Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00834 presentata da DIDONE' GIOVANNI (LEGA NORD PADANIA) in data 27/09/2001
Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00834 presentata da GIOVANNI DIDONE' giovedì 27 settembre 2001 nella seduta n. 038 DIDONÈ. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che: lunedì 17 settembre si è verificato un grave incidente; dal deposito della Ditta Sveg Beyfin di Bassano del Grappa è fuoriuscita una nube di gas dell'ordine dei 20.000 litri; questo impianto di deposito e travaso di Gpl è stato autorizzato per 4 serbatoi da 300 metri cubi, per 3 serbatoi da 200 metri cubi e per 24 metri cubi di Gpl in bombole per un totale di metri cubi 1824. La concessione edilizia relativa all'impianto è stata rilasciata l'8 settembre 1992 dopo che la regione Veneto ha espresso in data 11 giugno 1991 parere favorevole sotto l'aspetto urbanistico ed igienico sanitario e che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in concerto con il Ministero delle finanze ha concesso con decreto n. 15424 del 25 giugno 1992 di installare l'impianto della capacità complessiva di 1824 metri cubi pari a 1.824.000 litri; questo impianto è inserito in un contesto caratterizzato dalla presenza di civili abitazioni e attività produttive e in caso di incidente verrebbe interessata una vasta zona della pedemontana veneta; si fa presente che la recente fuga di gas ha paralizzato per quattro ore l'intera zona con grave disagio per la popolazione e generando insicurezza e preoccupazione; si segnala l'esistenza di un simile impianto, che non è un problema prettamente locale; si fa presente che fortunatamente questo incidente non ha avuto un tragico epilogo non per l'intervento umano ma per pura fatalità -: se l'installazione sia stata fatta a regola d'arte, nel rispetto di tutte le prescrizioni che la normativa prevede in tali casi; se sia possibile che un impianto di queste dimensioni sia localizzato nelle immediate vicinanze di civili abitazioni, senza assicurare agli abitanti un soddisfacente grado di sicurezza e vivibilità; se sia oltremodo possibile, che sia stato attivato senza la preventiva predisposizione di un adeguato piano di emergenza esterno e di una capillare informazione e istruzione della popolazione. (4-00834)
Risposta scritta Atto Camera Risposta scritta pubblicata martedì 18 marzo 2003 nell'allegato B della seduta n. 282 all'Interrogazione 4-00834 presentata da DIDONE' Risposta. - Va precisato che l'allora ministero dell'industria, con una nota del 15 gennaio 1991, aveva chiesto espressamente se in detta delibera fossero stati presi in esame tutti gli aspetti urbanistico-edilizi connessi con la realizzazione dell'impianto e se la delibera stessa potesse intendersi come benestare dell'amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 46 del regio-decreto 20 luglio 1934, n. 1303, cosa che veniva confermata dalla, prefettura di Vicenza con nota n. 1109 del 16 luglio 1991. Per quanto attiene alle problematiche connesse con i rischi di incidente rilevante, si precisa inoltre che: a) lo stabilimento è soggetto agli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 334 del 1999, in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, e pertanto sono stati presentati alle autorità competenti la notifica, la scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori ed il rapporto di sicurezza; b) il competente comitato tecnico Interregionale Veneto e Trentino Alto Adige ha in corso l' iter istruttorio per la valutazione del rapporto di sicurezza; c) il servizio inquinamento atmosferico del Ministero dell'ambiente ha istituito una apposita commissione ispettiva per accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dalla ditta in questione e del relativo sistema di gestione della sicurezza. Si ricorda inoltre che il 16 giugno 2001, sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 138, è stato pubblicato il decreto interministeriale 9 maggio 2001, recante «requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante» previsto dall'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo n. 334 del 1999. Il decreto fornisce alle autorità territoriali gli strumenti per una gestione della destinazione e dell'uso dei suoli che possa garantire il mantenimento di opportune distanze tra gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e le zone residenziali, nei casi di: a) realizzazione di nuovi stabilimenti; b) interventi con aggravio del preesistente livello di rischio su stabilimenti soggetti a decreto legislativo n. 334 del 1999; c) realizzazione di nuovi insediamenti, o infrastrutture attorno a stabilimenti esistenti. Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Giovanni Dell'Elce.