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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00154 presentata da NESPOLI VINCENZO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 28/06/2001

Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00154 presentata da VINCENZO NESPOLI giovedì 28 giugno 2001 nella seduta n. 008 NESPOLI e PEZZELLA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della sanità, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: a giudizio dell'interrogante la giunta Bassolino ha nominato con notevole e colpevole ritardo, le nomine dei Direttori generali, dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi delle AA.SS.LL. e delle AA.OO., scegliendo soggetti senza accertare, al momento della nomina, la esistenza e la sussistenza dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 229 del 1999, articolo 3 -bis ; all'Asl Na4 risulta nominato un direttore amministrativo sprovvisto dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 229 del 1999; per l'Asl Na5, per l'Asl Na4, per l'Asl Na3, per l'Asl Na2, per l'Asl Ce2, per L'Asl Bn1 e per l'Ospedale Rummo di Benevento, il difensore civico della regione Campania ha accertato la insussistenza dei requisiti per la nomina a direttore generale; occorre accertare, allo stato, il rispetto dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 al fine di verificare la compatibilità delle nomine dei direttori amministrativi e sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO., in mancanza dei requisiti indicati nel decreto legislativo n. 229 del 1999; a giudizio dell'interrogante i provvedimenti assunti di nomina delle direzioni delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. avvenute il 1 o gennaio 2001 andrebbero revocati perché contrastano con la normativa vigente -: se, nella considerazione che alcune delle suddette aziende versano in uno stato comatoso e presentano rilevanti disavanzi, non si ritenga opportuno adottare i provvedimenti sostitutivi in caso di inerzia dell'amministrazione regionale. (4-00154)

