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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08857 presentata da COPERCINI PIERLUIGI (LEGA NORD PADANIA) in data 20010222

Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: sono state presentate il 25 gennaio 2001 le interrogazioni n. 4-21937 e le n. 21939 al Senato a firma dei senatori Tabladini e Antolini e alla Camera dei deputati le n. 3-06835 e n. 3-06839 rispettivamente a firma dei deputati Giannattasio-Lavagnini e Bosco-Copercini, ancora senza risposta: non ci si poteva aspettare di meglio, visti i tempi normalmente necessari all'istruttoria, cosi' come l'esperienza ci insegna (ovviamente quando la risposta viene data); la questione cola' e qui esposta, presenta, viceversa, caratteristiche di assoluta urgenza e necessita' di pronto intervento: si e' appreso, infatti, che nei prossimi giorni di febbraio 2001 si riunira' la commissione superiore di avanzamento dell'arma dei carabinieri; tale atto rappresenta una presa di posizione da parte delle gerarchie dell'arma dei carabinieri in spregio al Parlamento e, pare, con il tacito assenso del Ministro della difesa; la delega concessa dalla legge n. 78 del 2000 a presentare entro sei mesi i decreti legislativi di riforma dell'arma dei carabinieri, rispetto ai dodici della guardia di finanza, oggi sembra palesarsi come un vero colpo di mano dei vertici dell'arma dei carabinieri finalizzato a impedire la comprensione della portata giuridica dell'articolato proposto al Governo, perche' presentato e sottoposto a valutazione senza il confronto con gli articolati delle altre forze di polizia ugualmente interessate, con uguali indirizzi, al rispettivo riordino, dalla legge delega 31 marzo 2000, n. 78, in violazione palese della legge base sull'avanzamento n. 1137 del 1955; tutto questo, ad avviso dell'interrogante, appare congegnato a favore di una ben determinata parte di ufficiali graditi all'establishment di comando attuale; sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 298 del 2000, emerge che l'abrogazione del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (con annessa tabella 1) non puo' consentire, sulla base dell'articolo 30, secondo comma (che prevede invece l'entrata in vigore del 1o gennaio 2001 delle tabelle 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 298 del 2000) di mantenere in vigore la tabella 1 annessa al decreto legislativo n. 117 del 1993, ugualmente abrogata; secondo l'interrogante, e' dimostrato in modo inequivoco il fine di impedire la promozione con quadri suppletivi di avanzamento a decorrere dal 24 ottobre 2000 degli ufficiali dei carabinieri gia' valutati per l'avanzamento dell'anno 2000 e dichiarati idonei sulla scorta delle graduatorie di merito gia' approvate per detto anno dal Ministro della difesa e non promossi per mancanza dei posti di cui alla tabella 1 annessa al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, abrogata dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 298 del 2000 (articolo 39, primo comma, lettera c), ma di fatto mantenuta in vigore con l'escamotage di indicare all'articolo 30 l'entrata in vigore delle nuove tabelle alla data del 1o gennaio 2001, a favore degli ufficiali ancora da valutare; quindi come conseguenza sono errate tutte le previsioni di cui all'articolo 31 e non puo' essere sottaciuto il parere espresso dal consiglio superiore delle forze armate n. 0783/AFF.1012, datato 18 luglio 2000, che evidenziava differenziazioni sull'articolo 31 in esame; la Commissione finanze del Senato nella seduta del 7 febbraio 2001 ha espresso il suo parere favorevole all'approvazione dello schema di decreto legislativo avente ad oggetto "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza"; la Commissione finanze non ha eccepito rilievi in ordine al combinato disposto di cui agli articoli 50, 51 e 52 del citato schema di decreto legislativo della guardia di finanza che fissa nuove disposizioni in materia di avanzamento in presenza dell'aumento del numero delle dotazioni organiche delle tabelle del ruolo normale degli ufficiali della guardia di finanza; dopo tale parere emergono evidenti, ad avviso dell'interrogante, non giustificate modalita' di diversificato avanzamento per gli ufficiali dei paritetici ruoli dei carabinieri rispetto quelli della guardia di finanza, nel senso che per questi ultimi se gia' valutati per l'avanzamento