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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA URGENTE 2/00100 presentata da GRANDI ALFIERO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 15/10/2001

Interpellanza urgente Atto Camera Interpellanza urgente 2-00100 presentata da ALFIERO GRANDI lunedì 15 ottobre 2001 nella seduta n. 045 I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che: in data 10 giugno 1996 Mediaset s.p.a. ha depositato presso la CONSOB il «Prospetto Informativo» registrato al n. 3645 e relativo alla «offerta pubblica» di azioni ordinarie della predetta società; alle pagine 71-72 (punto 19 - posizione fiscale) del prospetto informativo si afferma che Mediaset si è avvalsa delle agevolazioni previste dalla legge Tremonti per nuovi investimenti in beni strumentali «soprattutto per l'acquisto di diritti di sfruttamento di opere cinematografiche e televisive, che costituiscono beni strumentali con il requisito della novità anche se già utilizzati all'estero»; in seguito si afferma che: «gli investimenti hanno riguardato anche l'acquisto di diritti non suscettibili di immediata utilizzazione...» in quanto essi, a tutti gli effetti, costituiscono acquisizione al patrimonio aziendale di beni strumentali immateriali nuovi. Ciò vorrebbe dire, in altre parole, che un film degli anni quaranta sarebbe «nuovo», ai fini fiscali, se acquisito per essere trasmesso in TV italiane ancorché lo abbiano già visto milioni di persone nelle sale; così sarebbe nuovo se acquistato per essere trasmesso via etere, ancorché già trasmesso in TV via cavo, o viceversa; il pagamento per l'acquisto di tali beni è avvenuto con una lunga dilazione che non aveva alcun riflesso sull'agevolazione perché quest'ultima era configurata come spettante per l'acquisto dei beni negli anni 1994 e 1995, indipendentemente dalle modalità di pagamento; il risparmio fiscale previsto è di circa 240 miliardi di lire; la cifra di lire 240 miliardi, rappresenta una valutazione in una certa misura «arbitraria». Infatti se la legge «Tremonti» non ci fosse stata, ovvero se siffatti investimenti in beni immateriali (nuovi ancorché usati, e riferibili al 1994-95 anche se pagati nel 2000) non fossero stati ricompresi nelle previsioni agevolative della legge - semplicemente l'acquisto dei diritti non ci sarebbe stato ed i film sarebbero rimasti nelle società «off-shore» del gruppo o sarebbero venuti in Italia per altri prezzi; alle pagine 115-117 del prospetto si dice che «gli investimenti in diritti effettuati negli esercizi 1994 e 1995 includono acquisti da società appartenenti al gruppo Fininvest o a questo correlate per lire 730,7 miliardi e 242,3 miliardi e vi si illustra il ruolo delle società "off-shore" del gruppo Fininvest (pag. 117) come quello di "centrali di acquisto delle major", da produttori indipendenti e da distributori di diritti televisivi spesso in anticipo rispetto alla possibilità di sfruttamento televisivo»; soltanto nel 1996 (dopo cioè la circolare applicativa della legge Tremonti) è stata fatta fare una perizia (Kagan World Trade) che ha evidenziato valori superiori a quelli contabili di carico; nella versione inglese del prospetto vi erano particolari che mancano nella versione italiana: in particolare un confronto tra i prezzi pagati da Mediaset per acquisirli con quelli pagati dalle società «off-shore» ai terzi titolari; risulta agli interpellanti che le società italiane acquisivano di volta in volta dalle società «off-shore», il diritto «relativo al territorio italiano solo al momento dell'utilizzo del diritto stesso ad un prezzo di volta in volta concordato tra le parti, senza alcun specifico riferimento a valutazioni operate da terzi, e con una configurazione talora diversa dei diritti compravenduti» con la conseguenza che fino al 1994-95 (legge Tremonti), i «transfer prices» dalle «off-shore» alle italiane era fatto esclusivamente (e cioè: per gravare di maggiori costi le italiane abbattendone il reddito tassabile in Italia, e per generare maggiori ricavi nelle «off-shore» tassate in Paesi a fiscalità più mite o privi di fiscalità) per trasferire reddito all'estero; queste operazioni infragruppo sarebbero state - con la quotazione in Borsa - assai meno libere, perché più «osservate» e «monitorate» dagli investitori istituzionali, perché non più allocazione internazionale di reddito, ma sottrazione di reddito ai risparmiatori investitori nelle azioni quotate in quanto i vantaggi delle «off-shore» finiscono in casseforti familiari cui non partecipa la società quotata; in questo caso ad avviso degli interpellanti è risultato conveniente fare «l'ultimo colpo» prima della quotazione, portando tutti i diritti in Italia, tanto più che il costo è stato dilazionato, il valore dell'investimento elevato generando insieme ad una consistente voce patrimoniale della società quotare, anche una «franchigia fiscale» di pari importo grazie alla legge di incentivazione e a