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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00391 presentata da GARAGNANI FABIO (FORZA ITALIA) in data 25/07/2001

Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00391 presentata da FABIO GARAGNANI mercoledì 25 luglio 2001 nella seduta n. 023 GARAGNANI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: la recente ordinanza del giudice Ciccone del tribunale di Bologna, che ha accolto il ricorso presentato dal comitato dei cittadini contro l'inquinamento dell'aria, ed ha stabilito di annullare quella parte della delibera della giunta comunale di Bologna che non prevede il divieto di circolazione per i due tempi, per i veicoli dei residenti non catalizzati, eccetera, è, di fatto, intervenuta su fatti che attengono alla competenza dell'amministrazione comunale; l'ordinanza sembra all'interrogante dettata da «spirito di parte» ed interviene per modificare e revocare atti legittimi dell'amministrazione comunale; inoltre, siffatta ordinanza sembra evidenziare un atteggiamento di contrarietà nei confronti di iniziative dell'amministrazione comunale e appare tale da compromettere il buon andamento della gestione pubblica; secondo l'interrogante, è censurabile tale indebita ingerenza su scelte proprie dell'amministrazione comunale -: in relazione ai fatti esposti in premessa, quali iniziative di propria competenza, eventualmente di carattere disciplinare, intenda adottare nei confronti del dottor Ciccone. (4-00391)

Risposta scritta Atto Camera Risposta scritta pubblicata martedì 3 settembre 2002 nell'allegato B della seduta n. 185 all'Interrogazione 4-00391 presentata da GARAGNANI Risposta. - In merito alla procedura instaurata ex articolo 700 del codice di procedura civile, a seguito di ricorso proposto da alcune persone, in rappresentanza dei «comitati antismog», avverso ordinanze adottate dal comune di Bologna in materia di traffico urbano, si comunica quanto segue. Il procedimento fu assegnato al dottore Bruno Ciccone, il quale, con provvedimento in data 12 luglio 2001, ritenuta la propria giurisdizione e l'ammissibilità del ricorso, dichiarava l'illegittimità di varie ordinanze comunali in quanto non contenenti prescrizioni e divieti in materia di traffico urbano con conseguente inibitoria. Ciò posto, attengono al merito, e quindi non possono essere valutate in sede disciplinare, le doglianze espresse in ordine ad asserite indebite ingerenze da parte del predetto magistrato su scelte proprie dell'amministrazione comunale. Ed invero, premesso che in ogni caso è stato proposto reclamo avverso il provvedimento cautelare del 12 luglio 2001, deve rilevarsi che l'eccezione preliminare di improponibilità ed inammissibilità del ricorso risulta essere stata ritualmente respinta dal dottor Ciccone sin dal 16 marzo 2000. Inoltre, il magistrato ha chiarito che nella fattispecie non si richiedeva al giudice ordinario di sostituirsi alla pubblica amministrazione, nella regolamentazione del traffico, ma di tutelare il diritto alla salute, diritto soggettivo perfetto, costituzionalmente garantito, anche se non si poteva escludere a priori un'interferenza in tale settore. Senza contare, poi, che proprio in merito al suddetto reclamo il Presidente della III sezione civile del tribunale di Bologna ha rigettato l'istanza di sospensione del provvedimento reclamato e ha, altresì, con ordinanza collegiale depositata il 6 dicembre 2001, rimesso gli atti alla Corte costituzionale perché fornisca l'interpretazione più autorevole nella complessa materia. Il che consente di escludere la configurabilità di violazioni di legge macroscopiche ovvero di errori abnormi di interpretazione ascrivibili al dottor Ciccone. Quest'ultimo ha, tra l'altro, recisamente smentito la circostanza secondo cui egli avrebbe preventivamente steso il suddetto provvedimento di natura cautelare, senza attendere le controdeduzioni del comune resistente, né è stato al riguardo addotto alcun oggettivo elemento di riscontro che consenta di provare il contrario. Il magistrato ha, d'altro canto, ammesso di aver redatto delle minute consistenti, peraltro, in semplici annotazioni di quanto ritenuto utile in vista della successiva decisione di merito, con specifico riguardo allo stato della dottrina e giurisprudenza: annotazioni dettate unicamente dall'esigenza di provvedere tempestivamente allo studio del rilevante incartamento processuale, tenuto conto della estrema complessità della materia. Con riguardo infine all'asserita prospettazione da parte del dottor Ciccone di alcune delle possibili soluzioni della vicenda, si ritiene che il medesimo non sia incorso in alcuna anticipazione di giudizio, avendo il suddetto magistrato risposto in via del tutto astratta e teorica, e per mere ragioni di cortesia, alle domande di un gruppo numeroso di giornalisti che si presentava nel corridoio del tribunale nei giorni di udienza, sulle possibili soluzioni alternative della controversia in corso. Alla luce di quanto precede, si rappresenta che non appaiono emergere nel caso di specie profili disciplinarmente valutabili a carico del suddetto magistrato, in quanto la condotta del medesimo risulta comunque inquadrabile nell'alveo dell'attività giurisdizionale, non sindacabile nel merito. Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.



 
Cronologia
domenica 22 luglio
  • Politica, cultura e società
    Muore, a Milano, Indro Montanelli, decano dei giornalisti italiani.

mercoledì 25 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva la proposta di legge: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull' affare Telekom-Serbia (AC 437), che sarà approvata dal Senato l'8 maggio 2002 (legge 21 maggio 2002, n. 99). La Commissione approva la relazione finale nella seduta del 28 aprile 2004.

sabato 28 luglio
  • Politica, cultura e società
    La Pirelli SpA di Marco Tronchetti Provera, insieme a Edizione holding di proprietà della famiglia Benetton, acquista il 22,5% dell'Olivetti dalla lussemburghese Bell, che a sua volta possiede la maggioranza di Telecom Italia SpA.