Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/06912 presentata da ASCIERTO FILIPPO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 20010216
Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: nel corso del 1994 al carabiniere Fabio Lupi veniva riscontrato dal medico curante uno stato depressivo per il quale prescriveva dieci giorni di riposo e consigliava il ricorso ad uno specialista per una visita piu' accurata; la successiva visita confermava quanto refertato dal medico di famiglia, nonche' il periodo di riposo prescritto; a seguito di cio' il Lupi veniva chiamato a visita dall'infermeria regionale di Firenze la quale rilasciava il referto di temporanea inidoneita' al servizio per venti giorni diagnosticando una "Reazione depressiva"; alla scadenza dei venti giorni l'interessato veniva inviato presso la CMO di Livorno dove veniva dichiarato "temporaneamente inidoneo al servizio per sessanta giorni"; dopo il periodo di convalescenza il Lupi veniva invitato a visita ancora presso il CMO di Livorno dove, il capitano medico Rinaldi prescriveva ulteriori 60 giorni di convalescenza con la diagnosi di "Disturbo bipolare" modificando le precedenti diagnosi senza alcuna plausibile motivazione come riferito in relazione peritale dal professor Cabras; successivamente inizio' una serie di disaccordi tra la CMO di Livorno e la CMO di Firenze in quanto la prima (Livorno) giudico' per due volte consecutive l'interessato inidoneo in modo permanente al SMI mentre la seconda (Firenze) si pronuncio' entrambi le volte in disaccordo; in data 6 agosto 1996 il Lupi - a pochi giorni dal compimento del 2o anno di convalescenza - venne giudicato dalla CMO di Livorno temporaneamente non idoneo al SMI per novanta giorni con una ulteriore diagnosi di "Note disforiche in soggetto con disturbo bipolare in remissione"; l'interessato non accetto' la predetta diagnosi del 6 agosto 1996, cosicche' venne inviato presso la CMO 2 istanza di Firenze da dove venne dimesso il 12 ottobre 1996 con la seguente diagnosi "Si' idoneo al servizio militare e ist./diff. Hm.li/b583"; due giorni dopo la diagnosi di idoneita' al servizio, e cioe' il 14 ottobre 1996 il comando generale dell'Arma dei carabinieri venne interessato dal comando regionale carabinieri Toscana a disporre una visita superiore dell'interessato; detta visita venne effettuata il 24 giugno 1997 dal collegio medico legale di Roma che riscontrava "non infermita' psichiatriche in atto tratti narcisistici di esclusivo rilievo psicodiagnostico a grado non invalidante in soggetto con anamnesi positiva per recente disturbo bipolare (in remissione)" con il giudizio finale di non idoneita' permanente "in modo parziale" al SMI; in data 21 gennaio 2000 il Lupi e' stato chiamato al rapporto dal proprio comandante di compagnia il quale gli notificava la determinazione n. 233393/m-2-36 di prot. pers. datata 17 gennaio 2000 di collocamento in congedo assoluto per permanente inidoneita' al SMI -: se non ritenga quanto meno anomalo che tre Commissioni medico militari non si siano trovate mai d'accordo sulla definizione della malattia patita dal Lupi che per la CMO di Livorno e' stato giudicato inidoneo al servizio militare di Istituto in modo permanente, per la CMO 2o istanza di Firenze e' stato giudicato si' idoneo al SMI, per il collegio medico legale di Roma e' stato giudicato - in posizione quasi mediana con le due precedenti strutture militari - permanentemente inidoneo in modo parziale al SMI; se non ritenga quanto meno strano che negli atti non risulti la relazione peritale svolta dal professor Luigi Cabras richiesta dal CMO 2o ist. di Firenze per la dichiarazione di idoneita' al servizio; se non ritenga sempre strano che tale assenza della relazione peritale sussista quando invece a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 1008/1985, ai fini della idoneita' al SMI le psicosi croniche, se in fase di compensazione o di remissione cliniche, vanno valutate sulla base di idonei atti sanitari rilasciati da istituzioni pubbliche; se non ritenga che l'avere ignorato l'unica perizia peritale di professionista appartenente ad istituti pubblici che, nel caso di specie, risulta essere quella del professor Cabras costituisca una grave omissione tanto piu' se si consideri che le conclusioni peritali erano favorevoli all'interessato nel senso che si escludeva che giammai il medesimo aveva sofferto della malattia attribuitagli; se non ritenga, alla luce di quanto sopra esposto e indipendentemente dal ricorso proposto al Tar Lazio, di disporre per un immediato riesame dell'intero quadro clinico del Lupi tenendo in debito conto la valutazione scaturita dall'adempimento prescritto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 1008/1985. (3-06912)