future elevate quote d'ammortamento dell'investimento effettuato. Moltiplicando così i benefici, senza perdere una lira visto che il costo si paga a società Fininvest; la circolare del ministero delle finanze comprendeva espressamente la dizione «immateriali» e «beni strumentali nuovi» con la condizione che la loro effettiva utilizzazione fosse inclusa in piani controllabili da parte dell'amministrazione finanziaria e che la circolare divenne poi ad effetti «normativi» con la inclusione delle sue previsioni nel modulo di dichiarazione «760/95» (parte «istruzioni per la compilazione») approvato con decreto ministeriale e che in tali istruzioni, si affermava (pagina 7) che per beni immateriali il requisito della «novità» sussisteva se il «diritto di utilizzazione dell'opera dell'ingegno è attribuito per la prima volta in Italia al soggetto che intende fruire dell'agevolazione»; rileggendo pagina 71 del prospetto informativo «Mediaste» il cerchio si chiude; dai fatti sopracitati risulta evidente secondo gli interpellanti che il Gruppo Fininvest ha beneficiato delle agevolazioni sia attraverso i vantaggi fiscali di Mediaset, sia arricchendo le società off-shore del gruppo; la facilitazione è stata data ricomprendendo tra i beni strumentali nuovi anche diritti immateriali futuri e non ancora pagati e dando dell'aggettivo «nuovo» un significato di amplissima portata, tale da ricomprendere tra i nuovi beni strumentali anche film vecchissimi e stravisti ma non nelle trasmissioni TV via etere; con gli stessi criteri avrebbero potuto usufruire delle agevolazioni per le imprese manifatturiere a comprare impianti obsoleti all'estero, da far funzionare per la prima volta in Italia, ma ciò non è avvenuto -: se risulti al Governo che effettivamente la società Mediaset s.p.a. acquisito benefici fiscali per l'acquisto di diritti immateriali esclusivamente, o prevalentemente, da società off-shore del gruppo e consistenti anche in film già programmati in Italia a prezzi unilateralmente stabiliti; le società off-shore delle quali sono stati acquisiti i presunti beni strumentali nuovi abbiano sede in paesi a bassa fiscalità, nei quali cioè le plusvalenze realizzate non sono state tassate o sono state tassate ad aliquote ridotte rispetto a quelle italiane; se sia noto il vantaggio fiscale conseguito complessivamente dal gruppo Fininvest sull'applicazione della legge Tremonti per l'acquisto di diritti da sue controllate e per l'omessa o ridotta tassazione delle plusvalenze; se il Governo sia a conoscenza che la Direzione regionale delle Entrate della Lombardia ha presentato ricorso in appello contro la sentenza della Commissione Tributaria di Milano n. 373/12/99 depositata il 17 luglio 2000 riguardante Mediaset spa; se il Governo sia a conoscenza che la contestazione avanzata riguarda le detrazioni fiscali per i «beni strumentali nuovi» e la media degli investimenti di riferimento e che l'Ufficio regionale delle Entrate ritiene che l'agevolazione spettante fosse di 169.967.905.158 lire anziché 324.913.134.000 e per questo chiede l'annullamento della sentenza precedente; se risponda al vero che il professor Tremonti è stato nelle more del primo e secondo incarico ministeriale consulente a vario titolo del Gruppo Fininvest; se il Governo, per le implicazioni concrete riguardanti suoi autorevoli esponenti come il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia, non ritenga di doversi astenere da ogni decisione inerente la struttura e gli incarichi (cioè la Direzione e in generale i dirigenti attuali) dell'Agenzia delle Entrate che, come citato, ha presentato ricorso in appello presso la Commissione Tributaria regionale di Milano il 17 luglio 2000 verso la sentenza n. 373/12/99, riguardante il contenzioso con Mediaset spa. (2-00100) «Grandi, Roberto Barbieri, Bellini, Bielli, Di Serio D'Antona, Fumagalli, Guerzoni, Innocenti, Leoni, Magnolfi, Mazzarello, Motta, Nieddu, Pisa, Nicola Rossi, Sasso, Sciacca, Michele Ventura, Agostini, Benvenuto, Gambini, Giulietti, Lolli, Grignaffini, Rognoni, Ruzzante, Sandri, Spini, Tolotti, Zanotti, Abbondanzieri, Montecchi, Mussi, Luongo, De Brasi, Maran, Coluccini, Nigra, Tocci, Filippeschi, Cabras, Dameri, Cennamo, Siniscalchi, Pennacchi, Bandoli».





 
Cronologia
martedì 9 ottobre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Il Presidente del Consiglio Berlusconi esprime - alla Camera - apprezzamento per la volontà del Presidente degli Stati Uniti di creare un'ampia coalizione internazionale per contrastare il terrorismo. Camera e Senato approvano le mozioni di maggioranza e quella di DS, Margherita e SDI di appoggio all'intervento militare in Afghanistan. Verdi, Pdci e Prc votano contro.

mercoledì 17 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il disegno di legge: Infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (A.C. 1516), che sarà approvato dal Senato il 6 dicembre 2001 (legge 21 dicembre 2001, n. 443 - Legge obiettivo).