Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/02942 presentata da GIULIANO PASQUALE (FORZA ITALIA) in data 20010306

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che: l'opinione pubblica e' stata interessata (a volte anche con enfasi) alle misure "favorevoli" contenute nel testo della legge finanziaria per l'anno 2001; tra queste e' oggetto di attenzione, l'articolo 51 comma 3, della sopra citata legge; questa norma vanifica - in un sol colpo - la speranza per migliaia di dipendenti pubblici di vedersi riconosciuto, a distanza di anni, un vero e proprio diritto in materia di retribuzione individuale d'anzianita'; la questione che attiene all'adeguamento (o meglio alla maggiorazione) della RIA prevista dall'articolo 9, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1990, ha formato oggetto di vari contenziosi e di alcune pronunce giurisdizionali; in base ad esse e' stato riconosciuto il principio per cui la maggiorazione della retribuzione individuale d'anzianita' (al compimento di 5, 10 e 20 anni di servizio) va estesa a tutto il personale che ha maturato le suddette anzianita' anche dopo la scadenza dell'accordo contrattuale recepito con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1990, la cui efficacia e' stata prorogata nella sua interezza dall'articolo 7, comma 1 del decreto-legge n. 384 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438; di recente, un parere del Consiglio di Stato (n. 1188/2000 del 28 agosto 2000), richiesto tra l'altro proprio dal Ministero del tesoro e conformato dall'interpretazione giurisprudenziale che sul punto e' univoca, ha anch'esso ammesso l'estensione degli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1990, ai fini del beneficio della maggiorazione della RIA; con cio' sembrava evolversi positivamente tutta la vicenda anche con il riconoscimento del diritto ai lavoratori che non hanno mai prodotto un'istanza per ottenere detta maggiorazione od un successivo ricorso, trattandosi, secondo il Consiglio di Stato, in ogni caso, di beneficio economico che puo' essere attribuito d'ufficio; ebbene, invece di reperire i fondi occorrenti per sanare tale situazione, assicurando il pagamento di quanto dovuto a tuffi i colleghi dell'intero comparto Stato, e, nonostante che lo stesso ministero del tesoro-Ragioneria Generale dello Stato avesse espresso il proprio orientamento favorevole al riguardo, modificando le posizioni assunte in precedenza, il Governo con un comportamento che non puo' non lasciare stupefatti ha risolto il problema "a costo zero", inserendo, appunto, nel disegno di legge sulla finanziaria 2001, l'articolo 51, 3 comma, il cui testo approvato e' il seguente: "L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazione, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1o gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, gia' stabilita per la maturazione delle anzianita' di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianita'. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge"; si tratta, come appare evidente, di una misura di dubbia costituzionalita', che calpesta le regole e i principi piu' elementari di diritto, incidendo con una disposizione di interpretazione autentica e, quindi, con effetto retroattivo (a distanza di oltre sette anni dall'entrata in vigore della disposizione interpretata) su dei diritti quesiti; nel caso in esame infatti, ed in presenza di veri e propri diritti soggettivi, si e' compiuta un'operazione che offende il senso piu' comune della giustizia, che capovolge, dopo aver costretto i dipendenti interessati all'instaurazione di lunghi contenziosi, un indirizzo giurisprudenziale pacifico e consolidato impedendo, tra l'altro, la possibilita' di rivolgersi al giudice per la tutela di situazioni giuridiche soggettive e, contestualmente, provocando, di fatto, l'automatica reiezione di tutti i gravami finora sottoposti al vaglio della magistratura amministrativa; un ulteriore e perverso effetto della norma in oggetto e' stato quello di creare delle ingiustificate disparita' di trattamento tra gli interessati in virtu' della clausola di salvezza, contenuta nell'articolo stesso, che beneficia coloro che sono riusciti ad ottenere una sentenza favorevole, gia' passata in giudicato al momento dell'entrata in vigore della legge finanziaria 2001; cio' significa che saranno pagati gli arretrati della RIA maggiorata solo a favore di alcuni dipendenti che hanno fatto ricorso per primi, lasciando gli altri ingiustificatamente al di fuori di tale beneficio, sia pure se nella stessa condizione giuridica (cioe' la stessa anzianita' di servizio ai fini della maggiorazione della RIA); si e' determinata, quindi, un'ennesima ed umiliante divisione del personale, fra chi ha e chi non ha avuto, sulla base di una decisione politica ancora una volta tesa alla mortificazione dei dipendenti statali e che vanifica le tanto declamate promesse di professionalizzazione e di rivalutazione della figura dell'impiegato pubblico che rientra ormai nella fascia sicuramente debole del mondo del lavoro -: se e quali provvedimenti il Governo, prendendo atto delle assurde discriminazioni che si stanno consumando intenda adottare per ristabilire quel principio fondante della certezza del diritto che nella specie ha subito un pericoloso vulnus. (2-02942)

 
Cronologia
lunedì 26 febbraio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    In seguito al Consiglio europeo del dicembre 2000 a Nizza, in Francia, viene firmato il Trattato di Nizza, che entrerà in vigore il 1° febbraio 2003.

giovedì 8 marzo
  • Parlamento e istituzioni
    Il Presidente della Repubblica Ciampi, sentiti i Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, emana il decreto di scioglimento delle Camere (D.P.R. 8 marzo 2001, n. 42).