Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00014 presentata da EUFEMI MAURIZIO (CCD-CDU BIANCOFIORE) in data 11/07/2001
Interpellanza Atto Senato Interpellanza 2-00014 presentata da MAURIZIO EUFEMI mercoledì 11 luglio 2001 nella seduta n. 013 EUFEMI, ZANOLETTI, CICCANTI, GUBERT, BOREA, GABURRO, CIRAMI. Ai Ministri della sanità, delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie . Premesso che: l'Unione europea, con decisione della Commissione n. 2001//CE del 14 marzo 2001, recante modifica della decisione n. 2000/418/CE, per quanto concerne le carni separate meccanicamente e le colonne vertebrali dei bovini, ha disposto in particolare l'obbligo di asportazione della colonna vertebrale dalle carni ottenute da bovini di età superiore ai dodici mesi, considerandole materiale specifico a rischio BSE; il Ministero della sanità con ordinanza del 27 marzo 2001 ha dato applicazione in Italia alla predetta decisione Unione europea stabilendo in particolare che «è vietato cedere o somministrare, a qualunque titolo, al consumatore come definito all'articolo 1, comma 2, lettera e) , del decreto legislativo 27 gennaio 1999, n. 109, carne di bovini di età superiore a dodici mesi, di qualunque origine o provenienza, macellati a partire dal 10 aprile, alla quale non sia stata asportata la colonna vertebrale, compresi i gangli spinali; la colonna vertebrale inclusi i gangli spinali, asportata dalle carni di bovini di età superiore ai dodici mesi, è assoggettata alle misure di cui al decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000, e successive modifiche»; la predetta ordinanza ha stabilito per gli operatori italiani modalità ed adempimento particolarmente rigidi, burocratizzati e costosi; nella realtà ha reso impraticabile la possibilità di disossare la colonna vertebrale presso le macellerie obbligandole ad adempimenti e vincoli strutturali impercorribili; questo ad esempio non è avvenuto in Francia ed in diversi altri Paesi dell'Unione europea; l'impossibilità di disosso della colonna vertebrale presso le macellerie rende impraticabile una frollatura adeguata delle mezzene presupposto indispensabile per l'ottenimento della massima performance organolettica delle carni nonché rende impossibile l'utilizzo ottimale delle mezzene stesse (disosso e posta in vendita immediatamente delle carni per conferirle la massima freschezza); l'impraticabilità del disosso delle mezzene presso le macellerie causa gravi danni al settore delle carni bovine in quanto non consente la valorizzazione ottimale del prodotto tipico e di alta qualità e in particolare causa danni agli allevamenti di razza da carne autoctone quali la Piemontese, la Chianina, la Marchigiana, la Romagnola, eccetera; considerato che: in Italia vengono introdotte in queste settimane grandi quantità di mezzene provenienti da altri Paesi dell'Unione europea alle quali non è stata asportata la colonna vertebrale e che spesso queste mezzene non sono destinate presso laboratori di sezionamento autorizzati ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e, ancor peggio, queste mezzene viaggiano con la dichiarazione di essere provenienti da animali di età inferiore ai dodici mesi quando questo non è vero; non solo, vengono macellati bovini in Italia di età superiore ai 12 mesi e dichiarati al di sotto dell'anno; in molte macellerie italiane è possibile acquistare bistecche con l'osso (fiorentine) che derivano da animali che hanno ben più di dodici mesi di età; tale evidenza è facilmente comprovabile sulla base della dimensione della costata, del peso della stessa, nonché della maturazione ossea delle vertebre (cartilagini delle apofisi spinose della vertebra stessa); ad ulteriore comprova dell'elusione della norma in questione un gruppo di produttori piemontesi è stato in Toscana dove, presso diverse macellerie, ha potuto acquistare bistecche con l'osso (fiorentine) provenienti da bovini di età superiore ai 12 mesi; l'età degli animali oggetto dell'acquisto, oltre ad essere evidente dalla dimensione, peso e maturazione ossea delle vertebre, è stata comprovata sulla base di una ricerca in Francia riguardante la data di nascita dei predetti animali; alcune delle predette bistecche con l'osso (fiorentine) sono state inviate «in visione» al Ministero della sanità Dipartimento degli alimenti della nutrizione della sanità pubblica veterinaria e all'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte Settore vigilanza e controllo degli alimenti di origine animale, e che alla data odierna, a quanto risulta agli interroganti nessuna azione particolare di controllo e vigilanza è stata intrapresa; la vendita di bistecche con l'osso (fiorentine) potrebbe rappresentare un grave rischio per la salute dei consumatori italiani; la prescritta situazione sta causando pesanti turbative di mercato e un'ulteriore riduzione dei prezzi dei bovini nostrani da carne in quanto macellati come è sempre avvenuto tra i 15 e i 24 mesi di età, e in quanto vengono soppiantati da mezzene e quarti posteriori di importazione dichiarati provenienti da bovini di età inferiore ai dodici mesi; l'Unione europea, preso atto che occorreva riordinare alcune norme inerenti la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, ha adottato il Regolamento n. 999 del 22 maggio 2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio che non considera più la colonna vertebrale tra i materiali specifici a rischio (art. 22, all. XI) e, in attesa della rideterminazione delle qualifiche sanitarie di ogni Stato membro, consente, a partire dal prossimo 1º luglio, che all'Italia, come in tutti i Paesi dell'Unione europea, ad eccetto di Gran Bretagna, Irlanda del Nord e Portogallo, di superare l'obbligo di asportazione della colonna vertebrale, si chiede di sapere: se non si ritenga di modificare le ordinanze del Ministero della sanità del 27 marzo 2001 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni al fine di adeguarle al nuovo regolamento CE n. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, ovvero di non considerare la colonna vertebrale come materiale specifico a rischio e quindi di riammetterla al libero consumo; in subordine, nel caso di non recepimento del Regolamento CE n. 999/2001, se il Ministero della sanità non intenda adottare adeguate misure di vigilanza e controllo volte ad arrestare l'attuale elusione della norma a tutela della salute dei consumatori, nonché a salvaguardia degli interessi dei produttori e degli operatori di commercio che operano nel pieno rispetto delle norme; se il Governo italiano non intenda provvedere tempestivamente a presentare alla Commissione Europea la domanda volta ad ottenere la determinazione della qualifica sanitaria per il nostro Paese, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento CE n. 999/2001, corredata dalle pertinenti informazioni relative ai criteri e fattori di rischio indicati nell'allegato II del predetto regolamento, onde evitare ulteriori penalizzazioni a carico dei produttori italiani come già successo in precedenza. (2-00014)