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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08875 presentata da BONITO FRANCESCO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 20010228

Al Ministro della giustizia - Per sapere - premesso che: il 16 novembre 1995 il proprietario della "discoteca 7o cielo" richiedeva al sindaco di Mottola il rilascio di una concessione in sanatoria per abusi, che avevano determinato il mutamento di destinazione d'uso di un immobile di sua proprieta' in origine destinato a cantina sociale, e che egli con dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 affermava essere stati commessi entro la data del 30 dicembre 1993, (alla richiesta venivano allegati: 1) atto notorio; 2) relazione tecnica attestante che i lavori di cambio di destinazione d'uso erano stati terminati ante 31 dicembre 1993 documenti in possesso anche del pubblico ministero; precedentemente nei confronti dei proprietari dell'immobile nonche' dei gestori della discoteca era stato aperto procedimento penale per abuso edilizio; nella data del 3 luglio 1996 il pubblico ministero presso la pretura circondariale (nell'ambito del procedimento penale a carico dei proprietari e dei gestori) convocava nel suo ufficio il sindaco Ludovico (nonche' il D'Abramo, sulla base di convenzione deputato alle pratiche di condono edilizio, ed il terzo coimputato architetto Scarcia, dirigente dell'Uct.) ed a questi mostrava in visione alcuni documenti secondo i quali le opere abusive sarebbero state realizzate dopo la data del 30 dicembre 1993: inviava poi in copia la detta documentazione al comune e nella missiva di accompagnamento 8 luglio 1996 esprimeva "un parere di intima certezza" secondo il quale le opere attinenti al mutamento di destinazione d'uso dell'immobile "sono largamente posteriori al 31 dicembre 1993"; secondo quanto risulta all'interrogante, medio tempore il pretore di Taranto disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero precisando con chiarezza nella sentenza che la relazione tecnica allegata alla domanda di condono "e' falsa"; trasmettendo con nota 2 febbraio 1998 gli atti al pubblico ministero presso il Tribunale (a quel tempo competente a promuovere l'azione penale per i reati imputabili ai pubblici ufficiali) il pubblico ministero circondariale ritenne di potere dedurre che il Ludovico dovesse conoscere perfettamente l'epoca di realizzazione dei lavori necessari al mutamento di destinazione d'uso dell'immobile: a) per avere ricevuto in visione i suddetti documenti, spediti in copia al comune; b) per avere il richiedente la concessione omesso di fornire anche "il piu' insignificante elemento di prova" idoneo a confortare il dato temporale (ante 31 dicembre 1993) apoditticamente affermato. Secondo l'interrogante il pubblico ministero avrebbe dovuto promuovere azione penale (come indicato nella sentenza del Pretore) anche contro il proprietario per l'atto notorio falso ed anche nei confronti del tecnico per la falsa relazione tecnica - (documenti allegati alla domanda di condono). Il procedimento amministrativo per ottenere la concessione in sanatoria - avviato dal proprietario della discoteca - si sviluppo' attraverso una istruttoria, compiuta dal responsabile delle pratiche di condono edilizio - ingegner D'Abramo - e questi nella scheda tecnica, redatta nella data del 28 gennaio 1996 a completamento degli atti istruttori da lui compiuti, attestava che le opere di ristrutturazione dell'immobile erano state ultimate entro la data del 31 dicembre 1993 e proponeva il rilascio della concessione in sanatoria (rilasciata nella data del 12 marzo 1997). I documenti sottoposti al pubblico ministero alla attenzione del sindaco potevano contrastare con le conclusioni cui era pervenuto l'ingegner istruttore D'Abramo e fu questa la ragione che indusse il sindaco Ludovico - nonostante la legge n. 142 del 1990 gli imponesse di sottoscrivere l'atto concessorio a lui sottoposto per la firma - a compiere due atti: a) richiedere un ulteriore parere al dirigente dell'Utc. - architetto Scarcia - che era del tutto estraneo al procedimento amministrativo del condono, ma che venne utilizzato dal sindaco per la formazione di un suo piu' corretto giudizio; b) richiedere consiglio sul "che fare" al pubblico ministero inquirente, il quale invece omise di