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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/00051 presentata da EUFEMI MAURIZIO (CCD-CDU BIANCOFIORE) in data 02/10/2001

Interpellanza Atto Senato Interpellanza 2-00051 presentata da MAURIZIO EUFEMI martedì 2 ottobre 2001 nella seduta n. 047 EUFEMI, CIRAMI. Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza. Premesso che: il Governo è intervenuto svariate volte sulle amministrazioni pubbliche affinché i loro bandi di concorso per il reclutamento del personale e le procedure di riqualificazione del personale già in servizio tenessero conto delle norme generali riguardanti il pubblico impiego, e ciò allo scopo d'evitare disparità di situazioni giuridiche e di trattamento economico del personale statale e degli altri enti pubblici territoriali od istituzionali (basti rammentare al riguardo la polemica sul cosiddetto «concorso dei miracoli» per i dipendenti della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, intervenuta l'anno scorso e riportata sulla stampa nazionale); diverse amministrazioni pubbliche, ed in particolare il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, hanno avviato procedure di riqualificazione professionale interne per il personale rispetto alle quali possono essere sollevati i medesimi rilievi che inficiarono quel concorso regionale. Tali procedure, infatti, che prevedono avanzamenti anche tra funzioni estremamente diverse, basati di fatto solo sul criterio dell'anzianità, senza alcun riconoscimento del merito, della preparazione culturale e professionale, sono state varate a seguito di Accordi Integrativi di Ministero sottoscritti dalle singole amministrazioni e da talune Organizzazioni sindacali in violazione di precise disposizioni normative e contrattuali di livello nazionale di comparto nonché della giurisprudenza costituzionale. Tali violazioni più precisamente consistono nella: a) violazione dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 287 del 1999 che nel dettare le modalità di riqualificazione del personale dispone che venga assicurata «in ogni caso la selettività della procedura da riservare esclusivamente al personale proveniente dalla posizione economica immediatamente inferiore», mentre nelle procedure censurate è consentito l'avanzamento in carriera di due livelli (il cosiddetto «doppio passaggio» dalla posizione C1 alla posizione C3, dalla posizione B1 alla posizione B3); b) violazione della sentenza n. 1/1999 della Corte Costituzionale, dichiarante l'illegittimità costituzionale di talune disposizioni contenute nella legge 28 dicembre 1995 n. 549 e successive modifiche ed integrazioni, norme le quali (disattendendo il presupposto normativamente consolidato e determinante per la progressione in carriera del personale in questione, ossia l'appartenenza dei candidati alla posizione immediatamente inferiore) consentivano l'accesso all'allora settima qualifica funzionale (attualmente, posizione «C1») anche al personale inquadrato nella qualifica non immediatamente inferiore; c) violazione dell'articolo 15 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001, che non prevede una preselezione bensì una sola graduatoria finale, per la cui formulazione individua quale elemento «determinante», e, «in ogni caso», la posizione economica di provenienza ed invece gli Accordi integrativi attribuendo portata determinante all'anzianità di servizio hanno sovvertito l'ordine dei valori individuato dal contratto collettivo nazionale di lavoro; svariate pronunce giurisdizionali (Tribunale di Milano, proc. n. 3360/2001, Tribunale di Cagliari, proc. n. 2206/2001, Tribunale di Roma, proc. n. 2535341/2001, Tribunale di Teramo, proc. n. 630/2001, Tribunale di Salerno, n. 4084/2001, Tribunale di Latina, 18.07.2001, Tribunale di Lamezia Terme, n 349/2001, Tribunale di Milano, 07.09.2001, Tribunale di Cagliari, proc. n. 3304/2001, Tribunale di Roma, proc. n. 15210/2001) hanno acclarato come integralmente illegittime le suddette procedure di riqualificazione interne. Centinaia di Funzionari laureati C2 della ex carriera direttiva delle amministrazioni interessate, infatti, vistisi paradossalmente esclusi dall'accesso ai corsi verso la posizione C3 a vantaggio del personale sottordinato C1 della ex carriera di concetto, in virtù della maggiore anzianità generica di servizio da questi ultimi posseduta, hanno attivato un nutrito contenzioso davanti alla Magistratura del lavoro in numerosi tribunali, ottenendo su tutto il territorio nazionale svariate ordinanze cautelari ex articolo 700 del codice di procedura civile, tra cui l'ordinanza del Tribunale di Salerno che ha ordinato al Ministero della giustizia di sospendere l'intera procedura selettiva. Si richiamano le principali motivazioni poste alla base di tali ordinanze cautelari, le quali chiariscono che: 1) è incostituzionale basare la riqualificazione del personale sul principio dell'anzianità perché «tutto ciò contrasta chiaramente con il principio dell'efficienza, voluto dal legislatore con la riforma del pubblico impiego, e con i principi costituzionali del buon andamento e della imparzialità che devono guidare l'azione della pubblica amministrazione, come ha ben evidenziato la Corte Costituzionale nella sentenza n. 1/99, venendosi a fondare la selezione dei migliori a mezzo dell'irragionevole criterio della maggiore anzianità posseduta, del tutto inidoneo ad accertare il soggetto più capace e meritevole» (Tribunale di Roma) ; 2) è stato disatteso il contratto collettivo nazionale di lavoro «con la conseguenza assurda d'un