Risposta scritta Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 28 gennaio 2002 nell'allegato B della seduta n. 087 all'Interrogazione 4-00154 presentata da NESPOLI Risposta. - Si risponde all'atto parlamentare in esame, dietro delega della Presidenza del Consiglio dei ministri. Com'è noto, in base alla disciplina normativa scaturente dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato e modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 ed il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, il Direttore generale delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere, attraverso le quali le regioni assicurano i livelli essenziali di assistenza nel proprio ambito territoriale, viene nominato dal Presidente della giunta regionale, in base alla conforme deliberazione della stessa Giunta, tra gli iscritti nell'elenco contenente i nominativi degli aspiranti a tale incarico, il quale viene aggiornato ogni anno previo apposito bando. Dagli indispensabili elementi, richiesti dal Ministero della salute non appena a conoscenza dell'interrogazione ma pervenuti dalle competenti Autorità della Regione Campania solo il 22 ottobre 2001, risulterebbe che, in attuazione del bando, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3575 del 23 giugno 2000, con il successivo Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 7699 del 5 settembre 2000, venne istituita una commissione tecnica incaricata di procedere all'aggiornamento dell'elenco in questione. La commissione ha svolto i propri lavori in n. 22 sedute (di cui 11 ordinarie ed 11 per il riesame). A conclusione dei lavori, è stato formulato l'elenco degli idonei e dei non idonei, che è stato trasmesso all'Assessorato regionale alla Sanità per i necessari adempimenti. Su proposta dell'assessore alla sanità, la Giunta regionale con deliberazioni nn. 6911 e 6912 del 22 dicembre 2000, ha approvato le risultanze dell'attività svolta dalla commissione. Con riferimento all'elenco degli aspiranti direttori generali, approvato con deliberazione n. 4728 del 25 settembre 2000, nonché tenuto conto di quello integrativo di cui sopra, la Giunta regionale, con singoli atti, ha proceduto alla nomina dei direttori generali, in seguito formalizzata dal Presidente della Giunta con propri decreti. Avverso ai risultati della commissione ed al richiamato conforme provvedimento della Giunta, sono stati proposti ricorsi da parte di alcuni aspiranti esclusi ed i relativi giudizi, pendenti innanzi alla magistratura amministrativa, non risultano a tutt'oggi definiti. Le risultanze delle decisioni della Giunta regionale hanno anche costituito l'oggetto della censura da parte del Difensore civico della regione Campania che, con le note n. 2518 del 14 giugno 2001, n. 2629 del 22 giugno 2001 e n. 4097 del 12 settembre 2001, ha richiesto elementi di conoscenza e chiarimenti. A seguito di tali iniziative, l'assessore regionale alla sanità, con nota n. 2262 del 1 o agosto 2001, ha ritenuto di investire alcuni componenti della Commissione tecnica di quanto dedotto dal Difensore civico, ai fini anche dell'eventuale esercizio dell'attività di autotutela. La Giunta regionale della Campania, nel trasmettere gli elementi di risposta di sua competenza, ha inteso chiarire l'operato proprio e quello della commissione tecnica, in merito all'interpretazione resa sul requisito di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 3- bis del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 («esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia, gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso»): la norma in questione è stata interpretata come sostanziale modifica rispetto alla precedente formulazione contenuta nelle disposizioni che l'hanno preceduta e che hanno delineato il requisito sul quale sono stati formulati i precedenti bandi. Al riguardo, l'Autorità regionale ha ritenuto che l'esperienza dirigenziale richiesta, non significherebbe necessariamente la responsabilità della Direzione Generale di strutture di medie o grandi dimensioni, bensì anche la semplice responsabilità di direzione tecnico-amministrativa in posizione dirigenziale, dizione diversa rispetto a quella contenuta nel decreto-legge del 27 agosto 1994, n. 512, convertito con legge 17 ottobre 1994, n. 590, in cui si parlava di «direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private, con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni». La posizione dirigenziale potrebbe riguardare, quindi, anche un'area o un settore senza necessariamente investire l'intera istituzione, purché per l'area o per il settore vi sia autonomia gestionale con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie ed il quinquennio si sia svolto negli ultimi dieci anni dalla pubblicazione dell'avviso. Viene richiamato in tale ambito, altresì, il parere pro-veritate reso dal professor avvocato Giuseppe Abbamonte alla Giunta regionale della Campania in data 18 settembre 2001, in riscontro ad una espressa deliberazione di incarico (n. 4161/2001). Secondo tale parere, per effetto delle modifiche legislative intervenute, le quali risultano integralmente recepite nei relativi bandi di selezione degli aspiranti, «...in realtà si è avuta una elasticizzazione della normativa, presumibilmente suggerita dalla necessità di adattamento alle varie realtà e, soprattutto, dal fatto che