Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00713 presentata da CAPITELLI PIERA (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 19/09/2001
Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00713 presentata da PIERA CAPITELLI mercoledì 19 settembre 2001 nella seduta n. 033 CAPITELLI, SASSO e GRIGNAFFINI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che: l'articolo 3 del decreto ministeriale n. 135 del 9 agosto 2001 al comma 3 prevede, riguardo alle assunzioni del personale Ata effettuate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti aggiornate a seguito dell'espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all'ordinanza ministeriale n. 153 del 2000, che «se il relativo contratto viene stipulato dopo il 31 agosto 2001, le medesime avranno decorrenza giuridica dal 1 o settembre 2001 ed effetti economici dal 1 o settembre 2002, data di effettiva assunzione in servizio»; il decreto legge n. 255 del 2001 nella sua originaria versione non riguardava in alcun modo il personale Ata; con le modifiche apportate alla Camera è stato introdotto l'articolo 4- bis che prevede la procedura della nomina a tempo indeterminato con contenuto solo giuridico per le nomine effettuate dopo il 31 luglio a decorrere dall'anno scolastico 2001-2002; la previsione delle nomine esclusivamente giuridiche dopo il 31 agosto 2001 di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 255 riguarda solo ed esclusivamente il personale docente; le modifiche apportate alla Camera all'articolo 1, con l'introduzione del comma 4- bis , come risulta dal dibattito in Settima Commissione, non hanno mai riguardato gli Ata ma solo il personale docente delle graduatorie permanenti e poi quello docente dei concorsi ordinari; in ogni caso per ritardi dipendenti dall'amministrazione scolastica relativamente alle operazioni di mobilità precedenti le nomine a tempo indeterminato, in nessuna provincia è stato possibile iniziare le nomine a tempo indeterminato prima del 31 agosto 2001 -: se intenda prendere iniziative nel senso espresso dalle organizzazioni sindacali affinché gli oltre 5000 dipendenti Ata dell'amministrazione scolastica che riceveranno la nomina a tempo indeterminato, prevista dal contingente 2001-2002, possano raggiungere la sede di servizio ed essere regolarmente retribuiti dal 1 o di settembre 2001 così come prevede la legge, senza essere costretti a ricorrere al giudice del Lavoro. (4-00713)
Risposta scritta Atto Camera Risposta scritta pubblicata venerdì 10 dicembre 2004 nell'allegato B della seduta n. 557 all'Interrogazione 4-00713 presentata da CAPITELLI Risposta. - Con riferimento all'atto parlamentare cui si risponde, l'interrogante lamenta che ai contratti a tempo indeterminato del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario stipulati dopo il 31 agosto 2001 e riferiti all'anno scolastico 2001/2002, è stata data decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina ed effetti economici dalla data di assunzione in servizio diversamente da quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale n. 135 del 9 agosto 2001. Al riguardo si fa presente che la legge 20 agosto 2002, n. 333 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge n. 255 del 23 marzo 2001 recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002, all'articolo 4- bis primo periodo testualmente recita: «Il disposto dell'articolo 4, comma 1, primo periodo si applica anche con riferimento ai provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo indeterminato del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)». L'articolo 4 primo periodo della medesima legge prevede che «Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione e di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo devono essere completati entro il 31 luglio di ciascun anno (i contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1 o settembre dell'anno successivo fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina). Limitatamente all'anno scolastico 2001-2002 il terzo comma dell'articolo 4 ha fissato al 31 agosto 2001 il predetto termine. In applicazione della suddetta normativa è stato emanato il decreto ministeriale 13 novembre 2001, n. 162 che ha sostituito il precedente decreto n. 135 del 9 agosto 2001 modificandolo ed aggiornandolo. In particolare sono state modificate le disposizioni inserite nell'articolo 3, comma 3 del citato decreto ministeriale n. 135/200 prevedendo - in linea con la normativa inserita in sede di conversione del DL n. 255/2001 - la possibilità di assumere personale amministrativo, tecnico ed ausiliario con effetti giuridici dal 1 o settembre 2001 ed economici dalla data di assunzione in servizio con provvedimenti adottati anche dopo il 31 agosto. Si fa presente, infine, che tutte le informazioni concernenti le assunzioni a tempo indeterminato sono state inserite nel Sistema Informativo (SIMPI) con la massima puntualità e tempestività. Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.