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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVE DI DIBATTITO 8/00076 presentata da FERRARI FRANCESCO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 20010227

La XIII Commissione, premesso che il regolamento (Cee) n. 1107/96 della commissione, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine nel quadro delle procedure di cui all'articolo 17 del regolamento (Cee) n. 2081/92 del consiglio, ha provveduto alla registrazione comunitaria della Denominazione di origine protetta, Dop, del formaggio "Grana Padano", con richiesta di protezione di entrambi i termini tutelati; il regolamento (Cee) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, reca le disposizioni necessarie affinche' un prodotto sia registrabile come produzione protetta a livello comunitario. Nei suoi considerando, che ne costituiscono parte integrante, sono esplicitate le motivazioni e le condizioni che ispirano il regolamento e le norme particolari dell'articolato; con il citato regolamento (Cee) n. 2081/92, l'Unione Europea ha avocato a se' le funzioni e le competenze in materia di riconoscimento e di registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine, cio', come eloquentemente riportato nel suo sesto considerando, per eliminare le eterogeneita' esistenti nella stessa materia a livello di stati membri e per introdurre un quadro normativo comunitario recante un regime di protezione atto a favorire la diffusione delle Igp e delle Dop poiche' garantisce tramite un'impostazione piu' uniforme condizioni di concorrenza uguali tra produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture e fa aumentare la credibilita' dei prodotti stessi agli occhi dei consumatori; un prodotto agricolo, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 2081/92, per poter usufruire della registrazione comunitaria della Dop, deve corrispondere ai requisiti di un disciplinare, tra cui vi e' quello di cui al comma 2, lettera e), sulla descrizione dei metodi di ottenimento del prodotto, che devono essere locali, leali e costanti. Nei successivi articoli 13 e 14, il regolamento fissa, rispettivamente, le protezioni garantite alle Igp e alle Dop (tutela contro gli impieghi commerciali truffaldini e speculativi delle denominazioni registrate, sia da parte di prodotti simili, sia di prodotti comunque interessanti), e le condizioni per cui non sono state registrate nuove denominazioni di prodotti simili a quelli gia' registrati, in particolare quando una tale domanda di nuova registrazione comporti il verificarsi di situazioni che l'articolo 13 elenca e contro cui, appunto, tutela quelle registrate; il "Grana Padano", conformemente a quanto sopra citato, e' divenuto una Dop comunitaria, ogni nuova richiesta di registrazione dei denominazione di origine o di indicazione geografica di altro formaggio, magari ad esso similare, sarebbe improcedibile, a maggior ragione se prevedesse un passaggio non compiuto dalla Commissione e riguardasse una produzione equivalente al "Grana Padano", giacche', in tale riferimento, si andrebbe a voler registrare un prodotto che o non avrebbe storicita' produttiva riscontrabile (il Grana Padano e' l'unico formaggio a pasta granulare di cui si ha notizia essere stato prodotto nella pianura padana e con la Doc prima e la Dop ora ha riunito in un unico termine geografico, "Padano", anche qualche altra rara menzione territoriale per qualche tempo, in passato, utilizzata per motivi di "Campanile", ma oggi non piu' commercialmente riscontrabile in alcun luogo), o che altro non sarebbe che lo stesso "Grana Padano" denominato in altro modo; purtroppo, da qualche tempo, intorno al "Grana Padano" registrato Dop, si continuano a sferrare attacchi e a creare situazioni che ne danneggiano l'immagine, ne indeboliscono il prestigio a livello mondiale e ne compromettono seriamente la tradizionale ed unica modalita' produttiva, basata sulla qualita', sulla salubrita' e sulla genuinita'. Si tratta di operazioni speculative e di surrettizia buonafede, operante da soggetti appartenenti al settore dell'industria casearia di massa, che mossi da soli interessi commerciali, strumentalizzando falsi attaccamenti a zone di insediamento dei propri stabilimenti, vorrebbero utilizzare la denominazione registrata "Grana" per unirla ad aree geografiche, creando indicazioni geografiche di produzioni casearie omogenee mai esistite nei fatti, se non nella fantasia dei richiedenti, disposti a modificare la storia pur di motivare improbabili ed inesistenti denominazioni d'origine; a tale preoccupante