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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00258 presentata da BRIGUGLIO CARMELO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 11/07/2001

Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00258 presentata da CARMELO BRIGUGLIO mercoledì 11 luglio 2001 nella seduta n. 014 BRIGUGLIO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che: a seguito della nota prot. 10496/DM del 24 aprile 2001, avente per oggetto «Corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno - legge n. 404 del 1992, articolo 104, decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998; decreto ministeriale n. 287 del 30 novembre 1999» del Ministro alla pubblica istruzione e del Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica, è stata sospesa l'effettuazione dei predetti corsi, con grave pregiudizio per l'offerta del servizio di formazione del personale docente di sostegno da destinare ai soggetti disabili, così come chiaramente prescrive la legge-quadro n. 104 del 1992; dalla nota ministeriale suddetta traspare confusione tra le «Scuole di specializzazione», contemplate dal richiamato articolo 14 della legge n. 104 del 1992 e prefigurate nella legge di riforma del sistema universitario di cui alla legge n. 341 del 1980 e i «Corsi biennali di specializzazione polivalente» di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975 e al decreto ministeriale n. 226 del 1995; il decreto interministeriale n. 460 del 1998 riguarda l'effettuazione dei corsi biennali di specializzazione polivalente in quanto dà alle Università facoltà di procedere alla loro effettuazione, in attesa dell'entrata in regime delle scuole di specializzazione (con le scadenze 2000-2001, per le scuole secondarie e 2001-2002 per le scuole materne ed elementari) avendo previsto per tali date la disponibilità di docenti formati nel sostegno, in virtù della già citata legge di riforma universitaria; vi è tutt'oggi un'ampia e pressante richiesta di insegnanti di sostegno sull'intero territorio nazionale, come risulta da molte richieste alle università da parte dei Provveditori agli Studi, richieste non immediatamente assolvibili, considerati i ritardi e le modalità di espletamento dei corsi universitari (Laurea in Scienze della formazione primaria e Scuole di specializzazione per la secondaria); i corsi biennali di specializzazione sono stati riattivati con il decreto interministeriale n. 460 del 1998 e attribuiti alle iniziative delle università con i soli vincoli: a) dell'acquisizione della dichiarazione dei provveditorati relativo al fabbisogno di docenti specializzati; b) del rispetto del decreto ministeriale n. 226 del 1995 (programmi dei corsi); c) delle seguenti scadenze: 2000-2001 per le scuole secondarie e 2001-2002 per le scuole materne/elementari; nessun onere veniva previsto a carico dello Stato e delle Università; è rilevante il fatto che la citata nota interministeriale faccia riferimento all'accertamento di gravi «carenze amministrative», da parte delle Università per effetto di esposti e/o di ispezioni ministeriali, e che si continui a generalizzare e a «confondere», come sopra rilevato, tra obblighi relativi all'espletamento dei corsi biennali e obblighi riferibili alle scuole biennali; è da chiedersi invece perché a livello ministeriale non si sia provveduto per tempo a definire criteri e condizioni di esercizio dell'autonomia delle Università nella gestione dei corsi biennali (ex 970/75), soprattutto per ciò che concerne la territorialità degli interventi, considerati: a) l'incongruenza del vincolo del fabbisogno provinciale di insegnanti di sostegno, dal momento che il titolo è spendibile su tutto il territorio nazionale; b) l'attuale caratterizzazione regionale delle graduatorie per gli aspiranti all'insegnamento; c) la mancanza di norme che regolino la presenza di servizio delle Università al di fuori della provincia in cui insistono; non si comprende con quale criterio sia stata definita la data del 1 o aprile 2001 come data ultima per l'avvio dei corsi già autorizzati, considerata la data del 24 aprile 2001 del provvedimento interministeriale sopracitato; non si comprendono nemmeno le ragioni per le quali viene disposta anche il blocco dei corsi polivalenti «per Altra sezione- ex articolo 28» da destinare ai docenti già muniti di specializzazione polivalente e che potrebbero, con un corso «ridotto» in virtù del citato decreto ministeriale n. 226 del 1995, acquisire la specializzazione per scuole secondarie, considerato che il termine ultimo di conclusione di detti corsi, previsto dal decreto legislativo n. 460, è stabilito per il 30 ottobre 2001, con grave danno per l'attivazione di iniziative di formazione dei soggetti disabili, come previsto dalla legge-quadro; appare pertanto equo, razionale e dettato da concrete esigenze sociali che sia revocato il provvedimento che sospende l'effettuazione dei corsi e che si autorizzino le Università ad attivare immediatamente i corsi di cui all'articolo 28 (specialmente i corsi di specializzazione per altra sezione-scuola secondaria); è altresì opportuno che siano ripristinate le iniziative di formazione attraverso i corsi biennali di specializzazione polivalente, in attesa di una definitiva riforma del sistema formativo universitario per i docenti dei vari ordini e livelli di scolarità, con criteri di attuazione meglio definiti quali: a) il coordinamento regionale delle iniziative mediante l'intesa tra le Università per le iniziative di formazione, il reperimento delle dichiarazioni di fabbisogno da parte dei Provveditori agli studi interessati anche per ciò che concerne la disponibilità di docenti per supplenze in attività di sostegno, il convenzionamento con Enti che abbiano documentata esperienza sul campo; b) la definizione dei costi per i corsisti, giustificati dai contenuti del programma di servizi valido sull'intero territorio nazionale da stabilire con incontri finalizzati tra le Università, che dichiarino la propria disponibilità alla gestione del servizio; c) la costituzione di un comitato di coordinamento nazionale con la presenza dei rappresentanti delle Università interessate e integrate da almeno tre docenti universitari competenti in materia; d) il vincolo del rispetto territoriale delle iniziative universitarie, salvo rinunce documentate e esigenze funzionali di vicinanza territoriale tra province attigue; l'attuale situazione si traduce nella penalizzazione dell'effettivo inserimento scolastico e sociale dei soggetti portatori di handicap -: se intenda provvedere alla revoca del provvedimento del 2 aprile 2001 che sospende i corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno di cui all'articolo 14 della legge n. 104 del 1992; se intenda emanare le necessarie direttive di riavvio dell'attività di formazione, dettando criteri e indicazioni per assicurare la qualità degli interventi di formazione e l'esercizio dei necessari controlli.(4-00258)

 
Cronologia
giovedì 28 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    Il Parlamento in seduta comune elegge, al primo scrutinio, Rocco Mauro componente del Consiglio superiore della magistratura.

mercoledì 11 luglio
  • Politica, cultura e società
    In un'intervista al Tg1 il Ministro dell'economia, Giulio Tremonti, citando dati della Ragioneria dello Stato e della Banca d'Italia, annuncia un deficit pari a circa 62 mila miliardi. Per l'opposizione il deficit non supera i 20 mila miliardi.

sabato 14 luglio
  • Politica, cultura e società
    Nasce la Margherita, soggetto politico «unitario», che si fonda sulle culture dei quattro partiti aderenti: Democratici, Ppi, UdEur e Rinnovamento italiano.