Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08850 presentata da COPERCINI PIERLUIGI (LEGA NORD PADANIA) in data 20010222
Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: sono state gia' presentate molte interrogazioni sia al Senato sia alla Camera dei deputati nel merito del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, senza che sia stata data alcuna risposta da parte del Ministro della difesa; vi e' grave disagio morale degli ufficiali dell'arma dei carabinieri che hanno preso atto della diversa e responsabile sensibilita' istituzionale manifestata dalla linea di comando dello Stato Maggiore del Corpo della guardia di finanza che, alla stregua dei criteri ed indirizzi fissati nell'articolo 4, comma 2 lettera b) della legge delega n. 78/2000 di "armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490", ha effettivamente uniformato ed armonizzato in modo corretto, trasparente e comprensibile la nuova disciplina relativa all'avanzamento degli ufficiali ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, salvaguardando anche in modo encomiabile i principi di cui agli articoli 22 "Vacanze organiche" (1. Determinano vacanze organiche: a) le promozioni; b) le cessazioni dal servizio permanente; c) i trasferimenti in altro ruolo; d) i collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge; e) i decessi. 2. Le vacanze decorrono dalla data in cui si verificano le cause che le hanno determinate nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) e per la lettera e) dal giorno successivo a quello del decesso. 3. Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta sono promossi al verificarsi delle vacanze nel grado superiore e comunque non oltre il 1o luglio dell'anno cui si riferiscono i quadri stessi), 23 "Promozioni annuali" e 24 "Modalita' per colmare le ulteriori vacanze" del citato decreto legislativo n. 490 del 1997 prevedendo nel proprio schema di decreto legislativo tre paritetici articoli (29 "Vacanze organiche", 30 "Promozioni annuali" e 31 "Modalita' per colmare le ulteriori vacanze") assorbenti persino le disposizioni di cui all'articolo 58, commi 11 e 12 del decreto legislativo n. 490 del 1997 attinente al "collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento", "qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto gli organici di legge..." "e di cui all'articolo 65, comma 5, 8 e 9 ugualmente del decreto legislativo n. 490 del 1997 per la "collocazione in aspettativa per riduzione dei quadri", "qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale, di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici di legge..."; nonostante lo specifico indirizzo fissato dal Parlamento all'articolo 1, comma 2, lettera c), sottolinea 1) della legge delega 31 marzo 2000 n. 78, di "armonizzare la normativa vigente per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490", lo Stato Maggiore dell'arma dei carabinieri ha si affermato l'applicazione dei principi di cui ai citati articoli 22, 23, 24, 58 e 65 del citato decreto legislativo n. 490 del 1997, disciplinandone l'applicazione negli articoli 19 e 35, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 298 del 2000, ma contestualmente nello stesso articolo 19 ha differito all'anno 2010 l'effettiva applicabilita' di tutta la normativa connessa alle "promozioni per colmare le ulteriori vacanze", che si possono verificare nell'anno di riferimento e alla congiunta "collocazione in aspettativa per riduzione dei quadri; nell'articolato, con sottile abilita', e' stata, quindi, soppressa per ben undici anni l'applicazione di tutta la normativa connessa alle "promozioni per colmare le ulteriori vacanze", che si possono verificare nell'anno di riferimento e alla congiunta "collocazione in aspettativa per riduzione dei quadri (mentre il corpo della guardia di finanza non l'ha fatto), che assicura in modo connesso la progressione di carriera agli ufficiali, salvaguardandone i diritti acquisiti e quello alla promozione sia in base alle graduatorie di merito per il numero dei posti fissati per legge, sia al momento in cui si verifichino le vacanze organiche indicate all'articolo 22 del decreto legislativo n. 490 del 1997; la decorrenza di tale previsione a far data dall'anno 2010 e' l'ulteriore prova di voler escludere sistematicamente senza alcun motivo di legittimita' tutti gli ufficiali gia' valutati e ritenuti idonei e non iscritti in quadro per mancanza di posti, in quanto ogni vacanza organica nell'anno di riferimento verra' aggiunta al numero delle promozioni da effettuare nell'anno successivo; l'arma dei carabinieri all'articolo 31 ha surrettiziamente escluso la promozione degli ufficiali in aliquota