contesto si e' in un primo tempo aggiunto anche un provvedimento adottato nella scorsa estate dalla giunta regionale del Piemonte - fatto questo grave per la natura pubblica del soggetto che lo ha posto in essere - in ordine all'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali di quella regione, provvedimento peraltro superato dal piu' recente aggiornamento del suddetto elenco ove non e' contenuto alcun improprio riferimento alla D.O.P. grana padano; la situazione di confusione che si e' creata e' allarmante, il consorzio di tutela del formaggio Grana Padano, con tutte le energie disponibili da tempo cerca di arginare l'enorme valanga di azioni illegittime e di attacchi strumentali e tendenziosi che quotidianamente si adottano, impunemente, nell'ambito del settore della produzione del formaggio Grana tutelato, cio' nonostante non si riesce ad arrestare il processo di delegittimazione messo in tal senso in atto e non e' da escludere che tutto cio' possa provocare un nuovo ma irreparabile caso simile a quello, tristemente noto, del Parmesan o altri similari. L'Italia deve certamente evitare che si creino altri simili precedenti ed anzi il Governo deve attivarsi perche' essi non si verifichino piu', nel caso del Grana Padano e' urgente che si occupi della materia ed approfondisca il malessere che e' noto vigere in tale ambiente, bloccando ogni azione negativa che anche solo potenzialmente si sia messa o stia per mettere in atto;impegna il Governo, ad adottare ogni necessario provvedimento che si renda necessario perche' non si proceda a creare, sia a livello nazionale, sia a livello regionale, sia a livello territoriale, una nuova denominazione che preveda l'utilizzo del termine Grana e tantomeno "Grana Padano" della tal regione o provincia; a tutelare, proteggere e rafforzare la denominazione di origine "Grana", in tutte le sedi dove cio' sia richiesto, ribadendo che la menzione "Grana", per consolidata ed inconfutabile reputazione e' la medesima menzione del formaggio Dop "Grana Padano"; ad intensificare i controlli da parte delle autorita' competenti affinche' si eliminino dal mercato le false e scorrette produzioni di formaggio Grana Padano, bloccando ogni possibile e comunque gia' da qualche tempo in uso, operazione di natura commerciale non conforme a quelle previste dal regolamento Cee 2081/92; ad attivare gli organi competenti tecnici e giudiziari affinche' venga rispettato il disciplinare produttivo del Grana Padano e la sua interpretazione attuativa proposta dal Consorzio tutela approvata dal Mipaf ed applicata nell'adozione del conseguente piano dei controlli per la Dop Grana Padano, cosi' come ora operante; a respingere ed osteggiare ogni strumentale ed ingiustificato attacco in essere da tempo contro le piu' fondamentali regole tradizionali insite in ognuna delle piu' prestigiose Dop nazionali quali, ad esempio, l'uso delle caldaie a doppio fondo in rame da cui estrarre 2 forme e l'obbligatorio utilizzo di latte crudo, praticate con successo ed assoluta garanzia di salubrita' dalla Dop Grana Padano e Parmigiano Reggiano da centinaia di anni; ad evitare un processo di delegittimazione della Dop Grana Padano e delle altre Dop proteso unicamente alla sostituzione commerciale di questi apprezzati prodotti che occupano importanti fasce del mercato nazionale ed internazionale con altri generici prodotti molto piu' facili da ottenere e dai costi di produzione assai piu' limitati; ad assicurare, attraverso la difesa dei prodotti Dop e dei loro consorzi di tutela, una adeguata remunerativita' delle pregiate ed inimitabili produzioni agricole nazionali; a bloccare ogni tentativo di imitazione, proteso a sfruttare il gradimento e la risconoscibilita' della Dop meritata al consumo, perpetrato da chi, vocato a piu' facili guadagni, attua con inganno tentativi ed azioni mirate a carpire la buona fede dei cittadini consumatori; a garantire quindi i consumatori che quando decidono di acquistare un prodotto Dop, lo stesso sia autentico e risponda ai requisiti storicamente consolidati e conosciuti dal consumatore e dallo stesso richiesti. (8-00076)

 
Cronologia
lunedì 26 febbraio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    In seguito al Consiglio europeo del dicembre 2000 a Nizza, in Francia, viene firmato il Trattato di Nizza, che entrerà in vigore il 1° febbraio 2003.

giovedì 8 marzo
  • Parlamento e istituzioni
    Il Presidente della Repubblica Ciampi, sentiti i Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, emana il decreto di scioglimento delle Camere (D.P.R. 8 marzo 2001, n. 42).