Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/02933 presentata da TARADASH MARCO (MISTO) in data 20010228
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle comunicazioni, per sapere - premesso che: dalla lettera scritta al quotidiano .COM del 27 febbraio 2001, pagina 11), firmata da Andrea Pamparana, risulterebbe che nel dicembre 2000, con una lettera a firma del responsabile della direzione abbonamenti Rai, l'avvocato Stanislao Argenti, l'azienda radiotelevisiva pubblica abbia comunicato ai rivenditori di apparecchi radiotelevisivi che "nell'ambito della collaborazione tra la Rai e tutte le ditte radiorivenditrici vi ricordiamo che il premio di collaborazione e' di lire 70 mila per ogni nuovo abbonamento stipulato entro 180 giorni dalla spedizione della cartolina con l'indicazione dell'acquirente (cognome, nome, indirizzo) della Tv"; l'articolo 11 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dispone che: 1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici e' ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. 2. Il consenso puo' riguardare l'intero trattamento ovvero una o piu' operazioni dello stesso. 3. Il consenso e' validamente prestato solo se e' espresso liberamente e in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10". Quest'ultimo elenca le informazioni che devono essere rese all'interessato circa principalmente le modalita' e le finalita' del trattamento cui sono destinati i dati; la collaborazione tra la Rai e i rivenditori di apparecchi radiotelevisivi implica un trattamento dei dati personali degli acquirenti da cui scaturirebbe un lucro monetario a favore dei secondi, il che determinerebbe una sorta di vendita a titolo oneroso delle informazioni rientranti nell'ambito di quelle tutelate dalla legge del 1996; sul sito www.abbonamenti.rai.it si legge: "un adeguamento (ndr alla sfida tecnologica e al mercato, ai progressi del servizio pubblico negli altri grandi Paesi dell'Occidente e dell'Unione europea della quale siamo parte integrante) tanto rapido e continuo richiede un serio sforzo finanziario: per questo lo Stato chiede agli italiani di pagare ogni anno una imposta, il canone di abbonamento TV, che consente al servizio pubblico di non ridurre la sua capacita' di offerta e di adeguamento tecnico e culturale"; considerando che l'importo di un abbonamento annuale e' pari a lire 179.000, l'onere di 70.000 lire, corrisposto come premio di collaborazione, inciderebbe con riferimento al primo anno in misura pari a circa il 40 per cento rispetto all'introito garantito dal versamento dell'imposta di abbonamento. Cio' comporta un onere a carico del bilancio di un ente pubblico a beneficio di soggetti privati esercenti un'attivita' commerciale e sottrae risorse pubbliche alle finalita' per le quali, in base alla legge, dovrebbero essere impiegate; l'articolo 35 della legge n. 675 del 1996 prevede la comminazione di sanzioni penali a carico di chiunque proceda, per trarre per se' o per altri un profitto, al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali in violazione delle norme stabilite dalla legge -: se non ritenga di verificare che nella procedura di trattamento dei dati personali da parte delle ditte radiovenditrici siano rispettate le disposizioni sancite dalla legge in materia di tutela della privacy, ed in particolare se gli acquirenti siano informati adeguatamente delle finalita' del trattamento medesimo; se nell'informativa cui i rivenditori sono obbligatoriamente tenuti sulla base dell'articolo 7 della legge n. 675 del 1996 sia comunicato agli interessati che per il trattamento dei dati, ove si tratti di un nuovo abbonamento, il rivenditore percepisce una somma di danaro, che costituisce una delle finalita' perseguite dallo stesso; in che cosa consista in particolare e quali siano specificamente le singole clausole del rapporto di collaborazione cui si fa riferimento nella lettera citata e sulla base di quale disposizione di legge sia corrisposta una prestazione di danaro per il trattamento dei dati personali da parte di un soggetto privato a totale carico di un ente esercente un servizio pubblico; se non ritenga che prassi di questo genere oltre a sottrarre risorse pubbliche dalle finalita' istituzionali proprie di ogni prestazione economica imposta a carico dei contribuenti, non finisca per costituire una sorta di tangente corrisposta a un privato da parte di un soggetto pubblico per garantire il rispetto di una norma di legge; se esistano procedure e, in tal caso quali esse siano, volte a garantire la trasparenza e l'autenticita' delle comunicazioni effettuate da parte dei rivenditori e quali le sanzioni eventualmente comminate in caso di false dichiarazioni da parte delle ditte. (2-02933)