dell'anno 2001 e dichiarati idonei sulla scorta delle graduatorie di merito gia' approvate per detto anno e non promossi per mancanza dei posti, si procedera' alla loro inclusione in quadri suppletivi di avanzamento fino alla copertura eventuale dei posti delle incrementate dotazioni, mentre tale criterio e' stato completamente sottaciuto per gli ufficiali dei carabinieri; l'affermazione apodittica di cui all'articolo 31, comma 4 del decreto legislativo n. 298, che "al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo ed il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche le aliquote di valutazione, del ruolo normale, nel periodo transitorio, sono fissate secondo i seguenti criteri:", rappresenta un vulnus per tutti gli ufficiali che sono stati gia' valutati (peraltro da una diversa commissione superiore di avanzamento composta da generali dell'esercito, come se fosse meno importante della nuova composta da soli generali dell'arma) e dichiarati idonei e non promossi per mancanza di posti organici del grado superiore, se, al di fuori della sua mera portata semantica, non si rapporta al contenuto successivo comma 5 ove, purtroppo per gli estensori dell'articolato, si individuano gli ispiratori ed i beneficiari di cosi' squallida legge. Infatti: a) per l'avanzamento al grado di generale di corpo d'armata il periodo transitorio e' fissato al comma 4 per le aliquote di valutazione fino all'anno 2003, mentre tale periodo al comma 5 per le promozioni e' fissato inspiegabilmente fino all'anno 2005 pur in evidente mancanza di riferimento delle aliquote di valutazione per gli anni 2004 e 2005 con una punta di massima di 5 promozioni nell'anno 2005; b) per l'avanzamento al grado di generale di divisione il periodo transitorio e' fissato al comma 4 per le aliquote di valutazione fino all'anno 2004, mentre tale periodo al comma 5 per le promozioni e' fissato inspiegabilmente solo fino all'anno 2003 pur in evidente presenza della previsione di una aliquota di valutazione per l'anno 2004; c) per l'avanzamento al grado di generale di brigata il periodo transitorio e' fissato al comma 4 per le aliquote di valutazione fino all'anno 2008, mentre tale periodo al comma 5 per le promozioni e' fissato inspiegabilmente solo fino all'anno 2004 pur in evidente presenza della previsione delle aliquote di valutazione fino all'anno 2008; d) per l'avanzamento al grado di colonnello e tenente le cose si complicano ancor piu'. Per superare un evidente quanto sottile "stallo" delle attese degli ufficiali che si accorgeranno solo qualche anno piu' avanti di essere stati truffati e' bastato al legislatore nostrano dell'arma dei carabinieri prevedere al successivo comma 11 che "per gli anni e nei casi non previsti nel presente articolo, qualora non diversamente disposto si applicano le disposizione di cui alle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto. A tal fine i cicli di promozione fissati nelle citate tabelle decorrono dall'anno successivo a quello disciplinato, per ciascun grado, nel presente articolo". Cio' significa che fino al 2005 e' stata assicurata una folgorante progressione di carriera ad alcuni ufficiali gia' rivestenti i gradi apicali di generale di divisione, generale di brigata e colonnello o appena promossi al grado superiore (con le particolari diversita' che il grado di generale di corpo d'annata e' stato conferito per l'anno 2000, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto ai generali di divisione con anzianita' di grado uguale o anteriore al 1o gennaio 1997, quindi solo tre generali di brigata sono stati promossi al grado superiore sempre dalla data di entrata in vigore del decreto, mentre 7 colonnelli e 18 tenenti colonnelli sono stati promossi al grado superiore con decorrenza dal 31 dicembre 2000, senza rispettare il principio fondamentale di considerare che il decreto in questione essendo entrato in vigore il 24 ottobre 2000, cioe' 7 giorni prima del 31 ottobre successivo, data sotto la quale viene fissata l'aliquota degli ufficiali da sottoporre a valutazione per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo, sanciva in modo inequivoco gli effetti ed i rapporti giuridici instauratisi - alla data del 31 ottobre 1999 - per gli ufficiali inseriti nell'aliquota formata per l'avanzamento per l'anno 2000 e perduranti almeno fino alla data del 31 ottobre 2000 quando si sarebbe formata l'aliquota