Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00017 presentata da PASQUINI GIANCARLO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 19/06/2001
Interrogazione a risposta orale Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-00017 presentata da GIANCARLO PASQUINI martedì 19 giugno 2001 nella seduta n. 004 PASQUINI. Al Ministro della giustizia. Premesso che in data 7 giugno 2001 l'interrogante è venuto a conoscenza di una circolare del Consiglio Nazionale Forense interpretativa della legge 60/2001 (Disposizioni in materia di difesa d'ufficio); rilevato che detta circolare propone ai Consigli degli Ordini degli Avvocati una interpretazione tendente ad escludere i praticanti abilitati al patrocinio degli elenchi dei difensori d'ufficio limitandosi a prevedere che il praticante abilitato che avesse esercitato la professione in materia penale precedentemente all'iscrizione nell'albo degli avvocati possa chiedere che tale periodo di esercizio venga computato ai fini della maturazione del biennio di cui all'articolo 7 della legge 6 marzo 2001, n. 60; considerato che siffatta interpretazione del Consiglio Nazionale Forense lede diritti di rango costituzionale dei patrocinatori legali che si vedono ora spogliati di una facoltà che oltre a migliorare il proprio status professionale consente loro di accrescere il proprio reddito; rilevato che vige in materia processualpenale il principio dell'equiparazione tra difesa d'ufficio e difesa di fiducia (cfr. Cassazione penale, sezione VI, 26 maggio 1997) e che, pertanto, è inammissibile che ai patrocinatori legali sia al contempo consentito, entro certi limiti, di assumere incarichi penali in qualità di difensori di fiducia e preclusa la facoltà di svolgere difese d'ufficio, pur in possesso del biennio di esperienza richiesto dalla novella n. 60 del 2001; tenuto conto che, a titolo di esempio, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, nella gestione dei corsi di aggiornamento professionale per il conseguimento dell'idoneità all'iscrizione negli elenchi dei difensori di ufficio, prima della circolare del Consiglio Nazionale Forense aveva dato un'interpretazione coerente della legge n. 60/2001 e conforme ai principi costituzionali, consentendo ai patrocinatori legali che potevano dimostrare l'espletamento di attività penali in qualità di difensori d'ufficio o di fiducia per un periodo non inferiore ai due anni di ottenere l'iscrizione in detti elenchi senza la previa frequenza dei corsi; rilevato infine inoltre che la circolare del Consiglio Nazionale Forense risulta disattesa dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Torino, Firenze, Pisa e Pistoia; rilevato che i Consigli degli Ordini degli Avvocati, qualora adottassero l'interpretazione suggerita dal Consiglio Nazionale Forense, eserciterebbero una attività di carattere sindacale più che di regolazione interna delle proprie funzioni amministrative, l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro della giustizia intenda intraprendere perché venga evitata ogni possibile discriminazione, tra l'altro di dubbia costituzionalità, intervenendo per ripristinare la possibilità, per i praticanti abilitati in possesso di due anni di effettivo svolgimento di attività di difesa penale ex art . 7 della legge 60/2001, dell'iscrizione negli elenchi dei difensori d'ufficio. (3-00017)