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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/06945 presentata da TARADASH MARCO (MISTO) in data 20010226

Al Ministro per i beni e le attivita' culturali. - Per sapere - premesso che: il direttore tecnico della Associazione sportiva Roma, Fabio Capello, a proposito dei casi di passaporti irregolari emersi nei giorni scorsi, il 3 febbraio scorso ha dichiarato che "Non vedo perche' chi ha sbagliato non debba pagare. Lazio e Inter hanno giocato lo scorso anno con giocatori irregolari, penalizzando le squadre che invece erano in regola. Non credo che di questo possa essere contenta la Juventus. Sarebbe giusto riscrivere le classifiche e penalizzare i club che sbagliano. Questo si dovrebbe fare, e subito, se venissero applicate le regole. E non due anni dopo che si e' scoperto l'accaduto" (Ansa, 3 febbraio 2001, ore 15.45); a seguito delle dichiarazioni di Fabio Capello, i legali della societa' sportiva Associazione sportiva Lazio, il 9 febbraio scorso, hanno depositato presso l'ufficio legale della Federcalcio la lettera con la quale il presidente della societa', Sergio Cragnotti, ha chiesto l'esonero della clausola compromissoria per poter procedere per via giudiziaria nei confronti del direttore tecnico della Roma. Nel sollecitare l'autorizzazione, il presidente Cragnotti ha allegato l'atto di citazione nel quale, oltre a ricostruire quanto e' avvenuto nel mercato borsistico dopo le dichiarazioni di Capello, sono quantificati i danni subiti dalla Lazio in complessivi 64 miliardi, cosi' suddivisi: 60 miliardi a titolo di danni patrimoniali e di immagine (l'equivalente del calo subito dalle azioni Lazio) e 4 a titolo di danni morali"; il portavoce del presidente della Lazio, il dottor Guido Paglia, ha sottolineato che "il valore delle azioni ha subito una perdita di oltre il 3 per cento nonostante la vittoria della squadra. È la dimostrazione che cio' e' dovuto al polverone che Capello ha alzato. Per questo abbiamo avviato una causa civile nei confronti del tecnico" (Ansa, 5 febbraio 2001, ore 19.54); il legale della societa', il dottor Ugo Longo, ha sottolineato che "il presidente Cragnotti ha ribadito ancora una volta l'intenzione di utilizzare tutti gli strumenti che l'ordinamento giuridico consente al fine di ottenere il doveroso ristabilimento della verita' per quanto concerne la Lazio e soprattutto la necessita' di tutelare il patrimonio della societa' e i numerosi azionisti dagli ingenti danni che derivano da affermazioni arbitrarie e destituite di ogni fondamento" (Ansa, 6 febbraio 2001, ore, 19,15); il Presidente del club romanista, Franco Sensi, intervenendo in diretta ad una radio locale (Radio Incontro), il 5 febbraio 2001, ha affermato che "non ho interesse ad intervenire su quanto detto da Capello. Ne' come Presidente della Roma, ne' come membro della Federazione perche' Capello ha parlato a titolo personale e non da dipendente della Roma. Anzi sono contento e lo ringrazio per aver parlato a titolo personale evitando di coinvolgere la societa'" (Ansa, 5 febbraio 2001); l'8 febbraio scorso, Fabio Capello ha spiegato nel corso di una famosa trasmissione televisiva (Striscia la Notizia) che "se la Roma vincesse lo scudetto con passaporti falsi, se colpevoli, saremmo disposti a dare indietro il titolo"; il 20 febbraio scorso, il legale della Lazio, l'avvocato Ugo Longo, ha dichiarato, nel corso di un'intervista durante una trasmissione televisiva (intervista di Darwin Pastorin - trasmissione 'Speciale parole di calcio' - in onda il 20 febbraio su Sport Stream e su Calcio Stream), "Ognuno si dovrebbe occupare dei fatti di casa propria. Non so se Cragnotti potra' perdonare Capello, certo le sue dichiarazioni sono state inopportune, la Lazio e' estranea ad ogni attivita'"; il collegio straordinario di garanzia della Federazione italiana giuoco calcio, nel parere espresso in esito alla seduta dell'8 febbraio 2001 a seguito della richiesta del Commissario straordinario della Federazione, il