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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00230 presentata da BRIGUGLIO CARMELO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19/09/2001

Interrogazione a risposta orale Atto Camera Interrogazione a risposta orale 3-00230 presentata da CARMELO BRIGUGLIO mercoledì 19 settembre 2001 nella seduta n. 033 BRIGUGLIO, ARRIGHI, BELLOTTI, CIRIELLI, LEO, MESSA e PAOLONE. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: risulta che nelle nomine alla qualifica di dirigente generale dell'Amministrazione Penitenziaria effettuate durante il precedente Governo non si è proceduto, come dovuto, ad una valutazione comparativa di tutti i dirigenti, «con almeno un quinquennio nelle funzioni dirigenziali» aspiranti a tale qualifica, né risulta che siano stati forniti prima della decisione le schede contenenti il curriculum vitae dei singoli dirigenti e anzi quelle dei promossi pare siano stati acquisiti successivamente dal governo Amato addirittura nei suoi ultimi giorni di vita; in questo atto estremamente importante, quale la preposizione ai vertici dell'organizzazione di dirigenti amministrativi, non siano stati fissati, né i criteri, né le caratteristiche delle professionalità da reperire e quindi da ricercare nelle valutazioni dei candidati, ma ha proceduto ad libitum , in contrasto con le norme, chiare, precise e tassative le quali dispongono che occorre «tenere conto della professionalità maturata nello specifico settore ...» (articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146); dal disposto della citata norma ne discende che la pubblica amministrazione è vincolata nel suo potere discrezionale di scelta al requisito della professionalità, già acquisita in campo, che si documenta negli atti, nei provvedimenti, nella gestione materiale degli uffici di dirigenza generale che si intendono ricoprire, e non in una mera e ipotetica o potenziale professionalità da parte dei candidati tanto che, diversamente, il legislatore non avrebbe adoperato i termini «professionalità maturata nello specifica settore"; è ancora più chiaro il primo comma dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, che fa riferimento ai risultati conseguiti in precedenza, nonché il sesto comma dello stesso articolo 19 il quale fa riferimento a «esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una specializzazione professionale, culturale, scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche, o da concrete esperienze di lavoro...»; il combinato disposto delle citate norme è tassativo: per la nomina a dirigente generale nella pubblica amministrazione, bisogna aver acquisito una concreta professionalità, materialmente documentata dagli stessi provveditori che hanno creato, organizzato, avviato e diretto questi uffici regionali, previsti con legge n. 395 del 1990, prima di dirigenza superiore ora di dirigenza generale; invece quanto chiarito, precisato, disposto dalle norme è stato contraddetto dalle citate nomine; dall'esame dei nominativi dei dirigenti si rileva infatti che parecchi dirigenti generali nuovi, non avevano, né hanno a tutt'oggi, la prescritta «esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali», prevista dal citato comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993; l'eventuale richiamo alla vigenza dell'articolo 40 della legge n. 395 del 1990, al momento delle promozioni, non calza quindi, in quanto la norma speciale, prevista dal citato comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 146 del 2000, fa preciso e tassativo riferimento al decreto legislativo n. 29 del 1993 e decreto legislativo n. 300 del 1999 e pertanto costituisce legge speciale non soggetta ad interpretazioni estensive di sorta; pertanto i provvedimenti di promozione in questione, risultano palesemente illogici, contraddittori e iniqui: questi funzionari privi della benché minima esperienza professionale nello specifico settore andranno ad assolvere proprio quelle funzioni, che altri dirigenti pretermessi hanno esercitato addirittura da decenni, conseguendo risultati positivi; tra gli esclusi ad esempio risultano il dottor Veschi che ha diretto il provveditorato del Lazio per quasi un decennio, il dottor Gasparo che ha diretto il provveditorato di Pescara, il dottor Cesari che ha curato l'apertura dei provveditorati, dell'Emilia Romagna e delle Marche dirigendoli contemporaneamente per tre anni, oltre alla contestuale reggenza per nove mesi del provveditorato di Padova, nonché il dottor Faramo già vice direttore dell'ufficio del personale, ha diretto per quasi un decennio il provveditorato di Padova; è stato accertato che in capo ad alcuni dei dirigenti promossi sussistono condanne penali talune passate in giudicato, per cui avendo l'articolo 1- bis della legge 27 marzo 2001 n. 97 rispristinato l'efficacia del giudicato penale di condanna in ordine alla responsabilità disciplinare, si determina di conseguenza una sospensione di ogni procedimento amministrativo e soprattutto delle promozioni, prima che il giudizio penale sia divenuto definitivo, come già era nell'articolo 3 del precedente codice di procedura penale; di contro sono stati promossi questi funzionari, posti addirittura ai vertici amministrativi e con le conseguenti responsabilità di alta direzione dell'attivita amministrativa e quel che è peggio, sono stati esclusi altri dirigenti più anziani, professionalmente preparati immuni da procedimenti penali e disciplinari, che hanno acquisito meriti in servizio e in possesso di requisiti professionali, culturali significativi quali docenze universitarie ovvero l'avvio al funzionamento e la decennale reggenza propria di quegli uffici, ora elevati al rango di dirigenza generale; appare pertanto opportuno procedere all'annullamento di tali nomine illegittime e procedere ad una nuova valutazione di tutti i dirigenti, sulla base dei criteri oggettivi, dei meriti acquisiti sul campo e dei vincoli imposti dalle norme, e non in base all'appartenenza politica o quel che è peggio a consorterie -: se non intenda assumere, con urgenza, le iniziative necessarie perché siano annullati i provvedimenti di nomina dei dirigenti generali dell'Amministrazione penitenziaria viziati da palese illegittimità per i motivi sopra esposti.(3-00230)

 
Cronologia
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giovedì 20 settembre
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