Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08852 presentata da GIANNATTASIO PIETRO (FORZA ITALIA) in data 20010222
Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: la legge n. 78 del 31 marzo 2000 ha delegato il Governo ad emanare decreti legislativi per il riordino delle forze di polizia; il decreto legislativo n. 298 del 5 ottobre 2000, avente ad oggetto "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'arma dei carabinieri", a norma dell'articolo 1 della predetta legge, ne ha dato attuazione, con decorrenza dal 24 ottobre 2000; il successivo articolo 31, comma 2, ha fissato la promozione al grado superiore in eccedenza al numero delle promozioni agli organici e ai numeri massimi della tabella 1, annessa al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (che, invece, sarebbe dovuta decadere automaticamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in questione), come segue: 3 generali di brigata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto; 7 colonnelli, con decorrenza dal 31 dicembre 2000; 18 tenenti colonnelli, con decorrenza dal 31 dicembre 2000; tutti i capitani giudicati idonei all'avanzamento al grado di maggiore, oltre il numero gia fissato dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 24 marzo 1993 n. 117, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341; l'aumento organico previsto dalle tabelle annesse al decreto legislativo per i suddetti gradi e' stato innalzato, in virtu' di specifiche necessita' che sono state portate a fondamento e giustificazione per il riordino dell'arma dei carabinieri, per una sua migliore capacita' operativa, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numeri 2) e 3) della legge delega 31 marzo 2000 n. 78; il riferimento generico alla previsione di "disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella da definire con i decreti legislativi, sancito dall'articolo 1, comma 2, lettera c), n. 5) della legge delega 31 marzo 2000 n. 78, non puo' in materia di avanzamento creare palesi disparita' di trattamento fra i gradi dello stesso ruolo, il cui avanzamento avviene a scelta, e che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono stati gia' valutati e dichiarati idonei al grado superiore; diversificando la promozione degli ufficiali in date diverse da quella naturale di entrata in vigore del decreto legislativo (24 ottobre 2000) e negando l'evidente presenza di un numero di ufficiali gia' inseriti nelle graduatorie di merito dell'avanzamento per l'anno 2000, ai quali di diritto competerebbe il diritto all'inclusione in appositi quadri suppletivi nell'anno 2000 e non certamente per alcuni in data 31 dicembre 2000 e, per i rimanenti, rinviandoli alla valutazione per l'anno 2001 con i pari grado dell'aliquota in avanzamento per l'anno 2001, mai valutati; quanto disposto dal comma 4, dell'articolo 31, del menzionato decreto sconfessa quindi i principi di base che hanno portato all'aumento dei posti di impiego per i suddetti gradi (che rimangono scoperti per alcuni anni) e rappresenta un evidente artifizio per evitare di applicare l'avanzamento suppletivo, come atto dovuto, nei confronti degli ufficiali gia' valutati ed idonei nell'avanzamento per l'anno 2000, in favore invece, si deve supporre, sia di alcuni appartenenti alle future aliquote di valutazione degli anni a venire, sia di alcuni che gia' rivestono il grado superiore e che, diversamente, si troverebbero in seguito ad essere colpiti dalle norme che disciplinano l'aspettativa per riduzione dei quadri, venendo posti prima in aspettativa e quindi in congedo; esiste una costante e consolidata giurisprudenza, per cui in presenza di posti liberi in organico e di personale gia' valutato dalla commissione superiore di avanzamento e giudicato idoneo al grado superiore e non iscritto in quadro per mancanza di posti di cui alla tabella precedente, si deve dare corso alle promozioni degli ufficiali interessati per il riempimento del ruolo; alla data odierna si e' proceduto alla promozione di soli 3 generali di brigata, 7 colonnelli, 18 tenenti colonnelli e di tutti i capitani giudicati idonei per i quali si e' omesso di specificare la decorrenza della promozione, in relazione al comma 2 dell'articolo 31 predetto (che rappresenta solo una eccezione immotivata alla regola, fatta passare come eccedenza al numero delle promozioni agli organici e ai numeri massimi gia' previsti dalla tabella 1 annessa al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sulla scorta delle graduatorie di merito gia' approvate per l'anno 2000 dal Ministro della difesa, quando invece si doveva dare luogo alla promozione di tutti gli iscritti in graduatoria sino al raggiungimento eventuale della copertura dei posti in organico), riempiendo cosi' solo parzialmente i ruoli e creando evidenti sperequazioni, nonche' calpestando le legittime aspettative degli ufficiali, gia' valutati e iscritti con idoneita' nelle graduatorie di merito, tanto da intravedersi, in tal modo, interessi che certamente non sono quelli indicati dalla legge; nello schema di decreto legislativo concernente il "riordino del reclutamento dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del corpo della guardia di finanza, l'articolo 52, secondo capoverso e' espressamente previsto che: "Per l'anno 2001, qualora le graduatorie di merito siano state gia' formate, le promozioni aggiuntive alla previsione di cui alla tabella M, allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni sono attribuite, con decorrenza 1o gennaio, mediante formazione di appositi quadri suppletivi nei quali sono iscritti, in ordine di anzianita' di ruolo, gli ufficiali gia' valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro. L'iscrizione nei quadri di avanzamento relativi alle promozioni di cui al presente comma avviene, a decorrere dall'anno 2002, in ordine di graduatoria di merito"; nel parere espresso, nel merito dello schema del citato decreto legislativo n. 298, dal consiglio superiore delle forze armate ed inviato al Ministro della difesa, con foglio n. 0783/AFF. 1012 del 18 luglio 2000, e' stato posto in evidenza che erano emerse differenziazioni concernenti sia la durata del regime transitorio (articolo 31, commi 4 e 5, lettera d), sia soprattutto la progressione di carriera ed il conseguente trattamento economico (articolo 17 tabella 1) -: se non sia il caso di bloccare con effetto immediato la riunione della commissione superiore di avanzamento per gli atti connessi alla valutazione degli ufficiali per l'avanzamento per l'anno 2001, attesa la palese disparita' di impostazione del diritto all'avanzamento del personale che era stato gia' valutato o ritenuto idoneo al grado superiore nell'anno 2000 e che dovrebbe ottenere la promozione con decorrenza 1o gennaio 2000, alla stregua di quanto previsto per gli ufficiali della guardia di finanza per l'anno 2001, anno in cui entrera' in vigore il decreto legislativo di interesse per quel corpo. (5-08852)