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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/06915 presentata da ALEMANNO GIOVANNI (ALLEANZA NAZIONALE) in data 20010219

Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. - Per sapere - premesso che: il rettore dell'universita' degli studi di Roma "La Sapienza", professor G. D'Ascenzo ha emanato, il 21 gennaio 2000, i decreti d'inquadramento nel ruolo di ricercatore del personale di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni in applicazione dell'articolo 8, comma 10 della legge 19 ottobre 1999, n. 370; autorevoli membri della stessa maggioranza avevano plaudito a tale iniziativa e avevano addirittura richiesto un autorevole intervento del Governo al fine di far applicare tale normativa negli altri Atenei, essendo una legge dello Stato italiano che dovrebbe essere rispettata in tutta la Nazione; invece il Ministro interrogato, su richiesta della Conferenza dei Rettori dell'Universita' italiana, ha proposto al Consiglio dei ministri l'annullamento straordinario dei decreti rettorali, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 lettera p) della legge n. 400 del 1988 avviamento della procedura deliberato in data 18 febbraio 2000; tale proposta di annullamento e' ancora in itinere nonostante sia stata presentata dal passato Governo e quindi in analogia con gli altri atti di alta amministrazione proposti dal precedente esecutivo, avrebbe dovuto essere riproposta all'attuale Consiglio dei ministri, cosa che non risulta avvenuta; l'avvio della procedura dell'annullamento straordinario dei decreti rettorali, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera p) della legge n. 400 del 1988, ha di fatto impedito agli altri atenei di adottare analoghi decreti d'inquadramento come Roma "La Sapienza" e, ad avviso dell'interrogante, starebbe procurando un evidente danno erariale quantificabile in alcuni decine di miliardi per l'avvio delle procedure concorsuali riservate, previste dall'articolo 1, comma 10 della legge 14 gennaio 1999 anche per il personale di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, che invece e' beneficiario dell'articolo 8, comma 10 della legge 19 ottobre 1999, n. 370; sempre ad avviso dell'interrogante il comportamento del Ministro interrogato, il tentativo di vanificare con atti amministrativi l'applicazione di una legge proposta e fatta votare da Alleanza Nazionale e dal Polo, e' un atto che sta procurando un grave vulnus istituzionale e un grave danno erariale per cui dovrebbe intervenire la Corte dei conti per indagare su quanto affermato e procedere anche nei confronti di quei rettori, ad esempio il rettore professor Aldo Cossu dell'universita' degli studi di Bari, che sta bandendo i concorsi riservati spendendo soldi dei cittadini inutilmente, quando, applicando una legge dello Stato italiano l'inquadramento nel ruolo di ricercatore sarebbe a costo zero per il personale beneficiario della legge n. 370 del 1999; tale procedura di annullamento sicuramente non applicabile nella fattispecie giuridica in esame per la riserva espressa di legge prevista per gli atenei non sarebbe basata su alcun elemento giuridico sostanziale come dimostra il fatto che lo stesso dicastero dell'universita', ad una richiesta di atti avanzata dal Vice-Segretario Nazionale della UGL-Medici, ha messo a disposizione dell'organizzazione sindacale solamente la lettera della Presidenza del Consiglio dei ministri - DAGL del 21 febbraio 2000 e la risposta del Sottosegretario Guerzoni ad una interrogazione parlamentare; l'articolo 3, comma 3 della legge 7 agosto 1990 prevede che "se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama", cosa palesemente non avvenuta in questo caso, in quanto lo stesso ministero afferma candidamente di non essere in possesso della copia della delibera del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2000; non esiste quindi alcuna documentazione presso il dicastero dell'universita', a tutt'oggi, che spieghi giuridicamente l'avvio della procedura per l'annullamento straordinario dei decreti rettorali, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera p) della legge n. 400 del 1988; addirittura la terza sezione del Tar Lazio con ordinanza n. 5092 del 21 gennaio 2000 ha respinto la richiesta di sospensiva del decreto rettorale che ha disposto l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari del personale di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni svolgente funzioni assistenziali, non ravvisando quindi quella cosiddetta grave illegittimita' adottata dal Ministro interrogato per l'annullamento amministrativo degli stessi; il dicastero dell'universita' avrebbe, secondo l'interrogante, palesemente causato un ulteriore danno erariale di alcuni milioni di lire con la comunicazione dell'avvio della procedura di annullamento dei decreti rettorali agli interessati, circa 582, tramite raccomandata, di cui molte sono state inevase e sono tornate all'ufficio ministeriale con dicitura "trasferito, sconosciuto" eccetera dimostrando cio', per l'ennesima volta, la scarsa conoscenza della legge 7 agosto 1990, n. 241 da parte del personale amministrativo del ministero dell'universita', legge che prevede all'articolo 8, comma 3 "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"; il direttore generale dottor Masia ha inviato una diffida il 25 maggio 2000 protocollo n. 1591 allo stesso rettore e al direttore amministrativo dell'Universita' "La Sapienza", probabilmente scordato che in data 10 marzo 2000 aveva gia' lui stesso comunicato che il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 241 del 1990 era il dottor Mario Lupi, dirigente dell'Ufficio VI del Dipartimento autonomia universitaria e studenti e che il capo di gabinetto del Murst con circolare protocollo n. ACG/36/1414/99 del 23 dicembre 1999 affermava: "In proposito deve osservarsi che il Murst, per la posizione che assume, secondo la legge, nei confronti delle singole universita' non puo' svolgere compiti - quali quelli di fornire orientamenti interpretativi di norme primarie -, che presuppongono funzioni di supervisione, se non di gerarchia, che al ministero non competono"; la diffida del direttore generale appare di una gravita' inaudita poiche' dimostra ad avviso dell'interrogante un assoluto spregio delle leggi vigenti e una mancanza assoluta di conoscenza delle piu' elementari norme procedurali previste dalla legge n. 241 del 1990 -: se non ritenga necessario ed urgente attuare l'immediata revoca della procedura di annullamento dei decreti rettorali in questione, la cui legittimita' non e' stata messa in discussione dal Tar Lazio; se risulti che la Corte dei conti abbia avviato un procedimento contestabile al fine di verificare l'ammontare del danno erariale subito dall'Amministrazione pubblica a seguito dei fatti esposti in premessa; quali provvedimenti intenda prendere nei confronti del dottor Antonello Masia che ad avviso dell'interrogante si sarebbe reso responsabile di inadempienze procedurali. (3-06915)





 
Cronologia
martedì 30 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il disegno di legge Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (AC 5979), che sarà approvato dal Senato il 7 marzo (legge 4 aprile 2001, n. 154).

lunedì 26 febbraio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    In seguito al Consiglio europeo del dicembre 2000 a Nizza, in Francia, viene firmato il Trattato di Nizza, che entrerà in vigore il 1° febbraio 2003.