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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00203 presentata da LA GRUA SAVERIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 05/07/2001

Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00203 presentata da SAVERIO LA GRUA giovedì 5 luglio 2001 nella seduta n. 011 LA GRUA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che: da alcuni mesi, artigiani ed agricoltori di ogni parte d'Italia sono oggetto di notifiche di cartelle esattoriali con le quali vengono richieste somme iperboliche per contributi previdenziali il più delle volte non dovuti e comunque del tutto esorbitanti anche perché caricati di esosi interessi e di indennità di mora; nella maggior parte dei casi si tratta di cartelle esattoriali parzialmente o totalmente erronee per importi da capogiro, emesse senza che l'Inps abbia proceduto preliminarmente ad un attento ed analitico aggiornamento degli estratti conto relativi alle aziende agricole ed alle imprese artigiane; i rilevanti importi richiesti ad agricoltori ed artigiani sono stati sicuramente indicati senza alcuna verifica di quanto già versato o condonato, il che mette in grave difficoltà tutti quei contribuenti che, dato il lungo tempo trascorso, non sono in grado di reperire le ricevute dell'avvenuto pagamento -: se non ritenga di dovere disporre l'immediata sospensione di pagamento delle cartelle riguardanti presunti crediti dell'Inps per contributi previdenziali; se non ritenga indispensabile adottare un urgente provvedimento legislativo di condono che riduca al 25 per cento l'importo preteso dall'Inps, pari alla somma che l'Istituto previdenziale riceverebbe dalla società alla quale sono stati ceduti i crediti, e che permetta ai contribuenti di pagare il loro debito in forma rateale nell'arco di un quinquennio. (4-00203)

Risposta scritta Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 26 novembre 2001 nell'allegato B della seduta n. 068 all'Interrogazione 4-00203 presentata da LA GRUA Risposta. - L'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS è avvenuta sulla base di quanto previsto dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, (legge finanziaria 1999) così come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402. Con successivi decreti ne sono state minuziosamente disciplinate le modalità ed i tempi di realizzazione. La suddetta norma ha disposto l'affidamento ai concessionari della riscossione dei contributi previdenziali e, successivamente, con i decreti legislativi n. 46 e n. 112 del 1999, sono state variate alcune disposizioni riguardanti i ruoli, senza modificare l'impianto originario. I crediti sono stati ceduti ad una società appositamente costituita, denominata S.C.C.I. spa. La società non ha alcun scopo di lucro ed è caratterizzata dall'assenza di ogni potere discrezionale nella gestione dei crediti. La gestione dei crediti ceduti, infatti, è rimasta affidata all'Istituto che vi provvede direttamente per tutte le partite che al momento della stipula del contratto stesso si trovavano in condono, in dilazione o in trattazione presso gli uffici legali dell'Istituto stesso. Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, nella formazione dei ruoli sono stati esclusi, a titolo cautelativo e in attesa di successive verifiche, tutti i carichi contributivi relativi agli anni indicati nelle domande di condono presentate, indipendentemente dalla circostanza se l'interessato intendeva condonare l'intero carico o soltanto parte di esso. La percentuale di errori riscontrati nelle cartelle, dovuti in parte alla mancata applicazione delle sospensioni ed in parte ai condoni che sono ancora in fase di lavorazione, si è mantenuta, complessivamente, entro limiti del tutto fisiologici. Comunque, fin dall'inizio, le sedi ed i call-center sono stati autorizzati a sospendere la riscossione su dimostrazione del pagamento in via normale o con le norme agevolative che si sono succedute nel tempo. In tali casi la sospensione della riscossione viene disposta a decorrere dalla data di richiesta. Inoltre l'INPS, con messaggio n. 110 del 28 giugno 2001, ha attivato anche la possibilità di sospendere tutta la contribuzione di uno stesso soggetto debitore compresa nel ruolo, oltreché le singole partite. Ovviamente la sospensione non potrà essere concessa nei casi in cui manchino del tutto i presupposti normativi in base ai quali la contribuzione non è dovuta. Qualora il contribuente presenti una richiesta di annullamento totale o parziale dell'imposizione contributiva e contestualmente richieda la sospensione della cartella stessa al fine di evitare gli atti esecutivi da parte del concessionario, la Sede, se ritiene che vi siano fondati dubbi sull'iscrizione a ruolo, invia un provvedimento telematico di sospensione senza indicarne la scadenza. Successivamente esamina la richiesta del contribuente e, in caso di accoglimento totale o parziale, provvede ad inviare un provvedimento di sgravio mentre, in caso di conferma dell'imposizione contributiva, provvede a revocare il provvedimento di sospensione. Il provvedimento di sospensione quindi non ha scadenza e rimane valido fino all'adozione da parte della sede del provvedimento di sgravio o revoca della sospensione. Di tutti i provvedimenti adottati viene data comunicazione al contribuente. Durante il periodo di sospensione (periodo variabile in base alla complessità della pratica) non maturano le ulteriori somme aggiuntive. Inoltre l'articolo 24, comma 5 del decreto legislativo n. 46/1999 prevede che il contribuente contro l'iscrizione a ruolo può proporre opposizione al tribunale entro il termine di giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il successivo comma 6 stabilisce che nel corso del giudizio di primo grado l'esecuzione del ruolo può essere sospesa dal giudice per gravi motivi. Riguardo all'impossibilità di effettuare il pagamento del dovuto considerata l'entità del debito per contributi e sanzioni si ritiene opportuno sottolineare che l'Istituto può concedere, a chi ne faccia richiesta, dilazioni fino al limite massimo di 24 rate, limite che il ministero interrogato può elevare a trentasei rate. Si evidenzia, poi, che il nuovo sistema sanzionatorio relativo ai crediti accertati entro il 30 settembre 2000 prevede la concessione di un bonus contributivo, da utilizzare in dodici mesi successivi sui versamenti correnti, pari alla differenza fra quanto versato sulla base delle vecchie norme e quanto invece dovuto per effetto delle nuove. L'Istituto con circolare n. 92 del 24 maggio 2001 ha dato disposizione che, nei casi di dilazione, il maggior importo versato per sanzioni su ogni singola rata sia immediatamente e totalmente utilizzabile. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.



 
Cronologia
giovedì 28 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    Il Parlamento in seduta comune elegge, al primo scrutinio, Rocco Mauro componente del Consiglio superiore della magistratura.

mercoledì 11 luglio
  • Politica, cultura e società
    In un'intervista al Tg1 il Ministro dell'economia, Giulio Tremonti, citando dati della Ragioneria dello Stato e della Banca d'Italia, annuncia un deficit pari a circa 62 mila miliardi. Per l'opposizione il deficit non supera i 20 mila miliardi.