Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/33937 presentata da VELTRI CORNELIO (MISTO) in data 20010209
Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: l'articolo 30 del decreto legislativo n. 368 del 1999, nel recepire la direttiva Cee n. 86/457/C, prevede che a partire dal 1o gennaio 1995 il possesso dell'attestato di formazione in medicina generale costituisca titolo necessario per l'esercizio della professione medica; il medesimo decreto legislativo prevede altresi' di fare salvi i diritti acquisiti, riconoscendo ai medici laureati ed abilitati prima del 31 dicembre 1994 un diritto acquisito ad esercitare l'attivita' di medico in qualita' di medico generico; pertanto i due titoli, quello conseguito a seguito di corso di formazione e quello acquisito in quanto medici abilitati prima del 1o gennaio 1995, debbono considerarsi equipollenti; peraltro il decreto legislativo n. 229 del 1999 alla lettera "H" stabilisce che ai medici corsisti deve essere riservata una "percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti, ferma restando l'attribuzione agli stessi di un adeguato punteggio che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato"; considerato che entrambi i titoli di cui sopra sono idonei con la stessa modalita' e con la stessa dignita' ad abilitare all'esercizio della professione, seguendo in maniera inequivocabile l'esistenza di una assoluta equipollenza, con identita' di diritti, tra medici corsisti e medici abilitati al 31 dicembre 1994 -: quale sia l'interpretazione corretta della previsione della "prevalenza" di cui alla lettera "H" del decreto legislativo n. 229 del 1999 o, meglio, in quale misura i posti da assegnare ai medici corsisti debbano prevalere rispetto a quelli da assegnare ai medici abilitati al 31 dicembre 1994; se la norma in questione non abbia sinora suscitato perplessita' e dubbi sulla sua pratica attuazione, dal momento che sembra essere contraddittoria con il principio della equipollenza tra le due categorie di medici, fissata dalla normativa sopra citata (4-33937)