Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08873 presentata da ROSSI GUIDO GIUSEPPE (LEGA NORD PADANIA) in data 20010228
Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 reca la nuova disciplina per il settore commerciale; l'articolo 28 attribuisce al ministro in indirizzo il compito di emanare un'ordinanza con la quale fissare le modalita' di vendita ed i requisiti delle attrezzature necessari alla vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari; nella Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 2000, n. 56 e' pubblicata l'ordinanza ministeriale, del precedente 2 marzo, che fissa i requisiti igienico-sanitari delle aree pubbliche, dei posteggi e delle costruzioni stabili, negozi mobili e banchi temporanei sui quali esercitare il commercio dei prodotti alimentari; all'articolo 6 della richiamata ordinanza e' previsto che la vendita dei prodotti vivi della pesca e dell'acquacoltura "deve avvenire in costruzioni stabili attrezzate in modo esclusivo per questa attivita'..."; e' molto frequente che anche i venditori ambulanti siano dotati nelle necessarie strutture e delle adeguate apparecchiature necessarie alla vendita dei suddetti prodotti -: se non ritenga che prevedere la vendita dei prodotti richiamati in premessa unicamente in costruzioni stabili costituisca una ingiustificata limitazione nei confronti di coloro che possiedono comunque strumenti idonei a garantire l'igiene dei richiamati prodotti; se, in seguito a cio', non ritenga opportuno estendere la vendita dei prodotti vivi della pesca e dell'acquacoltura anche agli ambulanti - tra l'altro, essi hanno un posto "fisso" nei mercati - che dispongono degli adeguati requisiti tecnici e di vendita necessari a garantire l'igiene e la sicurezza dei prodotti, nonche' a tutelare adeguatamente i consumatori. (5-08873)