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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00803 presentata da BELLINI GIOVANNI (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 26/09/2001

Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00803 presentata da GIOVANNI BELLINI mercoledì 26 settembre 2001 nella seduta n. 037 BELLINI, FLUVI e NANNICINI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza. - Per sapere - premesso che: la legge 124 del 3 maggio 1999 all'articolo 8 ha disposto che il personale ATA (bidelli/collaboratori scolastici) dipendenti dagli enti locali venisse trasferito nel ruolo del personale statale con decorrenza 1 o gennaio 2000 (articolo 5), e collocato nelle aree e nei profili corrispondenti a quello di appartenenza; a tale scopo sono stati successivamente emanati appositi decreti da parte dei provveditori agli studi che indicavano individualmente il trasferimento alle dipendenze dello Stato del suddetto personale, con inquadramento nel profilo professionale di «Collaboratore scolastico», e con trattamento retributivo carente della valutazione dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza e senza tener conto della effettiva qualifica funzionale di provenienza. Comunque, in generale, con trattamento retributivo complessivamente inferiore a quello in godimento presso l'ente locale; ricordato che la legge n. 124 del 3 maggio 1999, ha disposto all'articolo 8 che il «personale Ata degli istituti e delle scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato» e che al secondo comma del medesimo articolo stabilisce che il personale, dipendente dagli enti locali «in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data in vigore della presente legge» è trasferito nei ruoli del personale Ata statale ed «è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili». Inoltre, sempre al secondo comma dell'articolo 8, garantisce al personale trasferito il riconoscimento ai fini giuridici ed economici della «anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza»; in questo contesto l'obiettivo della legge n. 124 del 3 maggio 1999 mirava chiaramente a cambiare il datore di lavoro a non il lavoro del suddetto personale, in nessuna delle sue componenti, sia quella relativa alle prestazioni sia quella relativa alla retribuzione; risulta anche che la maggior parte del personale Ata non ha goduto del diritto di opzione, in quanto non è stata applicata la possibilità di opzione per la permanenza nell'Ente di appartenenza in evidente contrasto con il comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 124/1999 che ne riconosceva il diritto; e con l'articolo 52 della legge 312/1980 che disciplina il passaggio da ente ad ente dei dipendenti pubblici preservando tutta l'anzianità di servizio; risulta agli scriventi che l'applicazione della legge è quindi avvenuta senza il riconoscimento «ai fini giuridici ed ai fini economici» dell'anzianità maturata nell'ente locale di provenienza; ad oggi, pertanto, il personale Ata transitato alle dipendenze dello Stato risulta penalizzato nell'inquadramento e nello stipendio poiché non viene corrisposto quanto dovuto dai parametri di anzianità per gli anni di lavoro maturati alle dipendenze degli enti locali; su questi aspetti pendono numerosi ricorsi al tribunale amministrativo con conseguente stato di latente conflittualità che si riversa nei plessi scolastici, influenzando negativamente il buon funzionamento dell'organizzazione scolastica -: quali iniziative intendano assumere i ministeri interrogati per il riconoscimento del corretto inquadramento del personale Ata e del riconoscimento di tutta l'anzianità di servizio maturata alle dipendenze degli enti locali, ai fini giuridici ed economici. (4-00803)

 
Cronologia
giovedì 20 settembre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Si riunisce a Berlino, in Germania, il Consiglio europeo straordinario per analizzare la situazione internazionale dopo gli attentati negli Stati Uniti dell'11 settembre.

mercoledì 3 ottobre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    A seguito degli attentati dell'11 settembre, il Consiglio atlantico riconosce, per la prima volta nella storia dell'Alleanza, l'esistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 5 del Trattato, ai sensi del quale un attacco armato contro un membro dell'Alleanza deve essere considerato come un attacco contro tutti i membri dell'Alleanza stessa.