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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00331 presentata da CASTAGNETTI PIERLUIGI (MARGHERITA, DL-L'ULIVO) in data 19/07/2001

Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00331 presentata da PIERLUIGI CASTAGNETTI giovedì 19 luglio 2001 nella seduta n. 020 CASTAGNETTI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: da alcuni anni si assiste in Italia, come negli altri paesi europei, al fenomeno di minori stranieri che, senza essere accompagnati dai genitori, immigrano nel nostro Paese per trovare lavoro e contribuire a sostenere la loro famiglia o per sottrarsi a situazioni insostenibili nei loro paesi sia sotto l'aspetto economico sia sotto quello del rispetto dei diritti umani; negli anni passati sono stati sperimentati con successo progetti di accoglienza e percorsi di integrazione di questi stranieri, in ottemperanza alle Convenzioni internazionali e alle leggi italiane che stabiliscono il diritto all'assistenza, alla salute, all'istruzione per tutti i minori, anche stranieri; grazie a tali iniziative molti di questi minori hanno potuto frequentare la scuola, imparare la lingua italiana, frequentare corsi di formazione professionale e trovare un regolare posto di lavoro che ha loro consentito, una volta raggiunta la maggiore età, di restare in Italia conducendo una vita onesta e dignitosa; secondo le ultime disposizioni quando sulla base delle informazioni raccolte può essere ipotizzata la condizione di minore non accompagnato viene rilasciato un permesso di soggiorno «per minore età» segnalando il caso al Comitato per i minori stranieri presso la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per gli affari sociali; il predetto comitato, dopo aver interessato il Giudice Tutelare per la nomina di un tutore provvisorio provvede entro 60 giorni: a) a verificare se si tratta realmente di minore non accompagnato; b) ad avviare le indagini per il rintraccio dei familiari ed il rimpatrio assistito, dopo aver sentito il tribunale per i minori circa eventuali provvedimenti giurisdizionali a carico del minore, tali da impedire il rimpatrio; nell'ipotesi in cui il rimpatrio non fosse realizzabile, qualsiasi valutazione in ordine ad una permanenza più duratura del minore sul territorio nazionale spetta unicamente al Comitato per i minori stranieri che, dopo aver esaminato, caso per caso, tutta la documentazione in suo possesso, potrà formulare la raccomandazione ai servizi sociali territorialmente competenti per l'affidamento del minore ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 184 del 1983, informando il giudice tutelare e la questura competenti; in tali circostanze si può procedere alla modifica, a richiesta dei servizi sociali territoriali, del permesso di soggiorno per «minore età» in uno «per affidamento» previa esibizione del provvedimento di convalida della competente autorità giudiziaria; soltanto il permesso di soggiorno per affidamento, che sia stato disposto ai sensi della legge n. 184 del 1983, consente al minore non accompagnato l'accesso allo studio e ad attività formative e, ove sussistano i requisiti previsti dalla normativa italiana in materia di lavoro minorile, anche al lavoro, consentendo, altresì, di ottenere, al raggiungimento della maggiore età, un nuovo titolo di soggiorno per motivo di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo (articolo 32 del decreto-legge n. 286 del 1998) -: se non ritenga, anche in considerazione di quanto sancito dalla convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991, la quale stabilisce che tutte le azioni e le decisioni riguardanti i minori devono tenere in preminente considerazione il «superiore interesse del minore», opportuno rivedere le disposizioni, prevedendo in particolare che: a) ai minori già inseriti in percorsi per i quali venivano rilasciati i permessi familiari si continuino ad applicare le regole vigenti all'inizio del percorso stesso, rilasciando loro il permesso di soggiorno per motivi familiari e consentendo la conversione del permesso della maggiore età; b) a seguito della concessione del permesso di soggiorno, sia consentito al minore di lavorare regolarmente, al compimento della maggiore età, di poter convertire tale permesso in altro rilasciato per motivi di lavoro o di studio, in presenza delle condizioni previste dalla normativa vigente; c) sia sempre pienamente rispettato il principio in base al quale l'eventuale rimpatrio deve essere disposto unicamente nell'interesse del minore.(4-00331)

 
Cronologia
sabato 14 luglio
  • Politica, cultura e società
    Nasce la Margherita, soggetto politico «unitario», che si fonda sulle culture dei quattro partiti aderenti: Democratici, Ppi, UdEur e Rinnovamento italiano.

giovedì 19 luglio
  • Politica, cultura e società
    A Genova si aprono i lavori del G8. Nel corso delle tre giornate si registrano gravi scontri tra le forze dell'ordine e i circa 150 mila manifestanti, confluiti per protestare contro la globalizzazione. Il bilancio finale è di un morto, quasi seicento feriti e oltre duecento persone arrestate.

domenica 22 luglio
  • Politica, cultura e società
    Muore, a Milano, Indro Montanelli, decano dei giornalisti italiani.