Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
MOZIONE 1/00512 presentata da MARINACCI NICANDRO (FORZA ITALIA) in data 20010208
La Camera, premesso che: le istituzioni (regioni, province, comuni e organismi di gestione di terre civiche e/o collettive) nonche' l'Associazione nazionale usi civici e proprieta' collettive, ricordano che l'operazione di privatizzazione dei demani civici (statali, ecclesiastici e universali) iniziata fra la fine del XVIII secolo e l'inizio del XIX e affidata ai commissari ripartitori, alle giunte d'arbitri, ai prefetti, e infine ai commissari per la liquidazione degli usi civici, non solo non si e' compiuta, bensi' ha costretto oltre due terzi dei comuni italiani a una diffusa illegittimita' nel disporre dei territori loro attribuiti in gestione, per la mancata evidenza della natura collettiva degli stessi, e quindi, di indisponibilita' dei beni loro affidati; nel tempo si e' presa opportuna coscienza del lavoro ambientale delle terre silvo-pastorali e di quelle a queste complementari, con le leggi forestali di fine ottocento, con quella ancora vigente del 1923 e con quella piu' recente del 1985; nonostante le numerose leggi regionali (Lombardia, Puglia, Abruzzo, Basilicata, ecc.) che prevedono diversi strumenti operativi per la soluzione dei numerosissimi problemi riguardanti l'illegittima disposizione dei beni civici o collettivi da parte degli enti gestori (comuni e amministrazioni separate dette Asbuc. frazionali. ecc.), i problemi restano ancora pressoche' irrisolti; e' ritenuto dannoso il protrarsi di tale situazione che va a risolversi essenzialmente a danno delle terre silvo-pastorali da tutelare a beneficio dell'intera collettivita' locale e nazionale; si stima che le terre civiche o collettive di circa 5 milioni di ettari, l'80 per cento sono situate prevalentemente in territori montani e, comunque, di natura silvo-pastorale per circa 4 milioni di ettari; si calcola che le operazioni di definitiva privatizzazione onerosa delle terre utilizzabili per l'agricoltura produttiva e ora di fatto gia' perdute per l'uso civico delle collettivita' proprietarie porterebbero ad un incremento della proprieta' collettiva silvo-pastorale; l'obiettivo della eventuale privatizzazione puo' essere raggiunto nel rispetto dei principi della vigente legge fondamentale degli usi civici (legge n. 1766/1927) e del suo regolamento di attuazione n. 332/1928, opportunamente riveduta soltanto per la necessaria semplificazione delle procedure, e tale procedimento puo' essere affidato agli enti gestori (comuni, asbuc, frazionali, ecc.), sotto la vigilanza delle regioni; la giurisdizione degli attuali commissariati e' superata per il trasferimento alla regione di tutta la materia amministrativa degli usi civici con i noti decreti del Presidente della Repubblica nn. 11/1972 e 616/1977 articolo 66 e pertanto le funzioni giurisdizionali possono ora essere trasferite al giudice unico di recente istituzione (come, peraltro, era stato proposto nella legge finanziaria per il 1997); impegna il Governo alla rigorosa salvaguardia di tutte le terre di fatto silvo-pastorali, e quelle a queste complementari, sia per il loro preminente valore ambientale sia per il loro valore produttivo; a trasferire al patrimonio disponibile degli organismi di gestione, comunque denominati, tutti gli altri beni perduti definitivamente all'uso diretto dei cives e, quindi, non piu' da loro fruibili e utilizzabili; ad impiegare i proventi degli eventuali trasferimenti a terzi del patrimonio disponibile, stimato a valore di mercato, in opere di miglioramento, in estensione o in valore, delle terre silvo-pastorali o, comunque, in opere di interesse generale delle stesse popolazioni proprietarie; a che le regioni, nello svolgere proficuamente la loro funzione di tutela e di vigilanza, si attivino nell'accertamento e nella definizione degli ambiti territoriali delle proprieta' collettive e dei diritti civici tuttora esistenti. (1-00512)