il Direttore Generale deve decidere considerando il divenire delle istituzioni ed il loro avvenire più o meno prossimo, ma per quanto riguarda gli aspetti tecnici è coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, sicché si ha una collaborazione a livello decisionale che il legislatore ha ritenuto idonea a produrre risultati migliori, unendo, per così dire, professionalità interna ed esterna alle istituzioni da amministrare (articolo 3 decreto legislativo 229/99)...». Per quanto concerne, infine, le posizioni dei singoli nominativi citati dagli interroganti con riferimento al presunto mancato possesso del requisito prescritto, si trascrivono testualmente gli elementi informativi forniti dall'Assessorato alla Sanità della Regione Campania: Dottor Aponte Roberto - Direttore generale NA 5 - Requisiti: Direttore amministrativo e capo servizio dal 10 settembre 1989 al 1 o marzo 1995 delle ex Usl 42-25-21 e Asl NA 2 - anni 5, mesi 5, giorni 19; Ingegner Cardone Mauro Francesco - Direttore generale NA 4 - Requisiti: Direttore azienda alimentare Cirio Stabilimento della Spai spa dal 31 dicembre 1991 al 1 o gennaio 1997; Direttore Stabilimenti di Pagani e Caivano dal 31 dicembre 1998 al 10 settembre 1999; anni 5, mesi 9, giorni 11; Dottor Cerato Pier Luigi - Direttore generale NA 2 - Requisiti: Responsabile serv. assistenza socio sanitaria e riabilitazione dal 1 o febbraio 1993 all'11 gennaio 1995 ex Usl 23; Direttore Sanitario Asl NA 2 dal 12 gennaio 1995 all'11 settembre 1999; anni 6, mesi 7, giorni 10; Dottor La Rocca Paris - Direttore generale NA 3 - Requisiti: Direttore amministrativo P. O. Torre Annunziata dal 21 febbraio 1995 al 21 luglio 2000; anni 5, mesi 5; Dottoressa Mussi Loretta - Direttore generale AO Benevento - Requisiti: Dirigente medico responsabile Servizio igiene pubblica dall'11 giugno 1990 al 28 febbraio 1997, delle Usl 67 e 32 della regione Lombardia; anni 6, mesi 8, giorni 17; Dottor Rotelli Franco - Direttore generale CE 2 - Requisiti: Coordinatore dipartimento salute mentale della Usl di Trieste dal 31 dicembre 1985 al 1 o luglio 1995; Direttore della divisione cura e riabilitazione territoriale della Asl 1 Triestina dal 31 agosto 1995 al 1 o dicembre 1997; Direttore generale della Azienda per i servizi sanitari dell'Asl 1 Triestina dal 9 aprile 1998 al 1 o gennaio 2001. Anni 10, mesi 7, giorni 25; Dottor Scarinzi Mario - Direttore generale BN 1 - Requisiti: Dirigente scolastico circolo didattico dal 1 o ottobre 1981 al 10 settembre 1999; Presidente Co.Ge. ex Usl 05 di Benevento dal 1 o settembre 1987 al 30 giugno 1991; Amministratore Unico della SUI.SAN. spa (gruppo Finam) dal 4 luglio 1988 al 27 luglio 1990; anni 10. Per quanto riguarda le nomine dei direttori amministrativi e sanitari delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, si rammenta che esse rientrano nella sfera dell'autonomia gestionale dei Direttori generali, i quali assumono la responsabilità delle scelte operate. Nel caso della nomina del Direttore amministrativo della Asl NA 4, indicata nell'atto ispettivo in esame, la regione Campania ha specificato che il soggetto investito ha in passato ricoperto l'incarico di Procuratore capo della Repubblica per i minorenni nel Molise ed appare in possesso di qualificata esperienza giuridico-legale, idonea a garantire l'esercizio delle funzioni aziendali. Poiché si è sopra ricordato che l'indagine sulla legittimità dei provvedimenti di nomina (ivi compresa la valutazione dei relativi titoli) è attualmente affidata agli organi della giustizia amministrativa, appare - quantomeno allo stato - opportuno e corretto attendere le decisioni degli organi predetti, anche al fine di poter meglio valutare ogni eventuale adottanda iniziativa. Dell'esito dei giudizi saranno tempestivamente informati gli interroganti. Per quel che concerne l'ipotesi di un «intervento sostitutivo governativo», nel senso auspicato dagli interroganti, la normativa attualmente in vigore permette il ricorso all'intervento sostitutivo soltanto nei casi da essa espressamente indicati, tra i quali non è contemplata l'effettuazione della nomina del Direttore generale delle Aziende sanitarie locali ed Aziende ospedaliere; né in subiecta materia appare consentito il ricorso alla interpretazione estensiva. Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.



 
Cronologia
mercoledì 20 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    Alla Camera si svolge la discussione sulle comunicazioni del Governo. La mozione di fiducia presentata da Vito (FI) ed altri (1-00007) è approvata con 351 voti favorevoli e 261 contrari.

giovedì 28 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    Il governo vara le c.d. misure dei «cento giorni» per consentire la ripresa dell'economia, fra le quali figurano: la detassazione degli utili reinvestiti (Tremonti-bis) e una sanatoria per le aziende che abbandonano il sommerso.

  • Parlamento e istituzioni
    Il Parlamento in seduta comune elegge, al primo scrutinio, Rocco Mauro componente del Consiglio superiore della magistratura.

mercoledì 11 luglio
  • Politica, cultura e società
    In un'intervista al Tg1 il Ministro dell'economia, Giulio Tremonti, citando dati della Ragioneria dello Stato e della Banca d'Italia, annuncia un deficit pari a circa 62 mila miliardi. Per l'opposizione il deficit non supera i 20 mila miliardi.