Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01054 presentata da DE GHISLANZONI CARDOLI GIACOMO (FORZA ITALIA) in data 20010301
La XIII Commissione, premesso che: il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 236 (di recepimento della direttiva comunitaria 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano) ha previsto l'obbligo, per i venditori, i distributori e gli utilizzatori di annotare su apposite schede i dati relativi a vendita e utilizzazione di prodotti fitosanitari; il decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, di attuazione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988 ha definito le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati di vendita, di acquisto ed utilizzazione dei prodotti fitosanitari, nonche' le relative modalita' di compilazione, i tempi e le procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati; la risoluzione n. 7-00498 della XIII Commissione della Camera del 13 novembre 1991, a causa delle difficolta' applicative del decreto ministeriale 217 ha, fra l'altro, impegnato il Governo a regolamentare la tenuta delle schede e dei registri da parte degli utilizzatori in via sperimentale per i primi diciotto mesi e conseguentemente senza le sanzioni previste anche in attesa delle rilevazioni delle schede dei distributori e dei venditori; il decreto ministeriale 2 luglio 1992 n. 436 ha modificato il decreto ministeriale n. 217 del 1991, anche sulla base della risoluzione di cui sopra, ed ha previsto, in via sperimentale, la raccolta dei dati di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale n. 217 del 1991 al fine di esentare i settori, le zone e le sostanze attive che hanno mostrato situazioni di rilevanza marginale nonche' di verificare l'adozione di una scheda dei trattamenti semplificata; la non attuazione del decreto ministeriale 2 luglio 1992 n. 436 ha portato ad una serie di proroghe, di cui l'ultima e' stata stabilita con l'articolo 7 della legge 17 agosto 1999, n. 290, sino al 30 giugno 2000 per la trasmissione delle schede relative alla dichiarazione dei dati di acquisto e di utilizzazione dei prodotti fitosanitari (articolo 4 del decreto ministeriale n. 217 del 1991) ed al 30 aprile 2000 per l'obbligatorieta' delle annotazioni da parte degli utilizzatori di antiparassitari sull'apposito registro dei trattamenti e del magazzino dei prodotti fitosanitari (articolo 5 del decreto ministeriale n. 217 del 1991); il differimento dei termini e' stato deliberato dal Parlamento in questi anni al fine di semplificare gli adempimenti per gli utilizzatori in quanto: a) la documentazione prevista per la tenuta del registro e' estremamente complessa e per alcuni versi inutile; b) la stessa amministrazione pubblica, sia a livello nazionale che regionale, non e' in grado di sostenere l'avvio della tenuta del registro su circa 2 milioni di aziende nonche' la successiva fase di ricevimento ed elaborazione delle schede; c) in particolare il Ministero delle politiche agricole e forestali ha sottolineato a piu' riprese la difficolta' oggettiva ad adempiere alle disposizioni relative al decreto n. 217 del 1991 sia da un punto di vista organizzativo che finanziano a causa della complessita' della rilevazione per dimensioni e tipologia di informazioni da trattare; d) non sussistono piu' le motivazioni di carattere ambientale e sanitario che hanno portato negli anni ottanta a stabilire tale obbligo; nessuno dei problemi sopra evidenziati e' stato risolto e, quindi, non sussistono tuttora le condizioni per attuare le disposizioni relative al registro dei trattamenti per gli utilizzatori; gli agricoltori non devono essere sottoposti a controlli ed a sanzioni sulla base di norme inapplicabili; la previsione da parte dell'Italia di una legislazione piu' restrittiva rispetto a quanto disposto dalla direttiva 91/414 in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, altera le condizioni di concorrenza tra gli Stati;impegna il Governo a prevedere la sospensione immediata dell'applicazione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 e delle relative sanzioni; ad emanare entro sei mesi un decreto di modifica del decreto ministeriale n. 217 del 1991 e del decreto ministeriale n. 436 del 1992 per semplificare gli adempimenti diretti agli utilizzatori prevedendo esclusivamente l'obbligo di conservare le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari nonche' la tenuta di una scheda di magazzino che contenga, quale autocertificazione, le informazioni strettamente necessarie per assicurare la tracciabilita' dei prodotti; a considerare comunque validi i registri dei trattamenti previsti da disposizioni europee o regionali. (7-01054)