sistema di punteggi premiale nei confronti del personale rientrante nella posizione meno elevata....si è verificata una irrazionale discriminazione ai danni del personale rientrante nella posizione immediatamente inferiore. Ciò soprattutto tenuto conto del meccanismo preselettivo (ignoto al contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto) che impedisce alla gran parte degli aspiranti rientranti nella posizione C2 (e cioè quelli più qualificati) l'accesso al percorso formativo» (Tribunale di Salerno); 3) le procedure in argomento «introducono un meccanismo di preselezione, preliminare al percorso formativo, non previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, e che di fatto limitando l'accesso ad un ristretto numero di partecipanti, comporta che i posti vengano assegnati già prima del percorso formativo, eludendo la funzione selettiva dello stesso e che inoltre la abnorme valutazione del requisito della mera anzianità di servizio rispetto ad altri, come ad esempio il titolo di studio.........contrasta chiaramente con il principio dell'efficienza della pubblica amministrazione voluto dal legislatore e ben evidenziato dalla Corte Costituzionale della sentenza n. 1/99» (Tribunale di Cagliari); 4) inoltre «può riscontrarsi una violazione dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 287 del 1999 ... la portata della norma, tesa a scongiurare censure di incostituzionalità, è tale da imporre la sua applicazione a tutti i processi di riqualificazione. .. È paradossale che ciò che non può fare una legge possa ritenersi consentito alle parti sociali. ... Il palese contrasto della disciplina collettiva «in parte qua», con il cogente precetto costituzionale dell'art. 97, 2º comma, della Cost. non può non inficiare la validità di tale disciplina. Ed infatti il contrasto di una norma collettiva con una norma imperativa, ancor più se di rango costituzionale, produce la nullità della disposizione pattizia.. come nel caso che ci occupa, una disciplina che violi il principio di ragionevolezza costituzionalmente previsto dall'art. 3 Cost. ... Tale violazione pattizia con essa contrastante non potrebbe che essere nulla» (Tribunale di Salerno); 5) tra l'altro «tale meccanismo di selezione preliminare, ad avviso di codesto Giudice, si pone in contrasto con le previsioni del contratto collettivo del comparto Ministeri il quale ha previsto un esame finale ed una unica graduatoria ... al fine di salvaguardare la massima selettività della procedura, volta al reclutamento dei più capaci i quali potrebbero, invece, in applicazione dei criteri del contratto integrativo e dell'avviso di selezione impugnati, essere esclusi a priori dalla selezione stessa. Ciò in violazione dei principi di efficienza e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, i quali costituiscono i principi portanti della riforma di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993 (art.1)» (Tribunale di Lamezia Terme); 6) inoltre «tutto ciò contrasta con il principio dell'efficienza dell'azione amministrativa.......con i principi costituzionali del buon andamento e della imparzialità......così come appaiono violati la normativa contrattuale e gli stessi principi di correttezza e buona fede contrattuale» (Tribunale di Teramo); 7) tra l'altro «l'articolo 11 del decreto legislativo n. 287 del 30.07.99 stabilisce ... mentre negli atti impugnati oltre che a consentire l'accesso a tutti i lavoratori attualmente collocati nell'area C.....la abnorme valutazione del requisito della mera anzianità di servizio rispetto agli altri ......contrasta chiaramente con il principio dell'efficienza della pubblica amministrazione voluto dal legislatore e ben evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 1/99» (Tribunale di Oristano); malgrado tali pesanti rilievi giurisdizionali il Ministero dell'economia si appresterebbe ad iniziare i corsi di riqualificazione lasciando invariato l'iniquo impianto dato alle stesse; il prevedibile esito, negativo per le amministrazioni, dei contenziosi aperti ed una probabile rimessione degli atti alla Magistratura contabile, costringerebbero le stesse a giustificare gli immotivati e notevoli costi sostenuti sia per l'espletamento dei corsi sia per i maggiori trattamenti stipendiali erogati svariate decine di miliardi per portare a termine procedure già censurate di illegittimità. Tale elemento dovrebbe indurre l'amministrazione a rivedere il proprio operato, si chiede di sapere se il Ministro per la funzione pubblica non ritenga di intervenire urgentemente sulle amministrazioni interessate perché rivedano il proprio operato emendando le procedure di riqualificazione dai vizi di legittimità così pesantemente evidenziati dalla Magistratura del lavoro, sia nell'ottica della più ampia tutela dell'interesse pubblico sia al fine di evitare devastanti turbative dell'ordine pubblico. (2-00051)

 
Cronologia
giovedì 20 settembre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Si riunisce a Berlino, in Germania, il Consiglio europeo straordinario per analizzare la situazione internazionale dopo gli attentati negli Stati Uniti dell'11 settembre.

mercoledì 3 ottobre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    A seguito degli attentati dell'11 settembre, il Consiglio atlantico riconosce, per la prima volta nella storia dell'Alleanza, l'esistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 5 del Trattato, ai sensi del quale un attacco armato contro un membro dell'Alleanza deve essere considerato come un attacco contro tutti i membri dell'Alleanza stessa.