successiva. Tale principio e' fra l'altro suffragato all'articolo 40, comma 2 del decreto legislativo n. 298, che cosi' recita: "alla data di entrata in vigore del presente decreto restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme sull'avanzamento abrogate o disapplicate ai sensi del presente decreto"; da cio' consegue che il legislatore ha voluto in modo chiaro e non equivoco salvaguardare gli atti sorti sulla base delle norme sull'avanzamento abrogate o disapplicate ai sensi del presente decreto: quindi e' superflua ogni ulteriore disquisizione sulla validita' delle graduatorie di merito della valutazione per l'avanzamento dell'anno 2000, relative agli ufficiali valutati e ritenuti idonei e non promossi per mancanza di posti, per la formazione dei quadri suppletivi di avanzamento al momento in cui, invece, e' stato ampliato il numero massimo dell'organico dei singoli gradi di cui alle tabelle 1, 2 e 3; dato che la tabella 1 allegata al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 e' stata abrogata ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 24 ottobre 2000, n. 298 mentre le tabelle 1, 2 e 3 a questo annesso sarebbero state fatte entrare in vigore alla data del 1o gennaio 2001 ai sensi dell'articolo 30, comma 2, emerge che nel periodo compreso tra il 24 ottobre ed il 31 dicembre 2000 l'arma dei carabinieri non avrebbe avuto livelli organici di riferimento e non avrebbe potuto certamente procedere a promozioni di alcun genere (almeno per i tre generali di brigata, e per i 7 colonnelli ed i 18 tenenti colonnelli) come invece ha praticato. Percio' delle due l'una: o le promozioni degli ufficiali dovevano essere effettuate nell'anno 2000 per tutti i gradi di ogni singolo ruolo a norma degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base delle norme sull'avanzamento abrogate o disapplicate ai sensi del presente decreto (avanzamento 2000), oppure gli atti compiuti a favore di alcuni ufficiali rispetto agli altri ufficiali appartenenti alla stessa aliquota di valutazione dell'avanzamento per l'anno 2000, ugualmente valutati e ritenuti idonei, evidenziano una macroscopica disparita' di trattamento non supportata da alcuna norma giuridica, tanto che ad avviso dell'interrogante si potrebbe prefigurare il compimento di evidenti reati quali abuso d'ufficio o altri; se sono state effettuate promozioni parziali, cio' significa che le tabelle 1, 2 e 3 non potevano che essere operanti alla data del 24 ottobre 2000 e, quindi si doveva dare luogo all'avanzamento con quadri suppletivi; la mancata promozione degli ufficiali gia' valutati ed idonei consente agli ideatori dell'articolato (sembrerebbero loro stessi i beneficiari dell'intera operazione) di non vedere colmate per diversi anni le dotazioni organiche numericamente raddoppiate e, quindi, di non essere colpiti dall'aspettativa per riduzione dei quadri e poi congedati nel caso di mancanza di riassorbimenti; costoro (che abbiamo identificato chiamandoli ideatori-beneficiari) riuscirebbero cosi', grazie ad un vero e proprio articolato a loro favore, a raggiungere prestissimo i gradi di vertice, intasandoli, tanto che, per evitare di essere scalzati dai piu' giovani e mantenere di fatto un lungo periodo transitorio, che non assicura alcuna certezza alla progressione di carriera degli altri, scaricando sulla figura del Ministro la responsabilita' del disastro, con le previsioni inserite nel successivo comma 14; in tal modo il vero periodo transitorio e' solo affermato apoditticamente, ma non supportato da esatte calibrate previsioni, anzi a chiusura o meglio a quadratura del cerchio e' stato previsto al comma 14 che "sino all'anno 2007 compreso, in relazione ad eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli nonche' alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Ministro della difesa e' autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto, per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, nonche' la previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianita', fermi restando i volumi organici complessivi", ovvero come dire che tutte le disfunzioni che emergeranno saranno composte con decreti del Ministro. E se non dovesse bastare, in via preventiva e precauzionale all'articolo 19, comma 1 e' stato blindato ogni tentativo di inserimento del personale valutato e non promosso che in presenza di vacanze organiche, avendo