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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00030 presentata da CAPARINI DAVIDE (LEGA NORD PADANIA) in data 27/09/2001

Risoluzione in Commissione Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00030 presentata da DAVIDE CAPARINI giovedì 27 settembre 2001 nella seduta n. 038 La IX Commissione, premesso che: la legge n. 66 del 2001 prevede il rilascio di autorizzazione all'esercizio dell'emittenza radiotelevisiva in presenza di requisiti oggettivi; le piccole emittenti comunitarie, che svolgono un servizio di grande valore in favore del territorio e delle piccole realtà locali, a causa della loro oggettiva minore capacità amministrativa, hanno incontrato difficoltà nell'istruire entro i tempi previsti dal disciplinare, la documentazione richiesta dall' iter autorizzativo; il Governo ha già predisposto una proroga dei termini con il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dell'articolo 1, comma 1, della legge 20 marzo 2001, n. 66; le autorizzazioni richieste non ledono i diritti regolarmente acquisiti da altri soggetti cui siano già state rilasciate le concessioni ed autorizzazioni previste dalla legge n. 66 del 2001; impegna il Governo a ricomprendere nella citata proroga le emittenti comunitarie che, pur essendo in possesso dei requisiti richiesti, per oggettiva difficoltà nell'istruzione della documentazione richiesta per il rilascio dell'autorizzazione non siano riuscite a presentare la domanda nei tempi e modi previsti dal disciplinare. (7-00030)«Caparini, Gibelli».

 
Cronologia
giovedì 20 settembre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Si riunisce a Berlino, in Germania, il Consiglio europeo straordinario per analizzare la situazione internazionale dopo gli attentati negli Stati Uniti dell'11 settembre.

mercoledì 3 ottobre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    A seguito degli attentati dell'11 settembre, il Consiglio atlantico riconosce, per la prima volta nella storia dell'Alleanza, l'esistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 5 del Trattato, ai sensi del quale un attacco armato contro un membro dell'Alleanza deve essere considerato come un attacco contro tutti i membri dell'Alleanza stessa.