dottor Gianni Petrucci, ha considerato che "la constatazione incontestata o incontestabile nella documentazione necessaria per lo schieramento in campo di un atleta, pur nell'ipotesi di assoluta buona fede della societa' di appartenenza e dello stesso atleta, - ed anche in ipotesi di assoluta assenza di specifiche responsabilita' individuali - e idonea a determinare l'irregolarita' della gara cui l'atleta non aveva titolo a partecipare, sulla base delle norme di diritto sportivo e dei consolidati precedenti giurisprudenziali nazionali ed internazionali; il Codice di giustizia sportiva della Federazione italiana giuoco calcio, all'articolo 1, comma 3, dispone che: ai soggetti dell'ordinamento federale e' fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di altri organismi operanti nell'ambito federale"; nel corso del suo intervento alla Conferenza nazionale sullo sport, il 6 ottobre 1999, il Ministro interrogato, nel sottolineare che le "evoluzioni importanti" che il mondo dello sport ha vissuto, come "le possibilita' di quotazione in borsa, di sviluppare il merchandising, di gestire gli stadi", "possono tradursi in nuove e significative risorse per lo sport spettacolo", ha dichiarato che "Gli italiani amano lo sport per le emozioni che e' in grado di suscitare. Ma esistono confini che troppo spesso vengono superati. È, nostro dovere capirne le ragioni, e' nostro compito, e' vostro compito, fare il possibile perche' lo sport resti negli argini del divertimento, della passione, della competizione leale" (fonte: www.beniculturali.it); l'evoluzione registrata nel mondo del calcio professionista, con la quotazione in borsa delle principali societa' sportive, non puo' finire per condizionare ne' la competizione agonistica fra le squadre, ne' modificare i canoni che regolano la comunicazione nel mondo dello sport, che, rappresentando un elemento quanto mai significativo della competizione stessa e un tramite tra le societa' sportive ed il pubblico, deve rimanere svincolata dalle regole del mercato azionario, e comunque non deve mai rappresentare un limite alla liberta' di manifestazione del pensiero da parte di coloro che in tale mondo operano; le dichiarazioni del direttore tecnico di una squadra che gioca ai massimi livelli del campionato, anche per il richiamo in esse insito al rispetto delle regole, rientrano, soprattutto perche' espresse a titolo personale e non a nome della societa' sportiva, nell'ambito delle liberta' inviolabili non suscettibili di limitazione se non al fine di garantire un diritto fondamentale ritenuto prevalente, ma in nessun caso devono subire il condizionamento dei meccanismi del mercato azionario, ne' divenire oggetto di sindacato da parte della Federazione Italiana non potendosi ritenere che esse siano state formulate in violazione delle norme di comportamento statuite dal Codice di giustizia sportiva vigente -: se non ritenga di assumere ogni iniziativa necessaria affinche' la quotazione in borsa di molte societa' sportive non finisca ne' per condizionare i meccanismi della competizione ne' costituire presupposto per una censura e una limitazione inammissibile della liberta' di espressione che, dato il rilievo mediatico che lo svolgimento del Campionato di serie A ha assunto, rappresenta uno degli elementi propri della competizione stessa. (3-06945)

 
Cronologia
martedì 30 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il disegno di legge Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (AC 5979), che sarà approvato dal Senato il 7 marzo (legge 4 aprile 2001, n. 154).

lunedì 26 febbraio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    In seguito al Consiglio europeo del dicembre 2000 a Nizza, in Francia, viene firmato il Trattato di Nizza, che entrerà in vigore il 1° febbraio 2003.

giovedì 8 marzo
  • Parlamento e istituzioni
    Il Presidente della Repubblica Ciampi, sentiti i Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, emana il decreto di scioglimento delle Camere (D.P.R. 8 marzo 2001, n. 42).