Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/06913 presentata da FINO FRANCESCO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 20010216
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: il servizio nazionale della riscossione mediante ruolo e' articolato in ambiti territoriali affidati a concessionari (ex esattori) di pubbliche funzioni; i predetti concessionari procedono, per la riscossione delle somme non pagate, ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo e si avvalgono per tale attivita' degli ufficiali della riscossione; gli ufficiali della riscossione (ex ufficiali esattoriali) esercitano la loro funzione (articolo 43, dlgs 112/99) "nei comuni compresi nell'ambito del concessionario che li hanno nominati, in rapporto di lavoro subordinato con il concessionario stesso e sotto la sua sorveglianza"; gli ufficiali della riscossione sono nominati e revocati dal concessionario e "sono autorizzati all'esercizio delle loro funzioni dal Prefetto ... che appone il proprio visto sull'atto di nomina" (articolo 42 dlgs 112/99); il decreto ministeriale 16 novembre 2000 concernente il "codice deontologico dei concessionari e degli ufficiali di riscossione" precisa, tra l'altro, che gli ufficiali della riscossione "dipendono" dal concessionario e la circolare 105/E del 22 maggio 2000 precisa che, "negli articoli 42 e 43 del dlgs 112, viene definita la figura dell'ufficiale di riscossione e si prevede, espressamente, che questi eserciti le sue funzioni, in rapporto di lavoro subordinato. Tale previsione appare coerente con l'attivita' di particolare delicatezza svolta dall'ufficiale ..." -: se l'ufficiale della riscossione puo' essere nominato ad esercitare le sue funzioni contemporaneamente in piu' ambiti provinciali anche se il titolare del rapporto concessorio e' dello stesso concessionario, dato che l'articolo 43 del dlgs. 112 dispone espressamente che "l'ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni nei comuni compresi nell'ambito del concessionario che lo ha nominato", altrimenti potremmo avere una situazione irrazionale dove l'ufficiale viene nominato ad esercitare le sue funzioni in piu' ambiti provinciali e magari comprendenti anche piu' regioni, cosa che peraltro gia' avviene, ma che non e' coerente con le disposizioni di legge: nemmeno l'ufficiale giudiziario puo' esercitare in un'area cosi' vasta, tant'e' che la sua competenza e' territorialmente limitata (distretto o circondario); se sia corretto che i concessionari della riscossione utilizzino e nominino ufficiali di riscossione non propri dipendenti ovvero dipendenti da societa' facenti parte dello stesso gruppo bancario a cui la societa' concessionaria partecipa con la capogruppo che detiene la totalita' del capitale; se il Prefetto sia obbligato, prima di apporre il proprio visto nell'atto di nomina dell'ufficiale, verificare se lo stesso e' dipendente del concessionario ed, in caso negativo, a chi compete di verificare tale "status"; nell'ipotesi che l'ufficiale di riscossione, pubblico ufficiale, non sia dipendente del concessionario e nonostante cio' eserciti comunque le funzioni compiendo atti esecutivi, seppur nominato regolarmente dal concessionario, se lo stesso ufficiale incorra in sanzioni amministrative; inoltre se si applichino in questo caso eventuali sanzioni amministrative a carico del concessionario (decadenza della concessione?); quali siano le possibili azioni a cui puo' ricorrere il contribuente soggetto ad azioni esecutive effettuate dall'ufficiale di riscossione in argomento con conseguenze nei confronti dello stesso; all'interrogante risulta che taluni concessionari utilizzano ufficiali di riscossione non alle proprie dipendenze. (3-06913)