di valutazione per l'anno 2000, valutati e giudicati idonei, ma non promossi per mancanza di posti, persino alla data del 24 ottobre 2000, ovvero al momento di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino dell'avanzamento col quale sono state incrementate le dotazioni di ogni grado degli ufficiali del ruolo normale, mentre il corpo della guardia di finanza all'articolo 52 del proprio schema di decreto legislativo ha sancito per l'anno 2001 il diritto degli ufficiali gia' valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro a promozioni aggiuntive con decorrenza dal 1o gennaio, mediante formazione di appositi quadri suppletivi; per i prossimi 3 o 4 anni i ruoli non saranno colmati, da cio' si percepisce la espressa volonta' di escludere in modo sistematico e predeterminato tutti gli ufficiali gia' valutati e ritenuti idonei, cioe' in possesso dei requisiti per ricoprire il grado superiore, ma non promossi per mancanza di posti, i quali sono di fatto esclusi dal diritto alla promozione al grado superiore persino al momento in cui si potranno verificare vacanze organiche, a favore esclusivo di coloro che saranno valutati nell'anno successivo; nell'articolo 7, comma 4 della legge delega 31 marzo 2000, n. 78 il legislatore ha previsto che "disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi degli articoli 1, 3, 4 e 5 e con le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, potranno essere emanate con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 2001; pur in presenza di uguali criteri e principi direttivi, fissati nella legge delega 31 marzo 2000, n. 78 per il riordino dell'avanzamento degli ufficiali dell'arma dei carabinieri all'articolo 1, comma 2, lettera c, sottolinea 1) e del corpo della guardia di finanza all'articolo 4, comma 2, lettera b), sono state constatate evidenti e discriminanti diversita' dei testi dei rispettivi decreti legislativi; lo schema di decreto legislativo di riordino dell'avanzamento degli ufficiali del corpo della guardia di finanza si presenta ben uniformato ai principi fissati nella legge delega 31 marzo 2000, n. 78; il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 di riordino dell'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri ha violato la legge delega 31 marzo 2000, n. 78; il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 deve essere, per motivi di giustizia amministrativa, ricondotto nell'ambito della delega per realizzare una necessaria e dovuta uniformita' ed omogeneita' con la disciplina emanata dal corpo della guardia di finanza, al fine di dare legittima applicazione ai principi base del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 -: se intenda emanare con carattere di urgenza uno o piu' decreti legislativi a modifica e ad integrazione degli articoli 19, 30, 31 e 35 del decreto legislativo n. 298 del 2000 secondo i parametri correttamente osservati dalla Guardia di finanza, negli articoli 29, 30 e 31 del proprio schema di decreto legislativo e che hanno determinato la riforma; se intenda armonizzare con assoluta tempestivita' le norme di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 298 del 2000 dell'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri alle previsioni di cui agli articoli 50, 51 e 52 dello schema di decreto legislativo di riordino dell'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza, al fine di dare corso all'avanzamento suppletivo degli ufficiali dei carabinieri gia' valutati per l'avanzamento dell'anno 2000 e dichiarati idonei e non promossi per mancanza dei posti di cui alla tabella 1 annessa al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sulla scorta delle graduatorie di merito gia' approvate per detto anno dal Ministro della difesa, atteso che dal 24 ottobre 2000 non possono non essere ritenute operanti le tabelle 1, 2 e 3 annesse al decreto legislativo n. 298 del 2000, nella considerazione perentoria che nei ruoli teste' incrementati nei numeri massimi debbono essere inseriti con avanzamento suppletivo gli ufficiali gia' valutati e ritenuti idonei, come gia' fatto constare con le precedenti interrogazioni; se dovesse essere verificata l'impossibilita' di un rapido decorso dell'iter di acquisizione dei prescritti pareri, per la presentazione di decreti legislativi correttivi, a causa dell'imminente termine della 1egislatura, se intenda procedere all'emanazione di un decreto-legge, reiterabile e soprattutto convertibile in legge con un dibattito, seppure molto limitato, che conferirebbe al Parlamento di espletare un dibattito serio nel merito di quanto e' stato sollevato in tutti gli atti nella presente attivita' ispettiva e di indirizzo. (5-08850)