Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3RI/06892 presentata da MICHIELON MAURO (LEGA NORD PADANIA) in data 20010213

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: gli adempimenti in materia di autoliquidazione del premio dovuto all'Inail sono fissati per il giorno 16 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la denuncia stessa; il decreto legislativo n. 38 del 2000 ha innovato profondamente la disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento ad una riclassificazione dei datori di lavoro soggetti all'obbligo assicurativo, all'emanazione di una tariffa dei premi, nonche' all'assicurabilita' dei lavoratori parasubordinati; tale disciplina e' stata formalizzata con decreto ministeriale 12 dicembre 2000 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 15 del 22 gennaio 2001; l'Inail ha, tra l'altro, innovato la modulistica idonea alla denuncia delle retribuzioni ed al calcolo del premio dovuto; solo dal 23 gennaio l'istituto sta inviando ai datori di lavoro la prospettazione contenente la nuova classificazione ai fini assicurativi con relativo tasso di rischio da applicare, per differenza, sulle retribuzioni dell'anno 2000 e, per intero, su quelle presunte del 2001; i datori di lavoro hanno pochissimo tempo per poter adempiere correttamente alla novella normativa dovendo, innanzitutto, procedere al controllo dell'esattezza della nuova classificazione e predisporre, all'occorrenza, ricorso avverso la stessa; la normativa che, ancora, disciplina l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124) stabilisce che le classificazioni dei datori di lavoro e gli elementi di calcolo del premio debbono essere notificati almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di adempimento; le compagnie assicurative dei datori di lavoro ed il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro hanno fatto presente all'Inail i ritardi nell'emanazione della nuova normativa e la ristrettezza dei termini di adempimenti valutando l'impatto sia in materia di inquadramento nelle gestioni e di classificazione delle lavorazioni sia nell'applicazione delle nuove procedure e della conseguente modulistica; il consiglio di amministrazione dell'Inail nella seduta dell'11 gennaio 2001, considerando il termine di 45 giorni a decorrere da quello previsto per la notifica degli elementi del calcolo del premio e la mancata pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione della nuova tariffa nonche' la compatibilita' del differimento del termine di adempimento con le esigenze di liquidita' derivanti dalla gestione fino al 31 marzo 2001, ha deliberato, consequenzialmente, di prorogare il termine edittale al 16 marzo 2001 limitatamente all'anno 2001; la suddetta deliberazione deve essere approvata dal ministero del lavoro e della previdenza sociale previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri; il Consiglio dei ministri nella seduta n. 48 del 26 gennaio 2001 ha, in subiecta materia, predisposto solamente uno schema di regolamento concernente i ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonche' la composizione del contenzioso in materia; il ministero del lavoro e della previdenza sociale, con nota del 30 gennaio 2001, ha rappresentato la necessita', per esigenze di tesoreria, di un versamento in acconto alla scadenza naturale del mese di febbraio; il presidente dell'Inail, con provvedimento n. 5 del 7 febbraio 2001 - ravvisata l'esigenza di adottare il provvedimento richiesto dai dicasteri vigilanti prima della seduta del Consiglio dei ministri - ha deliberato in via d'urgenza la proroga al 23 marzo 2001 dei termini stabiliti dagli articoli 28 e 44 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, fermo restando che entro il 20 febbraio 2001 dovra' essere corrisposto a titolo di acconto un importo pari al 60 per cento del versamento dovuto al 16 marzo 2000 in dipendenza dell'autoliquidazione 1999/2000; il ministero del lavoro e della previdenza sociale con decreto ministeriale 7 febbraio 2001 ha approvato la delibera dell'Inail sopra richiamata; effetto di questo apparente rimedio e' invece quello di aumentare le scadenze e i versamenti a carico delle imprese, con l'ulteriore disagio provocato dal fatto che il provvedimento e' stato preso a pochi giorni dalla scadenza del termine costringendo i datori di lavoro ad un imprevisto doppio versamento contributivo nell'arco di un mese; il tutto avviene mentre e' in corso il riordino del sistema tariffario Inail e lo stesso Istituto non ha ancora provveduto a comunicare le necessarie notifiche ai datori di lavoro -: se, alla luce di quanto premesso, non ritenga opportuno procedere, con urgenza, alla soppressione dell'obbligo del versamento dell'acconto entro il 20 febbraio - fermo restando il differimento dei termini di autoliquidazione del premio Inail al 23 marzo - tenuto conto che lo stesso istituto, nell'originaria delibera dell'11 gennaio 2001 ha verificato la compatibilita' del differimento del predetto termine, con le esigenze di liquidita' derivanti dalla gestione fino al 31 marzo 2001, ivi compreso l'assolvimento degli impegni assunti in dipendenza del contratto di cessione e cartolarizzazione dei crediti (3-06892)





 
Cronologia
martedì 30 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il disegno di legge Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (AC 5979), che sarà approvato dal Senato il 7 marzo (legge 4 aprile 2001, n. 154).

lunedì 26 febbraio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    In seguito al Consiglio europeo del dicembre 2000 a Nizza, in Francia, viene firmato il Trattato di Nizza, che entrerà in vigore il 1° febbraio 2003.