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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01038 presentata da GALDELLI PRIMO (COMUNISTA) in data 20010209

La VIII Commissione, premesso che: la direttiva per l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 4-bis della legge 11 dicembre 2000 n. 365 pur rispondendo alle necessita' di riconoscere ai cittadini ed alle attivita' produttive, le provvidenze necessarie al rientro ed alla ripresa economica successivamente agli eventi alluvionali dell'ottobre 2000 puo' determinare ritardi nelle interpretazioni delle diverse fattispecie nel caso di certificazione del danno sia attraverso le autocertificazione o che attraverso perizie asseverate: impegna il Governo ad assumere in tempi congrui i necessari provvedimenti per: ricomprendere le eventuali spese di smaltimento e riparazione o sostituzione dei beni mobili o beni mobili registrati; affinche' venga specificato nel punto 1.3 lettera c) che in detta ipotesi rientrino anche i proprietari non residenti, ma domiciliati nell'unita' immobiliare danneggiata; affinche' venga chiarito alla lettera e) che anche per le parti comuni condominiali il contributo e' del 100 per cento quando trattasi di condominio bi-alluvionato ove sia almeno una unita' abitativa destinata ad abitazione principale (prima casa); affinche' venga coordinato il risarcimento dei beni mobili alla lettera f) con l'ordinanza 3090 non essendo prevista una percentuale di corresponsione dell'acconto in rapporto ai danni subiti, essendo il contributo determinato in base al nucleo familiare; a chiarire che il contributo forfettario di lire 6.000.000 e il vano catastale e' fisso e non soggetto ad ulteriori abbattimenti; a riconfermare che per i beni mobili registrati le modalita' per la liquidazione siano quelle applicative dell'ordinanza n. 3090; affinche' venga interpretato correttamente l'individuazione di "atti probatori" relativamente al valore dei beni mobili distrutti o gravemente danneggiati; affinche' alla lettera g) venga, considerando analogamente a quanto previsto per le attivita' produttive, anche per i privati la possibilita' di autocertificare il passaggio di proprieta' per successione ereditaria dell'immobile bi-alluvionato; affinche' venga chiarita l'ammissibilita' al risarcimento per i soggetti divenuti proprietari di immobili bi-alluvionati, successivamente al 1994 evitando che venga esclusa l'ipotesi dei proprietari che in occasione dell'alluvione 1994 presentarono denuncie dei danni rinunciando successivamente al rimborso; affinche' venga previsto al punto 1.4 di integrare nei 90 giorni successivi la domanda di contributo con la perizia asseverata e sia chiarito in riferimento ai beni mobili che il contributo forfettario, in assenza di documentazione e anche l'eventuale contributo sui danni documentati non sia subordinato alla certificazione dell'acquisto, del riacquisto o della ripartizione del bene. (7-01038)

 
Cronologia
martedì 30 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il disegno di legge Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (AC 5979), che sarà approvato dal Senato il 7 marzo (legge 4 aprile 2001, n. 154).

lunedì 26 febbraio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    In seguito al Consiglio europeo del dicembre 2000 a Nizza, in Francia, viene firmato il Trattato di Nizza, che entrerà in vigore il 1° febbraio 2003.