Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/06944 presentata da GIORGETTI GIANCARLO (LEGA NORD PADANIA) in data 20010226
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: con l'articolo 1, comma 1, lettera h), n. 7), della legge 28 settembre 1998, n. 337, che riforma la disciplina relativa alla riscossione, e' stato previsto "l'accesso dei concessionari, con le opportune cautele e garanzie, alle informazioni disponibili presso l'anagrafe tributaria, con obbligo di utilizzazione delle stesse ai soli fini dell'espletamento delle procedure esecutive"; l'articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 ha definito le modalita' e le autorizzazioni generali necessarie per l'accesso alle banche dati al sistema informativo del Ministero delle finanze ed alle altre banche dati della pubblica amministrazione; il decreto ministeriale 16 novembre 2000, nel definire in particolare l'accesso al sistema informativo del Ministero delle finanze, autorizza i concessionari della riscossione ad accedere al sistema "in qualunque momento successive alla consegna del ruolo"; la possibilita' di accesso dal momento successivo di consegna del ruolo - di fatto un accesso senza limiti - autorizza i concessionari ad accedere alle informazioni dell'anagrafe tributaria anche nei confronti dei contribuenti che pagano regolarmente le cartelle entro i 60 giorni dalla notifica e conseguentemente prima che abbia inizio la "procedura esecutiva" in aperta violazione di quanto stabilito dalla legge delega; le nuove disposizioni, permettendo al concessionario di inviare al contribuente l'avviso bonario, la comunicazione di iscrizione a ruolo e l'avviso di pagamento prima della notifica della cartella, evidenziano il contrasto tra le disposizioni contenute nel decreto ministeriale e quanto previsto dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Infatti, quest'ultimo dispone che la procedura coattiva o il procedimento di espropriazione forzata abbiano inizio decorso inutilmente il termine di notifica (60 giorni) della cartella di pagamento; la nuova procedura di riscossione comporta la schedatura dei contribuenti da parte dei concessionari della riscossione. Nella "scheda" verrebbe inserita e tenuta costantemente "aggiornata" la "situazione patrimoniale" di ogni singolo contribuente (terreni, fabbricati, veicoli e descrizione degli stessi, iscrizioni e trascrizioni immobiliari, ipoteche) nonche' ogni altra informazione (altri redditi personali, attivita' lavorativa, redditi di capitale, fitti e pigioni, fallimenti, camera di commercio, eccetera) ricavabile dall'anagrafe tributaria del ministero delle finanze; tali "schede" dovrebbero contenere anche i dati relativi alla "vita privata" del contribuente quali la residenza, il domicilio, l'e-mail, il luogo di lavoro, i numeri di telefono dell'abitazione e dell'ufficio, gli esiti e i contenuti delle telefonate intercorse e il nome dell'interlocutore (es.: familiare, domestica), gli orari piu' propizi per effettuare un'ispezione o un pignoramento, il "comportamento storico" del contribuente e gli esiti delle azioni intraprese in modo da costituire una sorta di "profilo" del contribuente; l'accesso alle banche dati e' consentito soltanto ai concessionari "nazionali" (controllati da gruppi o aziende bancari). I soggetti scritti all'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, i cosiddetti "concessionari minori", di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 446/97, non hanno alcuna possibilita' di accesso alle banche dati del Ministero delle finanze ed inoltre sono soggetti, per la riscossione coattiva, a norma dell'articolo 52, comma 6, del decreto legislativo 444/97, al regio-decreto 14 aprile 1910, n. 639, la cui delega di riforma il Governo non ha mai voluto utilizzare -: se non si ritenga necessario intervenire al fine di modificare il decreto ministeriale 16 novembre 2000 nel senso di limitare l'accesso al sistema informativo del ministero delle finanze esclusivamente relativamente alle posizioni dei contribuenti "morosi", previo invio al contribuente di un "sollecito al pagamento", nonche' di prevedere che contemporaneamente venga informato dell'accesso il contribuente interessato; se non si ritenga indispensabile obbligare i concessionari della riscossione a "distruggere" le informazioni raccolte dopo che il contribuente abbia assolto i propri obblighi; se il ministro interrogato non consideri opportuno l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali al fine di stabilire specificatamente una tipologia standard per la raccolta di dati "individuali" e di "vita privata" dei contribuenti e le relative modalita' di distruzione degli stessi; quali metodologie di controllo intenda statuire al fine di garantire una costante verifica dei comportamenti tenuti dai concessionari; se non intenda risolvere le problematiche relative ai "concessionari minori" di cui in premessa soprattutto in considerazione del fatto che gli stessi si trovano a dover esercitare l'attivita' in una situazione di palese disparita' rispetto ai "concessionari nazionali" (3-06944)