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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08816 presentata da FLORESTA ILARIO FERRUCCIO (FORZA ITALIA) in data 20010214

Al Ministro delle comunicazioni, al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che: come a tutti e' noto qualche mese fa e' stata espletata la gara inerente l'assegnazione di n. 5 licenze Umts, a seguito delle quali, le casse dello Stato italiano hanno introitato oltre 23.000 miliardi di lire; da tempo sono gia' state assegnate innumerevoli licenze per i servizi mobili Tac - Gsm - Dcs 1800, e a breve dovranno essere varate le numerose gare inerenti all'assegnazione di licenze regionali su servizi in wire-less local-loop 24-26 Ghz; a fronte di tale licenze e' naturale che i vari gestori debbono investire nelle costruzioni di infrastrutture necessarie alla distribuzione del servizio, e quindi debbono essere messe in opera innumerevoli "stazioni radio-base" che emettono onde elettromagnetiche di valore inferiore ai limiti di inquinamento elettromagnetico, che notoriamente in Italia e' di gran lunga inferiore a tutti gli altri paesi europei e degli Usa; evidentemente senza infrastrutture non si puo' dare servizio e quindi tutti gli investimenti infrastrutturali che nascono a monte e a valle delle stazioni radio-base, tutti gli investimenti per gli apparati, per la messa a punto dei servizi che i gestori vogliono fornire, per gli organici, altamente qualificati, e quindi estremamente costosi, che le societa' hanno messo in campo, prima per l'acquisizione delle licenze e successivamente per l'erogazione dei servizi, vengono vanificati con gravissimi danni socio-economici agli investitori, e inevitabilmente si ripercuotono sull'occupazione e sul mancato sviluppo tecnologico e quindi sul blocco di uno "sviluppo reale" del nostro Paese; a fronte di tale innegabile priorita' che necessita al nostro Paese ed in particolare allo sviluppo delle telecomunicazioni, il comune di Roma in particolare, e a tale scopo sotto elenchiamo osservazioni alla delibera n. 211 dell'11 dicembre 2000, e tanti altri enti locali hanno deliberato regolamenti che di fatto non consentiranno mai la predisposizione delle sopracitate essenziali infrastrutture e cio' portera' a inimmaginabili danni e contenziosi tra i gestori enti locali-Stato, che altro non faranno che ritardare quel tanto sospirato processo virtuoso rivolto allo sviluppo tecnologico del nostro Paese; in particolare per la citta' di Roma si sottolinea che nel complesso la delibera e' assolutamente limitativa sia per le possibilita' di acquisizioni di immobili per l'ospitalita' (vedi: unanimita' condomini, distanza 100 metri ospedali eccetera), sia per le tempistiche procedurali non stabilite (al contrario della precedente delibera), oltre che al coinvolgimento sin dall'atto della richiesta di concessione degli abitanti delle circoscrizioni in oggetto; inoltre per gli impianti esistenti o in corso di installazione si profila un nuovo iter permissivistico per quello che concerne i pareri sanitari, con il passaggio dell'Ispel all'Arpa: Articolo 2, comma 1: si passa da autorizzazione a concessione edilizia (presuppone il passaggio attraverso la Commissione edilizia - si allungano i tempi). Ultimo comma: l'opportunita' di rendere individuali - attraverso l'apposizione di avviso pubblico all'ingresso - gli edifici oggetto di future installazioni, renderebbe di fatto difficile la prosecuzione del procedimento autorizzativo nonche' il mantenimento del contratto di locazione, fomentando la popolazione contro gestori, fornitori e condomini sottoscrittori degli stessi contratti. Articolo 3, ultima parte: la retroattivita' per le pratiche in corso relativamente alle documentazioni tecniche appare inopportuna. Articolo 4: tempi ristretti per ottemperare a quanto richiesto. Articolo 6: sembra del tutto superfluo e dannoso per le societa' per le richieste di concessione in corso o addirittura gia' concesse ma senza ultimazione dei lavori dover acquisire di nuovo i pareri sanitari per il solo fatto che sia cambiato l'ente di competenza (da Ispel a Arpa). Articolo 7: per modifiche che non interessano gli aspetti urbanistici successive agli impianti e' previsto l'ottenimento di un nuovo titolo autorizzativo mentre sarebbe sufficiente la sola acquisizione dei pareri sanitari. Articolo 9: la richiesta di misure ad impianto attivo da consegnare entro 10 giorni dalla sua messa in funzione e in condizioni di massimo esercizio e tilt peggiore risulta inapplicabile sia per motivi temporali oltre che tecnici. Articolo 10: il dispositivo automatico di controllo della potenza della stazione radio-base che disattivi l'impianto qualora sia superata la massima potenza autorizzata e' al momento tecnicamente inapplicabile. Articolo 11: la richiesta di unanimita' dei condomini e/o consenso degli inquilini residenti sembra pretestuosa e non fondata su basi giuridiche. Al momento il solo riferimento applicabile risulta essere una sentenza della Cassazione (n. 1467 del 15 maggio 1972) in materia di locazione di parti comuni considerata per analogia, la quale stabilisce sufficiente la maggioranza ordinaria. Per cio' che concerne gli immobili di proprieta' di enti pubblici o privati, l'assenso del parere preventivo all'unanimita' e vincolante degli inquilini potrebbe risultare ledere il diritto alla proprieta'. Articolo 14: l'aumento della distanza delle stazioni radio-base da scuole, ospedali, eccetera da 50 a 100 metri non e' supportato da nessuna giustificazione scientifica ne' tantomeno viene fatta menzione nell'articolato, poiche' la massima garanzia di tutela dei soggetti particolarmente sensibili si applica sulla base delle misure di campo elettromagnetico e non sulla distanza dalle sorgenti di emissione. Articolo 17: il decreto ministeriale n. 481 del 1998 (cui la stessa delibera fa riferimento in piu' articoli) fissa i limiti di esposizione, le misure di cautela e gli obiettivi di qualita' demandando alle regioni nell'ambito delle proprie competenze la disciplina dell'installazione e la modifica degli impianti al fine di garantire il rispetto dei limiti stessi. Risulta quindi evidente che i comuni non possono fissare ulteriori e diversi limiti da quelli fissati con leggi dello Stato. Articolo 20: il Comitato tecnico scientifico di cui si fa menzione non prevede la partecipazione dei gestori e/o dei fornitori; ad avviso dell'interrogante, sono drammatici gli effetti provocati dalla sopracitata delibera comunale; rappresenta un dovere morale per il Governo quanto meno tutelare chi ha versato nelle casse dello Stato decine di migliaia di miliardi, sanando una situazione che si sarebbe potuta evitare con un comportamento piu' avveduto e corretto prima di espletare la gara rivolta al rilascio di licenze di gestione di telefonia mobile -: se il Governo non intenda intervenire con urgenza, attraverso un'iniziativa di carattere normativo affinche' sia emanato un testo unico nazionale che risolva inequivocabilmente questa assurda corsa a centinaia di regolamenti che ogni ente locale si sente autorizzato a darsi, e che come sopra esplicitato, non consentirebbero mai la costruzione delle infrastrutture necessarie (5-08816)

 
Cronologia
martedì 30 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il disegno di legge Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (AC 5979), che sarà approvato dal Senato il 7 marzo (legge 4 aprile 2001, n. 154).

lunedì 26 febbraio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    In seguito al Consiglio europeo del dicembre 2000 a Nizza, in Francia, viene firmato il Trattato di Nizza, che entrerà in vigore il 1° febbraio 2003.