrebbe essere applicabile anche ai collaboratori, stante la successiva assimilazione delle due categorie sotto il profilo prettamente fiscale del trattamento dei relativi redditi. Una lettura contraria della norma comporterebbe, infatti, non pochi problemi sul piano dell'equita' -: se chiarisca, definitivamente ed in modo positivo per le imprese la problematica emersa, tenendo altresi' conto che diverse aziende, vista la norma e solo dopo aver preso atto della propria posizione ufficiale, come originariamente espressa a mezzo delle sopracitate D.R.E., pensiero tra l'altro non immediatamente smentito, seppur completamente ribaltato a distanza di quasi un mese, si sono accordate con i propri collaboratori in merito all'assegnazione in uso promiscuo delle autovetture, provvedendo pertanto al relativo acquisto, anche mediante la stipula di contratti di locazione finanziaria a medio termine. (2-02885)