Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/06949 presentata da ROSSI GUIDO GIUSEPPE (LEGA NORD PADANIA) in data 20010228
Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: l'articolo 41 del testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) ha previsto l'equiparazione degli stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonche' dei minori iscritti nella loro carta di soggiorno o permesso di soggiorno, ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale; la disposizione innovativa, pertanto, riconosce il diritto all'assegno sociale anche agli immigrati ultrasessantacinquenni titolari sia di carta di soggiorno che di permesso di soggiorno della durata superiore ad un anno; con circolare Inps n. 82 del 21 aprile 2000, emanata per spiegare alle amministrazioni periferiche le modalita' operative per la concessione della prestazione, l'Istituto, nel chiarire che l'assegno sociale ha decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e comunque da data non anteriore al 27 marzo 1998 ovvero dalla data di entrata in vigore della legge n. 40 del 1998, precisava che nei riguardi dei titolari di permesso di soggiorno l'assegno deve essere erogato fino alla data di scadenza del permesso, salvo proroga in caso di rinnovo, diversamente dai titolari della carta di soggiorno, per i quali, invece, non si prevede una data di scadenza dell'assegno; la legge finanziaria per il 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388), intervenendo a modifica della succitata disposizione, ha disposto, all'articolo 80, comma 19, che l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi (...) agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno, escludendo, pertanto, i titolari di permesso di soggiorno; con il recente messaggio n. 47 del 2 febbraio 2001, l'Inps, nel ricordare che "l'applicazione della disposizione era stata sospesa stante l'esigenza, emersa in sede ministeriale, di sottoporre la problematica ad un ulteriore approfondimento" e che la questione e' ora risolta con l'entrata in vigore del citato articolo 80, comma 19, della legge finanziaria 2001, precisa che le domande di assegno sociale presentate a partire dal 1o gennaio 2001 da titolari di permesso di soggiorno di durata superiore all'anno devono essere pertanto respinte, facendo riserva di ulteriori istruzioni riguardo la retroattivita' delle disposizioni contenute nell'articolo 80 della legge n. 388 del 2000; quale sia il numero di assegni sociali erogati dal 1998 ad oggi in favore di cittadini extracomunitari, suddiviso per regione e per titolarita' di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. (3-06949)