rispondergli, obbedendo al costume che imponeva a lui riservatezza (v. incontro del 3 luglio 1996); anche l'architetto Scarcia "espresse parere favorevole al rilascio della concessione edilizia e sanatoria" perche' - a suo dire - nel caso di immobile non destinato alla residenza la circolare ministeriale n. 3357 - 25/85 aveva reso interpretazione secondo la quale l'ultimazione delle opere interne abusive "corrisponde al completamento funzionale ...e ... debbono essere tali da permettere l'uso in relazione alla funzione cui sono destinate", completamento funzionale il quale era stato compiuto: il sindaco sottoscrisse la concessione. Il Gup di Taranto, dottor Ciro Fiore, assolvendo Ludovico Diego poneva in evidenza che egli - quale capo dell'amministrazione comunale di Mottola - aveva ingaggiato una lunga battaglia contro l'attivita' economica esercitata dalla associazione "Sporting Club Fantasy", e siffatto elemento - a dire del Gup - era dimostrativo "della assoluta carenza di interesse del sindaco di favorire il Lilla-Parco". Esercitando azione penale, il pubblico ministero ha ritenuto che i reati di falso in atti pubblici - materialmente consumati dall'imputato D'Abramo e dall'imputato Scarcia - fossero da addebitare ai tre imputati, perche' ciascuno di essi aveva agito in concorso con l'altro ed al fine di realizzare il reato di abuso in atti di ufficio; soltanto nella descrizione del fatto indicato nel capo c) della rubrica il pubblico ministero poneva in evidenza che il reato era stato commesso "sebbene (gli imputati) fossero consapevoli perche' informati dal pubblico ministero circondariale". La Corte d'Appello, emanando giudizio di condanna, ha ritenuto che entrambi i documenti redatti dal D'Abramo e dallo Scarcia erano da considerare atti pubblici falsi; che ciascuno dei due autori del reato di falso ideologico aveva agito da solo senza il concorso morale dell'altro; che il falso era stato consumato da ciascuno degli autori materiali al fine di conseguire la realizzazione del reato di abuso; che il sindaco Ludovico non aveva partecipato alla formazione dei due falsi, ma che infine aveva consumato il reato di abuso in cio' agendo in concorso con i restanti due imputati; in data 19 aprile 2000 veniva depositato ricorso per Cassazione. La Suprema Corte fissava udienza per il 19 dicembre 2000 che, su richiesta del difensore di fiducia del Ludovico, per motivi di salute, veniva rinviata all'udienza dell'8 febbraio 2001; in data 30 gennaio 2001 presso la V sezione della Corte di Cassazione veniva depositato dal difensore di fiducia del Ludovico, nuova istanza di rinvio per gravi motivi di salute, i difensori di fiducia di Scarcia e D'Abramo aderivano formalmente alla richiesta di rinvio; la V sezione della Corte di Cassazione in data 8 febbraio 2001, nonostante la giustificata assenza dei difensori ritenne di discutere il ricorso rigettandolo ad oggi si e' in attesa di conoscere la motivazione: nella vicenda esposta, non si comprende perche' nel procedimento penale, contro i proprietari e i gestori della discoteca, per abuso edilizio non risulta contestata anche la falsita' dell'atto notorio e della perizia tecnica allegati alla domanda di condono, ne' perche' il pubblico ministero non procedette a promuovere azione penale per falso neanche successivamente alla sentenza del pretore, dove chiaramente si diceva che gli atti prodotti a corredo della pratica di condono dai proprietari e del tecnico erano falsi. Ad avviso dell'interrogante, e' inoltre criticabile la Corte di Cassazione nonostante il legittimo e comprovato impedimento della difesa, abbia deciso di discutere il ricorso, violando il generale principio di difesa e tanto in assenza di alcuna giustificata urgenza (prescrizione del reato) -: se sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di propria competenza intenda adottare. (5-08875)

 
Cronologia
lunedì 26 febbraio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    In seguito al Consiglio europeo del dicembre 2000 a Nizza, in Francia, viene firmato il Trattato di Nizza, che entrerà in vigore il 1° febbraio 2003.

giovedì 8 marzo
  • Parlamento e istituzioni
    Il Presidente della Repubblica Ciampi, sentiti i Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, emana il decreto di scioglimento delle Camere (D.P.R. 8 marzo 2001, n. 42).