diritto alla promozione suppletiva, potrebbe dare luogo a significative perturbazioni della carriera di quelli che hanno sponsorizzato l'articolato. In effetti in questo articolo mentre si afferma al comma 1 l'applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, al tempo stesso si differisce l'operativita' dell'articolo 24 per gli ufficiali del ruolo normale all'anno 2010, venendo svuotato uno dei principi cardine dell'avanzamento: l'ufficiale gia' valutato e giudicato idoneo e non promosso per mancanza di posti ha diritto al verificarsi di vacanze organiche alla promozione al grado superiore in aggiunta a quelle gia' effettuate per l'anno in corso. Il che con riferimento all'articolo 24 del decreto legislativo n. 490 concernente "modalita' per colmare ulteriori vacanze" vuol significare che per tranquillita' assoluta degli ideatori non si procede a colmare le vacanze nel grado superiore anche se accertate alla prescritta data del 1o luglio di ogni anno e non si da' corso ad ulteriori promozioni che verranno effettuate in aumento al numero delle promozioni da effettuare nell'anno immediatamente successivo, in modo che si possano favorire sempre gli ufficiali mai valutati rispetto a quelli gia' valutati e ritenuti idonei e non promossi per mancanza di posti. Che disastro morale: pare di intravvedere le azioni di una vera e propria associazione di mutuo soccorso che abbia come fine ultimo quello di assicurare solo ai suoi accoliti di raggiungere i vertici dell'arma, sfruttando in modo sottile, ma determinante, un ulteriore nuovo principio dell'avanzamento, fissato nell'articolo 8 del decreto legislativo n. 490 del 1997 in cui la commissione deve valutare la capacita' e la predisposizione degli ufficiali sottoposti a valutazione a ben assolvere agli incarichi del grado superiore; dunque non promuovendo chi ne ha diritto si lascia la dotazione organica scoperta per diversi anni, mentre, invece, si possono assegnare incarichi del grado superiore a quegli ufficiali predesignati ad essere promossi, che si ritroveranno - all'atto della valutazione - a superare brillantemente il parametro di giudizio insindacabile di "ben assolvere gli incarichi del grado superiore" perche' lo avranno disimpegnato, rispetto ad altri che a tale privilegio non saranno stati ammessi; sembra allora evidente come il decreto legislativo n. 298 possa essere considerato da qualcuno come un abile escamotage da parte di chi spera, giungendo molto giovane ai vertici dell'arma dei carabinieri, di assurgere ad ulteriori alte cariche, operazione di cui, il Ministro pare non essersi reso conto -: se non sia opportuno bloccare con effetto immediato qualsiasi riunione della commissione superiore di avanzamento; se non sia opportuno attivare la Corte dei conti affinche' operi i dovuti controlli sulle procedure e sulle modalita' delle promozioni gia' effettuate e da effettuarsi; se non sia il caso di attivarsi per armonizzare subito le norme di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 298 del 2000 dell'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri alle previsioni di cui agli articoli 50, 51 e 52 dello schema di decreto legislativo di riordino dell'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza, al fine di dare corso all'avanzamento suppletivo degli ufficiali dei carabinieri gia' valutati per l'avanzamento dell'anno 2000 e dichiarati idonei e non promossi per mancanza dei posti di cui alla tabella 1 annessa al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sulla scorta delle graduatorie di merito gia' approvate per detto anno dal Ministro della difesa, atteso che dal 24 ottobre 2000 non possono non essere ritenute operanti le tabelle 1, 2 e 3 annesse al decreto legislativo n. 298 del 2000, nella considerazione perentoria che nei ruoli teste' incrementati nei numeri massimi debbono essere inseriti con avanzamento suppletivo gli ufficiali gia' valutati e ritenuti idonei (5-08857)

 
Cronologia
martedì 30 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il disegno di legge Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (AC 5979), che sarà approvato dal Senato il 7 marzo (legge 4 aprile 2001, n. 154).

lunedì 26 febbraio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    In seguito al Consiglio europeo del dicembre 2000 a Nizza, in Francia, viene firmato il Trattato di Nizza, che entrerà in vigore il 1° febbraio 2003.