Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00175 presentata da GAMBINI SERGIO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 18/09/2001
Interrogazione a risposta in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-00175 presentata da SERGIO GAMBINI martedì 18 settembre 2001 nella seduta n. 032 GAMBINI. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che: la disciplina dell'offerta al pubblico dei servizi di telecomunicazione è stata recentemente oggetto di riesame, a seguito dell'emanazione della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 467/00/Cons. del 19 luglio 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000, riguardante le nuove disposizioni in materia di autorizzazioni generali; la predetta disciplina si applica ai servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 e dell'articolo 22, lettere e) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, diversi dalla telefonia vocale, dall'installazione e dalla fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, oltre che ai servizi via satellite espletati nell'ambito della banda protetta; secondo la tipologia del servizio che si intende offrire, il soggetto interessato deve inviare al Ministero delle comunicazioni una diversa dichiarazione che, in un caso, svolge la funzione di una semplice comunicazione, mentre, nell'altro caso, di una vera e propria richiesta di autorizzazione per l'offerta al pubblico del servizio; sulla base di informazioni raccolte dalla Federazione italiana tabaccai, il legislatore avrebbe inteso assoggettare il servizio telefax alle disposizioni contenute nella citata delibera, anche se appare impossibile individuare un'esatta collocazione di tale servizio nell'una o nell'altra fattispecie contenute nelle delibera medesima; qualora, infatti, il servizio telefax, dovesse essere inquadrato come un servizio differente da quello di trasmissione dati sopra descritto, come sembra che sia, la disciplina sarebbe completamente diversa e molto più onerosa, oltre che inaccettabile; per poter iniziare l'offerta del servizio, non sarebbe sufficiente il semplice invio della dichiarazione ma occorrerebbe attendere il decorso di quattro settimane ed il mancato ricevimento di un provvedimento negativo motivato da parte dell'Autorità; in questo arco temporale, il ministero è tenuto a svolgere un'istruttoria, per la quale richiede il pagamento di un contributo, di cui all'articolo 7 della citata delibera, quantificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998; il citato contributo è particolarmente elevato e, nella fattispecie, ammonta a lire 1.027.200 se il servizio è offerto in ambito regionale o a lire 10.272.000 se il servizio è offerto in ambito pluriregionale; tale situazione ha prodotto un diffuso scontento nella categoria dei tabaccai, che considerano eccessivamente oneroso un tale contributo per l'offerta al pubblico di un servizio puramente addizionale alla vendita di generi di monopolio servizio addizionale che peraltro si colloca pienamente alla prospettiva di qualificazione della rete distributiva, già sperimentato con l'estensione della rete lottomatica alle rivendite di generi di monopolio; è del tutto evidente che qualora prevalesse un'interpretazione tesa ad affermare l'obbligatorietà del contributo, non si avrebbe alcuna richiesta per offrire servizi telefax da parte di rivendite di tabacchi, data l'impossibilità di ammortizzare l'ingente contributo con un'attività certamente modesta. L'unico risultato certo sarebbe quello di cancellare la possibilità di accedere al servizio da parte di coloro che non dispongono di propri apparecchi fax, (e cioè la grande maggioranza dei cittadini italiani) cosa particolarmente grave nei piccoli centri e nelle località periferiche -: se il ministro non consideri urgente offrire gli opportuni chiarimenti circa l'effettivo inquadramento del servizio di telefax, ed opportuno far rientrare il servizio di telefax offerto al pubblico nella fattispecie meno onerosa.(5-00175)