Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08868 presentata da SAIA ANTONIO (COMUNISTA) in data 20010227
Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: la legge 29 dicembre 2000, n. 401 prevede all'articolo 3 che i laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale siano ammessi a domanda "in soprannumero" ai corsi di formazione specifica in medicina generale, senza aver diritto al previsto assegno e "senza incompatibilita'" con l'attivita' lavorativa; tale legge non pone vincoli rispetto al numero di soggetti che possono essere ammessi, ne' rispetto al tipo di lavoro che essi svolgono; in apparente contrasto con i contenuti della legge in data 31 gennaio 2001 dal Ministero della sanita', dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche, e' stato inviato un fax a tutti gli assessori alla sanita' della regione e delle province autonome, nelle quali si invitano le stesse a respingere le domande di alcuni medici che hanno chiesto l'ammissione in soprannumero al corso biennale di formazione relativo al biennio 2000/2002, di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 dell'11 aprile 2000, anche indipendentemente dal fatto che i relativi corsi fossero o meno iniziati; cio' che maggiormente stupisce l'interrogante e' il fatto che la predetta circolare piu' che al fatto dell'eventuale inizio dei corsi, subordina l'ammissione ai corsi all'adozione da parte del ministero di un regolamento per l'ammissione in soprannumero, cosa non prevista dalla legge. Cio' e' ovviamente anomalo, in quanto, allorche' il legislatore ritenga che vi sia necessita' di regolamenti attuativi, esso stesso li prevede espressamente nell'articolato della legge; ancora piu' preoccupante appare pero' il fatto che nella predetta circolare vengono poste limitazioni non previste dalla legge in quanto essa dice che il "bando dovra' altresi' stabilire per ogni regione il numero massimo di soprannumerari ammissibili" ... omissis ... "e indicare criteri per individuare attivita' libero professionale compatibile con obblighi formativi"; tutto cio' appare come un tentativo di stravolgere i contenuti della legge ponendo delle limitazioni oggettive al diritto (sancito dalla stessa) dei laureati iscritti prima del 1991, a poter essere ammessi al corso anche continuando a lavorare; d'altra parte e' comprensibile che la legge abbia previsto tale possibilita' in quanto si tratta sempre di professionisti laureatisi ormai da molti anni, che non hanno avuto la possibilita' di frequentare il corso e che, per questo, dovendo sopravvivere, hanno dovuto intraprendere una attivita' lavorativa. Tali professionisti, inoltre, se ammessi in soprannumero non percepirebbero l'assegno previsto di norma e quindi avrebbero la necessita' di continuare il loro lavoro; va infine detto che, proprio perche' si tratta di medici che sono ormai laureati da anni, non si e' inteso porre limiti al numero di coloro che possono essere ammessi, per cui ogni tentativo di limitarlo costituirebbe effettivamente il diniego di un diritto soggettivo che esporrebbero lo Stato e le Regioni a contenziosi dannosi per tutti -: se il ministro condivida i contenuti della circolare su menzionata, quali valutazioni dia il ministro delle osservazioni dell'interrogante e quali provvedimenti urgenti intenda eventualmente adottare in merito. (5-08868)